Conseguentemente l’impresa ricorrente doveva essere esclusa, per mancata sottoscrizione di tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica, prescritta dal bando di gara a pena di esclusione, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.
V.2. A tal proposito, non appare ultroneo osservare che:
a) la disposizione di gara è coerente con il disposto di cui all’art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. 163/2006 che consente alle stazioni appaltanti di escludere i concorrenti in caso di difetto di sottoscrizione dell’offerta, rispettando il principio di tassatività delle clausole di esclusione;
b) la sottoscrizione svolge una duplice funzione che non è solo quella di rendere l’offerta riferibile al presentatore ma anche quella di vincolarlo all’impegno assunto.
Nelle procedure di evidenza pubblica, l’offerta è, infatti, qualificabile come dichiarazione di volontà del privato volta alla costituzione di un rapporto giuridico e la sua sottoscrizione, secondo le regole previste dalla “lex specialis di gara”, assolve alla funzione di assicurare la provenienza, la serietà, l’affidabilità e l’insostituibilità dell’offerta stessa; la relativa sottoscrizione assume pertanto il connotato di condizione essenziale per l’ammissibilità dell’offerta, sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale e la mancanza anche parziale della sottoscrizione inficia la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta: da ciò la sua imprescindibilità (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 7 aprile 2011, n. 625; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 19 aprile 2010, n. 5498).
c) l’Amministrazione, con la formulazione delle regole costituenti la “lex specialis” di gara, si è preventivamente autovincolata al loro rispetto, senza che residui spazio all’esercizio di attività discrezionale in relazione a nessuna parte del suo contenuto.
Passaggio tratto dalla sentenza numero 760 del 2 maggio 2012 pronunciata dal Tar Puglia, Lecce
In altri termini, una volta indicato nel bando o nel disciplinare o nel capitolato speciale la necessità che i singoli partecipanti tengano conto di una serie di precisi adempimenti a pena di esclusione nel caso di omissione, l’Amministrazione ha già operato una scelta sulle modalità di redazione della domanda di partecipazione, ponendo a sé stessa e a tutti gli offerenti regole inequivocabili, dalle quali tanto l’Amministrazione, quanto gli offerenti non potranno prescindere e ciò proprio ove la sanzione dell’esclusione sia del tutto univoca (T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, sez. I, 10 febbraio 2011, n. 38; T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, 13 maggio 2010, n. 2534).
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