L’elezione di domicilio presso lo studio del legale nominato ai sensi dell’art. 97, c. 4, c.p. non viene meno se il difensore domiciliatario non si oppone espressamente a tale elezione

(Ricorso rigettato)

(Normativa di riferimento: C.p.p. art. 97, c. 4, 162, c. 4-bis)

Il fatto

 Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza del difensore di G. I. di declaratoria di non esecutività della sentenza emessa dallo stesso Giudice il 24/10/2017, irrevocabile 1’11/12/2017; in particolare, in sede di convalida dell’arresto e giudizio direttissimo, l’imputato aveva eletto domicilio presso il difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., anziché presso lo studio del difensore d’ufficio ritenuto tuttavia come si fosse trattato di un atto valido da parte dell’imputato che, essendo in udienza assistito da interprete, aveva preferito rapportarsi con il legale che in quel momento lo assisteva e con il quale interloquiva.

Tal che, ad avviso dell’organo giudicante, costui non poteva lamentare la mancata conoscenza della traduzione della sentenza, che era stata, appunto, notificata presso il difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen..

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

 Ricorreva per cassazione il difensore di G. I., deducendo: a) violazione di legge processuale in quanto, dal momento che l’elezione di domicilio presso lo studio del difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. operata dall’imputato non era valida poichè il legale non aveva dato il consenso espresso ai sensi dell’art. 162, comma 4 bis, cod. proc. pen. tenuto conto altresì del fatto che l’imputato, rimesso in libertà dopo l’udienza, non aveva mantenuto i contatti con il legale e, quindi, non aveva potuto leggere la sentenza tradotta nella sua lingua; da ciò se ne faceva conseguire come, ad avviso del ricorrente, la notifica fosse nulla e la sentenza non potesse essere ritenuta irrevocabile; b) assenza di motivazione sul rigetto della richiesta di restituzione nel termine per impugnare richiedendosi quindi la restituzione nel termine in quanto l’elezione di domicilio presso lo studio del difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. aveva paralizzato il suo diritto di impugnazione rientrando nel caso fortuito; egli non aveva alcuna traccia scritta dell’elezione di domicilio effettuata e del difensore da contattare per ricevere la sentenza fermo restando che, all’udienza davanti al giudice dell’esecuzione, G. aveva confermato di non avere ricevuto la sentenza tradotta in arabo.

Alla luce di siffatte doglianze, il ricorrente concludeva dunque per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

La richiesta formulata dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione

Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, concludeva per il rigetto del ricorso.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

 La Suprema Corte riteneva il ricorso infondato e quindi da doversi rigettare.

Si osservava prima di tutto come l’elezione di domicilio presso lo studio del difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. fosse stata effettuata in udienza, con l’assistenza dell’interprete, e dunque, la condotta del difensore domiciliatario, che non si era opposto a tale elezione, integrava senza dubbio un assenso, che rendeva efficace l’elezione di domicilio.

Tal che se ne faceva discendere come la notifica della sentenza tradotta in arabo fosse stata ritualmente effettuata presso il domicilio eletto mentre la mancata conoscenza della stessa da parte dell’imputato non poteva essere in alcun modo ritenuta frutto di caso fortuito, ma del disinteresse dell’imputato che non si era recato a tale domicilio per leggere il documento.

La Suprema Corte, di conseguenza, rigettava il ricorso proposto.

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 Conclusioni

 La sentenza in questione non si palesa condivisibile.

Difatti l’art. 162, c. 4-bis, c.p.p., recentemente introdotto dall’art. 1, c. 24, legge n. 103/2017, nello stabilire che l’“elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario”, sembra evocare una condotta attiva da parte di quest’ultimo legale atteso che di norma l’assenso a un qualcosa si ha quando esso si manifesta mediante un’apposita dichiarazione.

Invece, nel caso di specie, si ritiene sussistente questo assenso quando manchi un contrario dissenso il che sembra implicare un’applicazione di questa norma al di là di quanto testualmente ivi previsto.

Ad ogni modo, al di là cosa ne pensa lo scrivente, si suggerisce una certa cautela qualora si verifichi una situazione processuale di questo genere, e quindi, ove il difensore domiciliatario non sia d’accordo sulla elezione di domicilio fatta presso il difensore d’ufficio, è opportuno che tale dissenso venga manifestato espressamente, e ciò per evitare problemi, per il difeso, come è avvenuto nel caso di specie.

 

 

 

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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