La pandemia del Covid-19 porta con sé un’emergenza economica.
Il lungo ed inevitabile periodo di blocco delle attività porta ad una crisi dei mercati e dell’equilibrio domanda-offerta.
Ed oltre ad un’emergenza sanitaria ed economica, la pandemia porta con sé una difficile sfida per l’Unione Europea, la quale, se si è dimostrata, in un certo senso, inadeguata riguardo alle scelte di contrasto all’emergenza sanitaria, dove si è imposta la centralità dei diversi Stati che hanno portato alla chiusura delle frontiere ed alla sospensione di attività in modo disomogeneo, può ancora dimostrarsi all’altezza per far fronte all’emergenza economica e sostenere cittadini ed imprese europei.
Gli aiuti di Stato
Analizziamo la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Per aiuto di Stato si intende qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, falsa o minaccia di falsare la concorrenza.
Gli aiuti di Stato possono determinare distorsioni della concorrenza, favorendo determinate imprese o produzioni. Possono essere compatibili con il Trattato di Lisbona, solo se realizzano obiettivi di comune interesse chiaramente definiti.
Ai sensi dell’articolo 107 co 2 sono compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.
Ai sensi dell’articolo 107 co 3 possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all’articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.
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Il procedimento di controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione europea
Il controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione europea è parte integrante della politica di concorrenza UE garantendo uguaglianza di condizioni a tutte le imprese che operano sul mercato interno europeo.
Il compito dello Stato membro è quello di cercare di contemperare l’esigenza nazionale di accrescere l’efficienza del mercato dal punto di vista economico con le esigenze di equilibrio dei mercati sotto il profilo della concorrenza. Ogni progetto di norma che preveda la concessione di un nuovo beneficio deve essere tempestivamente notificato, insieme a tutte le informazioni necessarie, dallo Stato membro interessato alla Commissione UE che adotta in merito una decisione con la quale stabilisce se l’agevolazione in questione è compatibile con le regole del Trattato.
La Commissione avvia il procedimento formale di esame se verifica che il provvedimento notificato (articolo 108 del Trattato), presenta dubbi sulla compatibilità col mercato comune.
Al termine del procedimento la Commissione può adottare una decisione “positiva” con la quale dichiara l’aiuto compatibile, una decisione “negativa” con la quale dichiara la misura incompatibile e, nel caso l’aiuto sia stato già erogato, ne ordina il recupero, una decisione “condizionale” con la quale dichiara la misura compatibile, ma assoggetta la sua attuazione a condizioni.
La politica monetaria
Tuttavia, strumenti centrali nell’affrontare l’emergenza economica, sono (e saranno) principalmente la politica monetaria e la politica economica.
In una prima fase la Banca centrale europea ha il compito di offrire liquidità alle banche nazionali, tale momento è decisivo per il breve periodo.
Ma poi sarà la politica fiscale ad assumere un ruolo preminente per affrontare le esigenze economiche del lungo periodo.
La politica fiscale
La politica fiscale avrà un ruolo decisivo per affrontare le esigenze economiche del lungo periodo. Ed è proprio in tale contesto che si individuano i maggiori dissapori tra i diversi Stati membri.
Da un lato c’è la maggioranza dei Paesi dell’Unione Europea (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Irlanda, Belgio, Lussemburgo e Slovenia) che propende per soluzioni di “ristrutturazione” dell’economia europea, attraverso l’emissione di eurobond, coronabondo altri strumenti finanziari. Gli eurobond, strumento non ancora mai utilizzato, sarebbero titoli comunitari, che verrebbero perciò emessi da una delle Istituzioni europee. L’affidabilità di tali titoli sarebbe per tale motivo riferita all’intera unione e non ai singoli Paesi. Qualora questo fosse lo scenario, si assisterebbe ad una nuova fase, ad un passaggio dalla cultura dell’austerità ad una cultura che prevede un maggior sostegno attraverso l’elargizione di denaro pubblico per uscire dalla recessione.
Dall’altro lato, invece, ci sono i paesi del nord europa (Germania, Austria, Olanda e Finlandia) i quali propendono per la dare soluzione alla crisi economica causata da coronavirus attraverso il Mes. Si tratta del Meccanismo europeo di Stabilità, noto anche come Fondo salva Stati. L’accesso all’assistenza finanziaria del Mes viene offerta sulla base di un’analisi della sostenibilità del debito pubblico effettuata dalla Commissione insieme al Fondo monetario internazionale (Fmi) e di concerto con la Banca centrale europea (Bce). Quindi in cambio di prestiti, al Paese che li riceve, si chiedono riforme e austerità.
Ci si auspica, che i governi e l’Europa compiano le scelte giuste, senza distruggere in maniera permanente la capacità produttiva dei mercati ed, in un certo senso, l’Europa stessa.
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