L’ente e i reati ambientali

Premesse

Il d. lgs. 231/2001, inserito nell’ordinamento italiano in forza di fonti normative internazionali e comunitarie(1), è volto a disciplinare la responsabilità amministrativa degli enti collettivi per fatti costituenti reato. Questo modello di responsabilità, originariamente previsto con riguardo ad un ristretto novero di fattispecie criminose, è stato poi progressivamente esteso, per effetto di provvedimenti normativi successivi, ad una più ampia serie di reati presupposto(2)..

Con riferimento alla materia ambientale, il d. lgs 7 luglio 2011, n. 121, ha introdotto nel d. lgs. 231/2001, l’art. 25-undecies, volto ad ampliare il novero dei reati presupposto, prevedendo alcuni reati ambientali. Sono stati poi aggiungi alcuni delitti ambientali introdotti nel codice penale in forza della legge 68/2015 .

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La responsabilità amministrativa degli enti

Il modello di organizzazione e gestione (o “modello ex D.Lgs. n. 231/2001”) adottato da persona giuridica, società od associazione privi di personalità giuridica, è volto a prevenire la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.Le imprese, gli enti e tutti i soggetti interessati possono tutelarsi, in via preventiva e strutturata, rispetto a tali responsabilità ed alle conseguenti pesanti sanzioni, non potendo essere ritenuti responsabili qualora, prima della commissione di un reato da parte di un soggetto ad essi funzionalmente collegato, abbiano adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione e gestione idonei ad evitarlo.Questo volume offre, attraverso appositi strumenti operativi, una panoramica completa ed un profilo dettagliato con casi pratici, aggiornato con la più recente giurisprudenza. La necessità di implementare un Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001, per gli effetti positivi che discendono dalla sua concreta adozione, potrebbe trasformarsi in una reale opportunità per costruire un efficace sistema di corporate governance, improntato alla cultura della legalità.Damiano Marinelli, avvocato cassazionista, arbitro e docente universitario. È Presidente dell’Associazione Legali Italiani (www.associazionelegaliitaliani.it) e consigliere nazionale dell’Unione Nazionale Consumatori. Specializzato in diritto civile e commerciale, è autore di numerose pubblicazioni, nonché relatore in convegni e seminari.Piercarlo Felice, laurea in giurisprudenza. Iscritto all’albo degli avvocati, consulente specializzato in Compliance Antiriciclaggio, D.Lgs. n. 231/2001, Trasparenza e Privacy, svolge attività di relatore e docente in convegni, seminari e corsi dedicati ai professionisti ed al sistema bancario, finanziario ed assicurativo, oltre ad aver svolto docenze per la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (Scuola di Formazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze) sul tema “Antiusura ed Antiriciclaggio”. Presta tutela ed assistenza legale connessa a violazioni della normativa Antiriciclaggio e normativa ex D.Lgs. n. 231/2001. È tra i Fondatori, nonché Consigliere, dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA). Collabora con l’Università di Pisa come docente per il master post laurea in “Auditing e Controllo Interno”. Ha ricoperto l’incarico di Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 presso la Banca dei Due Mari di Calabria Credito Cooperativo in A.S.Vincenzo Apa, laureato in economia e commercio e, successivamente, in economia aziendale nel 2012. Commercialista e Revisore Contabile, dal 1998 ha intrapreso il lavoro in banca, occupandosi prevalentemente di finanziamenti speciali alle imprese, di pianificazione e controllo di gestione, di organizzazione e, nel 2014/2015, ha svolto l’incarico di Membro dell’Organismo di Vigilanza 231 presso la BCC dei Due Mari. È attualmente dipendente presso la BCC Mediocrati. Ha svolto diversi incarichi di docenza in corsi di formazione sull’autoimprenditorialità, relatore di seminari e workshop rivolti al mondo delle imprese.Giovanni Caruso, iscritto presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cosenza e nel registro dei tirocinanti dei Revisori Legali dei Conti. Laureato in Scienze dell’Amministrazione, in possesso di un Master in Diritto del Lavoro e Sindacale e diverse attestazioni in ambito Fiscale e Tributario, Privacy e Sicurezza sul Lavoro. Svolge l’attività di consulente aziendale in materia di Organizzazione, Gestione e Controllo, Sicurezza sui luoghi di lavoro, Finanza Aziendale e Privacy. Ha svolto incarichi di relatore in seminari e workshop rivolti a Professionisti ed Imprese.

Damiano Marinelli, Vincenzo Apa, Giovanni Caruso, Piercarlo Felice | 2019 Maggioli Editore

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2. Il modello organizzativo dell’ente, le sanzioni e la confisca del profitto

 

Con la legge 68/20015 sono stati introdotti, tra i reati-presupposto di cui all’ art. 25 undecies, alcuni dei delitti disciplinati dalla suddetta legge e sono state previste oltre alle sanzioni pecunarie, quelle interdittive per i delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale in forma dolosa. In particolare, per effetto della modifica si prevedono a carico dell’ente specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei delitti di inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), di disastro ambientale (da 400 a 800 quote), di inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (da 200 a 500 quote), di associazione a delinquere (comune e mafiosa) con l’aggravante ambientale (da 300 a 1.000 quote); di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (da 250 a 600 quote). Inoltre, con l’inserimento del comma 1-bis nell’art. 25-undecies, si prevede, in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, l’applicazione delle sanzioni interdittive per l’ente stabilite dall’art. 9 del d.lg. n. 231/2001 ossia interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. La disposizione impone che per il delitto di inquinamento ambientale, la durata di tali misure non può essere superiore a un anno.

L’ente può tutelarsi in via preventiva e strutturata rispetto al rischio di commettere i reati di cui al d. lgs. 231/2001 ed alle conseguenti sanzioni, adottando specifici modelli comportamentali calibrati sul rischio-reato, volti ad impedire, mediante la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati. Infatti, l’ente non può essere ritenuto responsabile se, prima che fosse commesso il reato da parte di un soggetto ad esso funzionalmente collegato, aveva adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e  gestione idonei a evitare reati della specie di quello verificatosi(3).

In materia ambientale, il modello organizzativo deve prefiggersi lo scopo di ridurre il rischio di commissione di specifici reati e deve costituire un vero e proprio schema di diligenza a cui attenersi. L’ambito applicativo è limitato, atteso che solo alcuni reati ambientali sono rilevanti, quindi la valutazione – in termini di prevenzione del rischio – deve focalizzarsi su aspetti puntuali, differenziandosi dalla generale analisi propria dei sistemi di gestione ambientale. Questi ultimi, infatti, sono strumenti volontari applicabili a una qualsiasi organizzazione che perseguono il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali attraverso lo sviluppo e l’attuazione della politica ambientale e la gestione dei diversi aspetti di un’organizzazione.

Il citato art.  25 undecies prevede una sanzione pecuniaria alla quale si aggiungono, nel caso in cui siano stati commessi i delitti di cui al comma 7 dello stesso articolo, le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 per una durata non superiore a sei mesi. Qualora l’ente o una sua unità organizzativa siano utilizzati allo scopo di consentire o agevolare i reati di cui all’art. 260 del d. lgs. 152/2006 e di cui all’art. 8 del d. lgs 202 del 2007, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva.

La confisca del profitto del reato, ai sensi dell’art. 19 d. lgs. n. 231/01, è prevista anche per i reati ambientali e si è posta la questione circa la sua applicabilità al risparmio di spesa, considerando che l’aggiramento dei costi imposti all’impresa dalle restrizioni in materia ambientale costituisce spesso il vantaggio più frequentemente conseguibile dalla commissione di tali illeciti.

Secondo l’art. 19, invero, è sempre disposta con la sentenza di condanna la confisca del prezzo e del profitto del reato, salvo per la parte che è possibile restituire al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere a oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (confisca per equivalente). La possibilità di confiscare il prezzo o il profitto nei reati ambientali non solo diventa doveroso, ma costituisce un vero e proprio strumento di grande efficacia deterrente, se esso può consistere anche nella confisca di un valore monetario equivalente. La norma può efficacemente combattere non solo il fenomeno delle ecomafie, ma anche le direzioni abusive di impianti di gestione di rifiuti, che risparmiano sui costi o che li declassificano, conseguendo un illecito profitto, che può essere aggredito proprio in forza delle disposizioni in materia di confisca(4).

La norma va poi letta in relazione all’art. 53 del medesimo complesso normativo in tema di sequestro preventivo, per cui il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell’articolo 19, con ciò anticipando gli interventi reali alla fase delle indagini preliminari.

 

La collocazione sistematica dei reati e il nuovo titolo VI bis

 

Il primo dato saliente della riforma è sistematico: l’introduzione di un nuovo titolo nella parte speciale VI-bis intitolato Dei delitti contro l’ambiente”, collocato coerentemente dopo i delitti contro l’incolumità pubblica, a presidio di un altro bene di carattere pubblico-collettivo o diffuso. Sul versante delle   incriminazioni il legislatore ha cercato di adottare un approccio analitico e completo, descrivendo in distinte fattispecie le differenti condotte lesive dell’ambiente secondo una logica della progressione dell’offesa punendo le condotte meno gravi di inquinamento con pene più blande e quelle più gravi di  disastro con pene più severe. Tuttavia, le fattispecie di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, nonostante le intenzioni del legislatore non presentano ambiti di operatività marcatamente distinti: anzi, la genericità dei termini utilizzati per la loro descrizione rende in concreto difficile stabilire quando si applichi l’una e quando l’altra.

Il primo delitto del nuovo titolo è l’inquinamento ambientale, previsto dall’art. 452 bis cp: si tratta di un reato di evento la cui condotta è caratterizzata unicamente da una clausola di antigiuridicità esplicita. Esso, infatti, incrimina solo le condotte abusive, causate cioè dall’inosservanza delle cautele prescritte in sede amministrativa, senza una delimitazione a quelle in materia ambientale: come tutte le clausole di illiceità speciale è un elemento normativo che offre un ampio margine all’interprete per la sua valutazione, ma non risulta illegittimo per eccessiva indeterminatezza; per altra parte della dottrina, esso non aggiunge nulla al piano della tipicità, risultando solo un pleonasma. Il legislatore incrimina condotte che, alternativamente, abbiano cagionato una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di: 1) acque, aria o  porzioni estese e significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Si tratta di un reato a modalità realizzativa alternativa, per la cui sussistenza è sufficiente il verificarsi di uno dei due eventi descritti, caratterizzati dal duplice requisito contestuale della significatività e misurabilità. Tali requisiti servono per restringere l’area di incidenza della nuova fattispecie a casi più gravi. Analoga funzione selettiva ha la scelta di fare riferimento ad un ecosistema e non all’ecosistema, circoscrivendosi così la portata offensiva del reato, che sarebbe diversamente difficilmente provabile dato il gigantismo dell’evento.

L’espressione utilizzata dal legislatore per descrivere l’evento appare strettamente affine a quella utilizzata dall’art. 300 T.U.A. per la definizione di danno ambientale: <<è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo  e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima>>.

L’art. 452 quater c.p. incrimina il disastro ambientale. A differenza del disastro innominato – almeno con riferimento al comma 1 dell’art. 434 c.p. – , esso è reato di evento a forma libera, – essendo la condotta caratterizzata unicamente dal requisito dell’abusività. Anche questo reato è con evento naturalistico alternativo definito espressamente dal legislatore. Il legislatore infatti fornisce una definizione normativa di disastro ambientale stabilendo che <<costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l’alterazione   irreversibile   dell’equilibrio   di    un ecosistema; 2)   l’alterazione  dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3)  l’offesa  alla  pubblica  incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei  suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte  a pericolo>>. Il primo tipo di danno ambientale si concretizza in una compromissione più grave di quella significativa e misurabile di cui al reato di inquinamento ambientale, in quanto contrassegnata dall’irreversibilità. Tuttavia si può rilevare che l’impiego del termine compromissione nell’inquinamento e di alterazione nel disastro rende complesso il distinguo tra le due fattispecie, sembrando la compromissione condotta più grave e irreversibile dell’alterazione. Il secondo tipo di alterazione invece è caratterizzata non tanto dall’irreversibilità della lesione, quanto dall’impossibilità di eliminarla, data la complessità tecnica delle operazioni di ripristino, o la loro inesigibilità, sotto il profilo economico. In entrambe le ipotesi, come per il delitto di inquinamento, il legislatore circoscrive l’incidenza dell’evento ad un ecosistema. Trattandosi di reato di evento, esso si deve accertare con giudizio contro fattuale ex post e il momento consumativo del reato è, almeno nei primi due casi, individuato in quello in cui si verifica l’evento. L’ipotesi di cui al n. 3) in quanto integrata già da una messa inpericolo della pubblica incolumità anche in assenza di un qualsivoglia danno all’ambiente, sembra di fatto finire per introdurre un’innovativa ipotesi di disastro sanitario o comunque un nuovo delitto di pericolo contro l’incolumità pubblica.

Il legislatore sembrerebbe essersi per un momento dimenticato che stava introducendo fattispecie poste a specifica tutela dell’ambiente: diversamente da tutte le altre norme che compongono il nuovo titolo VI bis, questa sola non contiene alcun riferimento, tra gli elementi costitutivi di fattispecie, all’inquinamento o alla compromissione dell’ambiente, di un ecosistema, o di una qualsivoglia matrice ambientale. Insomma, l’ambiente sembra qui essere del tutto scomparso dal fuoco di tutela della norma. Si è avuto in materia un dibattito dottrinale e secondo parte della stessa è necessaria una compromissione dell’ambiente; è poi intervenuta sul punto la Cassazione, che con sentenza della III sezione n. 29901 del 18/06/2018, ha chiarito la necessità di un pregiudizio all’ambiente.

Il delitto è a dolo generico e, dunque, punibile anche a titolo di dolo eventuale.

L’art 452 ter prevede una peculiare ipotesi di delitto contro la persona, incentrata sull’accertamento del nesso eziologico di derivazione causale tra l’inquinamento e le morti. Tale norma si pone in un rapporto di specialità con il 586 c.p. e, dunque, non può non essere interpretata nella stessa maniera. In merito alla natura giuridica della norma, prevale la tesi che vede nel nuovo delitto un autonomo delitto aggravato dall’evento per una molteplicità di ragioni: a) è posto a tutela di un bene giuridico differente rispetto alla fattispecie base (vita versus salubrità dell’ambiente); b) è collocato in un articolo distinto e dotato di un proprio nomen iuris; c) le pene sono individuate autonomamente e non per relationem tramite un rinvio a quelle contenute nell’art. 452 bis c.p. La riforma ha portato all’introduzione anche di nuove circostanze aggravanti descritte negli artt. 452 octies e novies cp. Il primo articolo individua delle originali ‘circostanze associative’, oggettive e ad effetto speciale, prevedendo aumenti di pena particolarmente severi nel caso in cui i reati ambientali siano commessi da associazioni per delinquere semplici o da associazioni di tipo mafioso implicate nei traffici delle c.d. ecomafie. La ratio di queste nuove aggravanti associative è chiaramente rappresentata dall’esigenza di punire più severamente i delitti ambientali realizzati da gruppi organizzati e, soprattutto, da associazioni eco-mafiose. L’art. 452 novies individua, invece, un’aggravante ambientale che contiene al suo interno altre due distinte circostanze per i delitti contenuti nel Titolo VI bis e per altri illeciti ambientali: la prima è una speciale aggravante teleologica di natura soggettiva e ad efficacia speciale, mentre la seconda è un’aggravante incentrata sulle conseguenze prodotte dal reato ambientale, di natura oggettiva e ad efficacia comune. In ragione della prevalenza attribuita al bene giuridico ambiente, si è ritenuto opportuno prevedere una disciplina più rigorosa rispetto a quella contenuta nella circostanza comune di cui all’art. 61, n. 2 c.p., la c.d. aggravante teleologica, per i casi in cui un qualsiasi reato (anche una mera contravvenzione) sia realizzato allo scopo specifico di commettere uno dei delitti contro l’ambiente testualmente elencati. Nella seconda parte dell’art. 452 novies è invece previsto l’aumento fisso di pena di un terzo “se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152/2006 o da altra legge che tutela l’ambiente”. Questa figura circostanziale sembra poter trovare applicazione nei confronti di qualsiasi reato (al di fuori di quelli teleologicamente connessi, rientranti nel comma precedente) che causi come conseguenza indistinta la violazione di norme in materia ambientale, anche quindi se recanti contravvenzioni o meri illeciti amministrativi.Un altro punto nevralgico della riforma è costituito dall’istituto introdotto nell’art. 452 decies che, inserendosi nel solco di una politica criminale premiale sempre più spesso impiegata dal legislatore in molteplici settori del sistema penale (dal terrorismo, alla criminalità organizzata, dal contrabbando agli stupefacenti ecc.), introduce una forma di ravvedimento operoso dell’autore di reati ambientali. Questo articolo, infatti, prevede un premio consistente in uno sconto di pena (riduzione dalla metà a due terzi delle pene previste per il reato di associazione per delinquere aggravata ex art. 452-octies, per i delitti del nuovo titolo e per il delitto ex art. 260 t.u.a.) nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Come frequentemente accade in questi casi, l’attenuante si articola in una preliminare condotta di interruzione dell’offesa in atto ed in una successiva contro-condotta di reintegrazione dell’offesa già consumatasi, da effettuare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Ad analoga finalità si ispira l’art. 452 duodecies c.p. che si pone in rapporto di specialità con la disposizione precedentemente menzionata: esso disciplina un ripristino coattivo che può essere disposto dal giudice, naturalmente laddove non vi abbia precedentemente provveduto il reo.

In fine l’art. 1, comma 6, legge 68/2015 prevede che per i delitti ambientali di nuovo conio i termini di prescrizione siano raddoppiati rispetto a quelli ordinari di cui all’art. 157 c.p. Considerati gli elevati livelli edittali di pena dei nuovi illeciti, la scelta di raddoppiare i termini della prescrizione  potrebbe ritenersi eccessiva.

A parere di chi scrive emerge come tale previsione sia stata pensata per risolvere i problemi emersi nel processo Eternit con riguardo alla relativa rapidità dei tempi di prescrizione del reato di disastro innominato e alla difficile determinazione del momento di iniziale decorrenza della stessa.

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Note

(1)In attuazione della direttiva 98/4/CE

(2)  Il d. lgs. 231/2001 negli articoli da 24 a 25-duodecies, prevede i c.d. reati presupposto, cioè i reati che ove accertati danno luogo oltre che alla sanzione in capo all’autore anche alle specifiche e distinte sanzioni in capo all’ente, a condizione che siano commessi nel suo interesse o nel suo vantaggio e in presenza di un valido modello organizzativo.

(3)Odorizzi C., I modelli organizzativi della 231, in Il sole 24 ore,2018

(4)  Sulla confiscabilità, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 231/2001, del cd. risparmio di spesa, Cass., Sez. Un., 24/4/2014, n. 38343, Espenhahn: <<in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi derivante da reati colposi di evento commessi in violazione di una disciplina prevenzionistica, il profitto oggetto della confisca diretta di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 231 del 2001 si indentifica nel risparmio di spesa  che si concreta nella mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare o nello svolgimento di una attività in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto>>.

Dott.ssa Cristina Formisano

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