L’esclusione della punibilità ex art 131 bis c.p. Questioni applicative

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Cosa è l’Art. 131 bis c.p.?

L’art. 131 bis c.p., introdotto dal D.Lgs. del 16 marzo del 2015, decreto finalizzato a dare attuazione alla legge delega 28 aprile 2014 n.67 in materia di pene detentive non carcerarie, così recita:

1. Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. 2. L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive , ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’ipotesi di cui all’articolo 343. 3. Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. 4. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69. 5. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.”

Tale istituto è stato introdotto al fine di una rapida definizione di procedimenti iniziati nei confronti di soggetti, i quali si sono resi responsabili di reati caratterizzati da scarsa gravità.

Presupposto dunque dell’applicazione dell’art. 131 bis c.p. è l’irrilevanza del fatto, il quale dunque è riconducibile ad una fattispecie di reato, ma non è punibile in base ai principi di proporzionalità e di economia processuale.

Irrilevanza da non confondere con l’inoffensività del fatto, fattispecie riconducibile all’art. 49 c.p., comma secondo, che si verifica a causa dell’ inidoneità dell’azione o di una inesistenza dell’oggetto.

Tale causa di non punibilità è applicabile, come recitato dall’articolo sopra riportato, esclusivamente per i reati con pena non superiore nel massimo ad anni cinque. Ma ciò non è condizione sufficiente ai fini della concessione dell’art. 131 bis c.p..

Difatti è necessario analizzare altresì le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo arrecato dal soggetto agente e il comportamento non abituale di questo.

Tutti questi elementi devono essere considerati sulla base dei criteri di cui all’art. 133 primo comma c.p., con considerazioni legate quindi non solo all’aspetto soggettivo e psicologico del reo, ma anche alla natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, e ogni altra modalità dell’azione. Importanza fondamentale avrà poi l’analisi compiuta in merito all’intensità del dolo e alla gravità della colpa.

In merito, invece all’abitualità del comportamento si è ormai chiarito in giurisprudenza che la non abitualità non corrisponde al concetto di “occasionalità”. Difatti non osta alla concessione della causa di non punibilità in questione l’esistenza di un precedente giudiziario.

Il terzo comma dell’art. 131 bis chiarisce cosa si intende per comportamento sicuramente “abituale”, che si configura “nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”.

Questioni applicative

L’art. 131 bis c.p. , ha sollevato diverse questioni applicative, ma oggetto di tale paragrafo saranno solamente una più risalente ed una recente.

La prima, quella più risalente negli anni, riguarda la natura giuridica di tale causa di non punibilità al fine di verificare l’applicabilità retroattiva ai reati in corso di giudizio al momento dell’entrata in vigore di tale norma.

Sulla natura giuridica dogmatica della nuova disposizione la dottrina si è divisa. Un’impostazione processualistica ha ritenuto che si trattasse di una condizione dell’azione penale mentre altra parte della dottrina, secondo una visione sostanziale, riteneva che l’art. 131 bis rappresentasse una causa di non punibilità.

Sul quesito si è espressa immediatamente la Cassazione, nella sentenza n. 15449 depositata il 15 aprile 2015, affermando che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, la non punibilità per particolare tenuità del fatto è retroattiva e va applicata anche ai procedimenti in corso.

La norma, infatti, per il Palazzaccio, ha una natura sostanziale, il che ne rende possibile l’applicabilità retroattiva trattandosi di una disposizione più favorevole che introduce una nuova causa di non punibilità nell’ordinamento penale.

Ulteriore questione, più recente, riguarda l’applicabilità ai reati con pena edittale superiore ad anni cinque nel massimo, ma che non prevedono però alcun minimo edittale. Un esempio è il comma secondo dell’art. 648 c.p., il quale disciplina il fatto di lieve entità del delitto di ricettazione il quale prevede una pena della reclusione “sino a sei anni di reclusione”.

La Corte Costituzionale con sentenza n.156|2020 ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis c.p., per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.

Con la sentenza n. 156/2020 la Corte Costituzionale ha esteso l’applicabilità della causa di non punibilità della “particolare tenuità del fatto” al reato di ricettazione attenuata, previsto dal secondo comma dell’articolo 648 del codice penale, e conseguentemente a tutti i reati ai quali, non essendo previsto un minimo edittale di pena detentiva, si applica il minimo assoluto di 15 giorni di reclusione.

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