Premessa
Quando concretamente si sconta la pena in carcere? Quando è possibile evitarlo? Perché un condannato all’ergastolo può uscirvi? Queste sono alcune domande che sorgono in mente all’opinione pubblica quando le cronache giudiziarie raccontano di soggetti condannati con sentenza definitiva non scontare la pena detentiva loro comminata, a volte continuando persino a delinquere. Quesiti simili vengono posti anche a fronte dell’avvicendarsi nel tempo di riforme del regime carcerario volte, da un lato, ad evitare il sovraffollamento carcerario e circuiti criminali, incentivati dallo sconto di pene detentive minime, dall’altro, a garantire la certezza della pena ed una pronta e adeguata risposta dello Stato a seguito di violazioni di carattere penale. Questo contributo analizzerà, in prima battuta, gli accadimenti successivi a quando una sentenza penale di condanna sia divenuta definitiva e tratterà di seguito delle soluzioni alternative alla pena detentiva e dei benefici di cui possono godere i detenuti. Paragrafo finale dell’elaborato sarà dedicato alla pena massima del nostro Paese, l’ergastolo.
Quali sono le pene previste per i reati?
Le pene principali per i delitti nel nostro Paese sono:
– l’ergastolo, pena più grave tra quelle previste dal codice penale che consiste nella privazione della libertà personale per un lungo periodo o, in determinate situazioni, vita natural durante (si rimanda al paragrafo 6).
– La reclusione prevista e disciplinata dall’art. 23 c.p. consistente nella privazione della libertà personale per un periodo di tempo che va da quindici giorni a ventiquattro anni. Per il reato circostanziato ed in caso di concorso di reati è concesso al giudice di derogare al suddetto massimo e comminare fino a trenta anni di reclusione.
– La multa prevista e disciplinata dall’art. 24 c.p. con la quale si commina una sanzione pecuniaria compresa tra 50 € e 50.000 €.
Le pene per le contravvenzioni, invece, sono:
– l’arresto, disciplinato dall’art. 25 c.p., è una pena detentiva compresa tra i cinque giorni e i tre anni. Anche per l’arresto, così come per la reclusione, il legislatore consente di derogare il massimo previsto estendendo la pena massima a cinque anni in caso di concorso di aggravanti ovvero a sei anni in caso di concorso di reati.
– L’ammenda, art. 26 c.p., paragonabile alla multa ma compresa tra un minimo di 20 € ed un massimo di 10.000 €.
L’esecuzione delle pene detentive
Arriviamo al momento in cui una condanna sia divenuta definitiva e il giudice non abbia disposto la sospensione condizionale della pena o una misura sostitutiva alla detenzione.
Brevemente, la sospensione condizionale della pena è prevista dagli artt. 163-168 c.p., con essa il giudice sospende l’esecuzione della pena detentiva per cinque anni (in caso di delitti) o per due anni (in caso di contravvenzioni) al reo la cui condanna non supera i due anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni. Ulteriori presupposti per la concessione della sospensione sono dati dalla gravità del reato, dalla capacità a delinquere del reo, dalla possibile reiterazione e dal fatto che il soggetto non sia considerato socialmente pericoloso. Al termine dei cinque o due anni se il soggetto non ha commesso un altro delitto o contravvenzione, il reato si estingue.
Le misure sostitutive alla detenzione invece sono previste dalla legge 689/1981, queste sono disposte direttamente dal giudice in sentenza e sono: la multa e l’ammenda sostitutive delle pene detentive fino a sei mesi, la libertà controllata sostitutiva delle pene detentive fino a un anno e la semidetenzione per le pene fino a due anni.
Divenuta definitiva la sentenza, il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione[1] con il quale dispone la carcerazione del condannato. Tale provvedimento è consegnato in copia all’interessato e notificato al suo difensore a pena di nullità. L’ordine impone alla polizia giudiziaria di condurre il condannato nella patria galera indicata nello stesso. Se il condannato è già detenuto, l’ordine di esecuzione è comunicato al Ministro della giustizia e notificato all’interessato.
Il nostro sistema giuridico predilige, per pene definite brevi, l’accesso a misure alternative al carcere. La pena è breve se, anche costituendo residuo di maggiore pena, non è superiore a 4 anni, o 6 anni in caso di condannato tossicodipendente.
Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva concretamente da eseguire, compie alcune operazioni matematiche: dalla pena sentenziata scomputa il periodo di custodia cautelare eventualmente subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso, analogamente procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non è stata applicata definitivamente; scomputa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando per il reato è stata concessa amnistia o indulto oppure quando la relativa condanna è stata revocata; infine aggiunge periodi di pena nel caso in cui lo stesso soggetto sia stato condannato con più sentenze o decreti divenuti definitivi. Successivamente troverà applicazione l’istituto della liberazione anticipata disciplinata dall’art. 54 ordinamento penitenziario (vedi infra) che comporta una detrazione dalla pena da eseguire di 45 giorni per ogni semestre di detenzione scontata, nei soli casi di pregressa custodia cautelare o pena dichiarata fungibile ex art. 657 c.p.p. ossia quella espiata senza titolo, nei casi di revoca della sentenza, di amnistia o indulto. In queste ipotesi il pubblico ministero chiederà al giudice di sorveglianza, di applicare tale istituto. Infine, dopo questa serie di calcoli aritmetici, verificherà se nel caso concreto la pena definitiva da scontare sia inferiore a 4 anni ovvero 6 anni in caso di condannato tossicodipendente.
Tali sono i limiti temporali fissati dalla legge per poter usufruire di una misura alternativa alla detenzione. Il legislatore, all’art. 656, comma 9, del codice di procedura penale, ha disposto altre due preclusioni – oltre quella del limite della pena – alla concessione della misura. Questa non può essere concessa nei confronti:
– dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché di cui agli articoli 423 bis, 572, secondo comma, 612 bis, terzo comma, 624 bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del d.p.r. 309/1990,
– dei condannati che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza sia divenuta definitiva.
Ricapitolando, per poter accedere ad una misura alternativa alla detenzione il condannato non deve essere stato condannato ad una pena superiore a 4 anni (o 6 anni in caso tossicodipendente), non deve essere stato condannato per alcuni gravi reati e non deve trovarsi in custodia cautelare in carcere nel momento in cui la condanna sia divenuta definitiva. Al soddisfacimento dei criteri anzidetti il pubblico ministero emetterà e notificherà oltre l’ordine di esecuzione anche il decreto di sospensione della pena detentiva talché il condannato o il suo avvocato potranno, entro 30 giorni dalla notifica, decidere se chiedere una misura alternativa alla detenzione. La richiesta deve essere trasmessa al p.m. il quale la trasmetterà al tribunale di sorveglianza competente. Quest’ultimo deciderà non prima di 30 giorni e non dopo i 45.
Viceversa, se il condannato non chiederà una misura alternativa alla detenzione entro 30 giorni dalla notifica, il p.m. revocherà il decreto di sospensione della pena detentiva e il condannato sconterà la sua pena nel carcere indicato
Le misure alternative alla detenzione
Le misure alternative alla detenzione, previste e disciplinate dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, c.d. legge sull’ordinamento penitenziario, permettono al condannato di scontare, in tutto o in parte, la pena detentiva fuori dal carcere. In questo modo si cerca di facilitare il reinserimento del soggetto nella società civile sottraendolo all’ambiente carcerario. Tali misure sono disposte dal tribunale di sorveglianza, dopo il passaggio in giudicato della condanna a pena detentiva, il quale pone anche delle prescrizioni in capo al condannato e, in caso di inottemperanza, ne dispone la revoca. Le sanzioni sostitutive della pena detentiva breve che il condannato può chiedere sono:
1) l’affidamento in prova al servizio sociale[2] con il quale può essere affidato per un periodo di prova di durata pari a quella della pena detentiva da scontare al servizio sociale al di fuori dell’istituto, qualora la pena detentiva inflitta non supera i tre anni ovvero se la pena detentiva sia compresa tra tre e quattro anni[3] e, nell’anno precedente, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere che la misura contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri che non commetterà in futuro altri reati. L’esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale. Tale misura è applicabile anche quando i limiti di pena su esposti sono residui di maggiore pena, talché un condannato a 7 anni di reclusione, dopo aver scontato 4 anni, potrà richiedere l’affidamento in prova ai servizi sociali per il restante della pena.
Nel nostro ordinamento sono previsti anche due casi di affidamento in prova in casi particolari: uno riguarda i condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti[4], l’altro i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria[5]. Per quest’ultimi non è previsto alcun limite di pena mentre per i primi il limite è di sei anni ovvero quattro in caso di condanna per i reati di cui all’articolo 4 bis della legge n. 354/1975. Anche in questi casi l’esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.
2) la detenzione domiciliare[6] con la quale il condannato può espiare la pena detentiva al di fuori del carcere quando questa non sia superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, e non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati[7]. Inoltre possono accedere a tale misura particolari condannati, nel caso in cui la pena detentiva non sia superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena. In questa seconda categoria, che vede innalzare il massimo da due a quattro anni, la pena può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, solo quando il condannato è:
a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;
b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
Inoltre può beneficiare di questa misura il condannato per qualunque reato, ad eccezione di alcuni[8] oltre quelli ostativi già visti nel paragrafo precedente, quando trattasi di persona che, al momento dell’inizio dell’esecuzione della pena, o dopo l’inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, recidivo, professionale o per tendenza.
Infine può accedere alla detenzione domiciliare:
– il condannato, senza limiti di pena, affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria che ha in corso o intende intraprendere un programma di cura e assistenza;
– la madre condannata ad una pena superiore a quattro anni che abbia espiato almeno 1/3 di pena[9] o, al padre, nel caso in cui la madre sia deceduta o sia impossibilitata.
3) Alla detenzione domiciliare si affianca l’esecuzione della pena detentiva presso il domicilio, misura introdotta dalla legge 199/2010 e successivamente modificata dal d.l. 211/2011, per far fronte a situazioni di emergenza di sovraffollamento carcerario. Questa riguarda i condannati, anche recidivi reiterati, a pena detentiva non superiore a 18 mesi (anche se pena residua). Tale misura non è applicabile per alcuni gravi reati[10], ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, inoltre non deve sussistere il pericolo di fuga o della commissione di altri reati ed occorre un domicilio idoneo alla sorveglianza e alla tutela delle persone offese dal reato commesso.
4) la semilibertà[11] ossia la concessione al condannato o all’internato che ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Possono godere di tale beneficio i condannati alla pena dell’arresto o della reclusione soltanto dopo l’espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati dal comma 1 dell’art. 4 bis, di almeno due terzi di essa. Il condannato all’ergastolo può godere di tale misura dopo aver espiato almeno venti anni di pena (vedi par. 5) L’internato può esservi ammesso in ogni tempo. Infine può beneficiarvi il condannato non affidato in prova al servizio sociale quando la pena non sia superiore ai sei mesi.
La liberazione anticipata e i permessi premio
Ora meritano una breve disamina due importanti e controversi istituti premiali: la liberazione anticipata e i permessi premio, anch’essi previsti e disciplinati dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Questi spettano a tutti i condannati detenuti ad eccezione dei condannati all’ergastolo ostativo ex art. 4 bis o.p. come successivamente si dirà.
La liberazione anticipata, come già visto in precedenza, consiste nella detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata dal condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione (una sorta di ricompensa per buona condotta).
I permessi premio invece si concedono ai condannati che hanno tenuto una condotta regolare durante l’espiazione della pena e non risultano socialmente pericolosi, in modo da consentire la possibilità di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata complessiva del permesso non può superare i quarantacinque giorni per ogni anno di pena comminata mentre il singolo permesso non può avere durata superiore ai quindici giorni. La concessione dei permessi è ammessa dopo l’espiazione di almeno una parte di pena (¼, la metà o 10 anni in caso di ergastolo)[12]
I condannati all’ergastolo
Un’ultima curiosità a cui si intende dare una risposta è quella riguardante l’ergastolo. L’ergastolo, come già detto in precedenza, è la pena massima per i delitti. Esso è previsto dall’articolo 22 del codice penale il quale testualmente recita: “la pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto”.
In Italia esistono due tipi di ergastolo: quello ordinario e quello ostativo. Con il primo il condannato può beneficiare, dopo aver espiato 10 anni di pena – che possono essere ridotti a 8 grazie all’istituto della liberazione anticipata – dei permessi premio, dopo aver espiato 20 anni – che possono essere ridotti a 15 grazie alla liberazione anticipata – può godere della semilibertà e dopo aver scontato 26 anni – che possono essere ridotti a 19 anni e ½ grazie alla liberazione anticipata e all’art. 53 bis il quale computa anche il tempo trascorso dal detenuto o dall’internato in permesso o licenza fuori dal carcere – può godere della liberazione condizionale. Quest’ultima si sostanzia nella sospensione dell’esecuzione della pena per un certo tempo, trascorso il quale senza che il condannato liberato abbia commesso un altro reato, la pena si estingue. Presupposti per la liberazione condizionale sono, oltre l’aver scontato una certa quantità di pena, aver adempiuto alle obbligazioni civili derivanti da reato[13] e il ravvedimento del condannato. Ottenuta la liberazione condizionale, il condannato all’ergastolo è sottoposto per cinque anni ad un regime di libertà vigilata, con prescrizioni e obblighi da rispettare. Se la sua condotta rimane soddisfacente, al termine di questo periodo la pena è considerata definitivamente estinta, e il reo torna ad essere un cittadino libero.
L’ergastolo ostativo invece “osta” ossia impedisce al condannato di beneficiare di tutti i benefici poc’anzi descritti per l’ergastolano ordinario. In sostanza l’ergastolo ostativo è una vera e propria pena perpetua. Il fine pena è mai. Esso è previsto dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario introdotto con il d.l. 152/91 e successivamente modificato, si applica solo per quei reati ad alta pericolosità sociale quali ad esempio quelli di stampo mafioso, riduzione in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet. L’unica scappatoia concessa dall’ordinamento giuridico[14] per uscire dall’ergastolo ostativo è quella di collaborare con la giustizia, provare il distacco da una eventuale organizzazione mafiosa, e non essere socialmente pericolosi. Preme rilevare come la Corte Costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019 ha escluso che la collaborazione con la giustizia sia condizione necessaria per la concessione dei permessi premio per i reati di cui sopra (quelli contemplati dall’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario) fermo restando sia la mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti. In altre parole il permesso premio è legittimo anche in caso di ergastolo ostativo; l’ordinanza n. 2020/1239 del Tribunale di Sorveglianza di Perugia del 3 dicembre, ha concesso il primo permesso premio ad un ergastolano ostativo, accogliendo il reclamo del detenuto dichiarato inammissibile dal Magistrato di Spoleto[15].
In questi giorni la Consulta si esprimerà anche sulla concessione della libertà condizionale ad un ergastolano ostativo che ha scontato 30 anni di carcere[16].
Alla luce di questi fatti non resta che seguire le varie questioni che parrebbero andare verso la direzione di una abolizione del c.d. ergastolo ostativo.
Bibliografia
- Conso, V. Grevi, M. Bargis, Compendio di procedura penale, CEDAM, 2020.
- Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, 2019.
[1] Art. 656, comma 3, c.p.p.: “L’ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant’altro valga a identificarla, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all’esecuzione. L’ordine è notificato al difensore del condannato.”
[2] Art. 47, D.P.R 354/76.
[3] Novità introdotta con D.L.n.146/2013 convertito con modificazioni in Legge n.10/2014.
[4] Art. 94, DPR 309/90.
[5] Art. 47 quater, ord. Pen.
[6] Art. 47 ter, D.P.R 354/76.
[7] Questa misura non può essere mai applicata ai condannati per i reati di cui all’articolo 4 bis ord. Pen.
[8] Quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609 bis, 609 quater e 609 octies del codice penale, dall’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale e dall’articolo 4 bis ordinamento penitenziario.
[9] Ovvero 15 anni in caso di ergastolo.
[10] Trattasi dei reati previsti dall’art. 4 bis ord. pen.
[11] Art. 48 ss, D.P.R 354/76.
[12] Art. 30 ter, comma 4, D.P.R. 390/90:
“La concessione dei permessi é ammessa:
a) nei confronti dei condannati all’arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all’arresto;
b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l’espiazione di almeno un quarto della pena;
c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno delitti indicati nei commi 1, 1 ter e 1 quater dell’articolo 4 bis, dopo l’espiazione di almeno metà della penale, comunque, di non oltre dieci anni;
d) nei confronti dei condannati all’ergastolo, dopo l’espiazione di almeno dieci anni.”
[13] Art. 176, comma 4, c.p.
[14] Art. 58 ter, ord. Pen.
[15] Cfr: https://www.giurisprudenzapenale.com/2020/12/11/permesso-premio-legittimo-anche-in-caso-di-ergastolo-ostativo
[16] La questione nasce in quanto la Cassazione ha sollevato eccezione di costituzionalità dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario esprimendosi sul caso di un condannato mafioso. Condannato per un reato di cui al suddetto articolo, dopo aver scontato 30 anni di carcere, ha chiesto al Tribunale di sorveglianza di riconoscergli la libertà condizionale prevista per tutti i detenuti che hanno scontato 26 anni di carcere, salvo, appunto, quelli condannati per mafia e che non hanno collaborato con la giustizia.
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