La giurisprudenza di legittima
In proposito le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 21661/2009, hanno affermato che “nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al forum commissi delicti di cui all’art. 20 cod. proc. civ., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuazione – che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione – consente, da un lato, di evitare un criterio “ambulatorio ” della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall’altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole “.
Con la successiva ordinanza n. 17020/2011 le S.U. hanno precisato che il principio di diritto affermato con la citata ordinanza n. 21661/2009 è da considerarsi valido, per le esigenze che lo giustificano, anche per la classica ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, in quanto riferibile ai mezzi di comunicazione di massa in generale e tale essendo la stampa tradizionale, sicché la sua portata può essere ulteriormente esplicitata nel senso che “nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, ivi compresa la stampa tradizionale, la competenza per territorio si radica, in riferimento al forum commissi delicti di cui all’art. 20 cod. proc. civ., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuazione – che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione – consente, da un lato, di evitare un criterio “ambulatorio” della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall’altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno- conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole”. (S.U., n. 17020/2011, cit.; vedi anche la successiva n. 10594/2012).
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