Libertà di pensiero e reputazione: diritto di critica

Nel nostro ordinamento esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione, nell?accezione pi? ampia del termine, che trova la propria fonte nei principi generali della Carta fondamentale dei diritti tesi a tutelare la persona umana[1].

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Pi? precisamente, l’articolo 2 della Costituzione, nell’affermare la tutela costituzionale dell?individuo in tutti i suoi aspetti, obbliga l?interprete a garantire i diritti fondamentali sia all?uomo come singolo sia nelle formazioni sociali ove si esplica la sua personalit?.

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Il diritto all’immagine, al nome, all’onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono altro che differenti aspetti del medesimo bene giuridico protetto[2]: il pieno sviluppo della personalit? umana in tutte le sue espressioni[3].

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L?oggetto della tutela delle norme sui reati contro l?onore ? l’interesse dello Stato (della Repubblica, dopo le modifiche al Titolo V della Costituzione) all’integrit? morale della persona: il bene giuridico specifico ? dato dalla reputazione dell’uomo, dalla stima diffusa nell’ambiente sociale, dall’opinione che gli altri hanno del suo onore e decoro.

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Non pu? sottacersi che l?interprete, nell?applicare la previsione legislativa ?punire l’attacco all’altrui personalit? morale?, ha il difficile compito di accertare quando l’interesse alla protezione del citato bene giuridico debba prevalere sulla libert? individuale di espressione del pensiero[4].

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Ci? in quanto la libert? di manifestare il proprio pensiero ? un altro aspetto della tutela della personalit? dell?uomo.

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D?altronde tale diritto non ? stato introdotto ex novo nel nostro ordinamento dalla Costituente ma ha radici profonde nella nostra cultura ed era gi? affermato nel Regno d?Italia: l?articolo 28 dello Statuto Albertino, emanato da Carlo Alberto il 4 marzo del 1848, stabiliva che ?la stampa sar? libera, ma una legge ne reprime gli abusi?; seguito poi dal Regio decreto n. 695 ove ?la manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico, atto a riprodurre segni figurativi, ? libera: quindi ogni pubblicazione di stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili ? permessa??.

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Principio riconosciuto, e ampliato, nella Carta fondamentale dei diritti: "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non pu? essere soggetta ad autorizzazioni o censure"(articolo 21).

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Non solo, sul piano internazionale l?articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell?uomo e delle libert? fondamentali, recepita nella Legge 4 agosto 1955 n. 848, recita: ?ogni persona ha diritto alla libert? di espressione e questo diritto comprende la libert? di opinione e la libert? di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere interferenza di pubbliche autorit??.

L?indicata norma ? stata ampliata a seguito del recepimento, con Legge 25 ottobre 1977 n. 881, del Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici il cui articolo 19 stabilisce: "…ogni individuo ha il diritto della libert? di espressione; tale diritto comprende la libert? di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo a sua scelta".

Quanto esposto palesa la difficolt? dell?interprete di armonizzare due aspetti (tutela della reputazione e libert? di pensiero) del medesimo diritto che, spesso, entrano in conflitto tra di loro.

Orbene, al fine di verificare se un fatto integra un?ipotesi di reato contro l?onore occorre verificare che

????????? le espressioni utilizzate possano ledere la reputazione;

????????? il citato diritto non venga sacrificato a vantaggio della libert? di pensiero.

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Per quel che concerne la prima problematica posso affermare che ricorrono gli estremi dell?ingiusta offesa anche nell?ipotesi in cui l?addebito sia espresso in forma tale da suscitare il semplice dubbio sulla condotta disonorevole[5] ovvero nell?utilizzo di espressioni insinuanti e le subdole allusioni idonee mettere in pericolo la reputazione dei terzi[6].

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Non solo, la lesione all?onore sussiste anche nell?ipotesi in cui il fatto non abbia di per s? un contenuto diffamatorio ma sia il complesso dell’informazione, per le modalit? di presentazione e per i titoli, ad attribuire alla stessa un carattere offensivo[7].

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In merito alla seconda questione, quando l?Ordinamento riconosce maggior tutela alla libert? di manifestare il proprio pensiero piuttosto che alla reputazione abbiamo le due esimenti, proprie dei reati contro l?onore, del diritto di cronaca e diritto di critica.

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La cronaca ? la manifestazione pi? ampia della libert? di pensiero, il diritto di informare e di essere informati mediante la narrazione dei fatti senza? sistemazione scientifica dei medesimi e sulla base di un? mero? criterio? di? successione temporale.

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La critica si risolve in una interpretazione di fatti, di comportamenti e di opere dell?uomo che, per sua natura, ? necessariamente soggettiva corrispondente al punto di vista di chi la manifesta[8].

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Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale il menzionato diritto ?deve essere esercitato entro i limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall’ordinamento positivo? e ?da? questo principio si pu? trarre l?illazione che la critica sia sempre? vietata? quando offenda la reputazione individuale?[9].

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Occorre ricercare un? bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con l’interesse generale che non siano introdotte limitazioni, o censure, alla formazione del pensiero.

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Pertanto il limite del diritto di critica pu? essere individuato nell’interesse? pubblico o sociale qualora abbia ad oggetto? persone,? o? soggetti,? che svolgono? funzioni? pubbliche[10]: in ogni caso deve essere rispettata la veridicit? delle circostanze poste a fondamento della stessa.

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Diversamente, qualora il giudizio traesse origine da fatti non reali, oppure modificati per mezzo dell?inserimento arbitrario di falsit?, diverrebbe un mero pretesto per offendere la? reputazione? altrui[11].

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Secondo l?indicato orientamento oltre alla rilevanza pubblico-sociale dei fatti narrati e dell?interpretazione critica offerta, deve sussistere l?ulteriore requisito della? continenza formale (ovverosia correttezza delle circostanze): il diritto di critica non pu? essere considerato come? ?espressione? di? semplice? malanimo? e? disprezzo? per? la? persona oggetto della? critica?[12].

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Deve sussistere una proporzione tra i toni dello scritto e lo scopo informativo, solo cos? avr? un valore ?costruttivo? e non assumer? i toni di ?un?aggressione da? censurare moralmente e penalmente?[13].

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In applicazione degli esposti principi il Giudice di legittimit?[14] ha individuato una serie di criteri valutativi per verificare se una manifestazione di pensiero travalichi, o meno, il predetto limite:

????????? deve essere analizzata l?espressione del giudizio nella sua interezza (e non su singole parti di esso);

????????? si deve avere riguardo alla finalit? della pubblicazione, l?interesse pubblico alla notizia, le modalit? espressive ed il tenore sintattico.

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Pertanto, secondo tale indirizzo, la correttezza del giudizio critico dovr? essere individuata tenuto dell?esatta allegazione dei fatti posti a fondamento della valutazione nonch? il diligente controllo che gli elementi di fatto richiamati risultino effettivamente sussistenti e non possano essere confutati[15].

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Perch? possa ritenersi operante l?esimente del diritto di critica occorre comunque che il fatto narrato sia vero, correttamente riferito e pertinente al potenziale interesse dell’opinione pubblica.

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E? di tutta evidenza che la critica si esercita con riferimento all’altrui operato e pur essendo essa nettamente distinta dalla cronaca, ? indispensabile che l’azione, l’atteggiamento, l’operato o l’opinione altrui, su cui si intende esprimere un giudizio, sussistano e siano correttamente esposti da chi intende criticarli[16].

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Infine, per completezza di esposizione, evidenzio che la giurisprudenza prevalente ha ampliato notevolmente l?applicabilit? dell?esimente del diritto alla critica nel campo politico[17].

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A mero titolo esemplificativo non ? stato ritenuto lesivo del diritto all?onore un volantino ove si affermava che un membro del Consiglio comunale ?era il finanziatore e lo sponsorizzatore dei neofascisti arentini per la strage dell?Italicus?[18]; l?indicata esimente ? stata applicata anche ad una espressione utilizzata nel corso di un comizio ove l?avversario politico era stato definito ?di razza nuova, spietato con la politica, un khomeinista nella lotta per il potere, uno che avrebbe collaudato un nuovo modo di amministrare a met? strada tra il decisionismo e l?illegalit???[19].

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Dott. Alessandro Villa

a.villa@pintucci.it

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[1] Corte Cost. n. 184/1986; Corte Cost. n. 479/87; Corte Cost. n. 86/74 ove ?l?onore ? tra i beni protetti e garantiti dalla carta fondamentale, in particolare tra quelli inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana".

[2] Cass. Civ., Sez.III, 10 maggio 2001, n. 6507.

[3] Implicitamente? Corte Cost., 3 febbraio 1994, n. 13.

[4] Cass. Pen., Sez. V, 28 febbraio1995, n. 3247.

[5] Cass. Pen., sez. VI, n. 79/144484.

[6] Cass. Pen., sez. V, n. 81/151080; Cass. Pen., sez. V, n. 91/187192.

[7] Cass. Pen., sez. V, 12 febbraio 1992, n. 1478.

[8] Cass. Pen., sez. V, 24 novembre 1993, in Giust. Pen., 1994, II, p. 496.

[9] Trib. Catania, 16 gennaio 2003, n. 139.

[10] Trib. Monza, 10 aprile 1995.

[11] Cass. Pen., 5 marzo 2004, n. 19334; Cass. Civ., 22 gennaio 1996, n. 465;? Trib.? Roma, 24 maggio 1985; Trib. Roma, 23 febbraio 1985; Trib. Perugia, 30 luglio 1996.

[12] Trib. Perugia, 28 marzo 1995.

[13] Trib. Monza, 15 maggio 1989; App.? Firenze, 20 settembre 1989; Trib. Perugia,? 26? marzo 1990.

[14] Cass. Civ.,? 7 ottobre 1997, n. 9743.

[15] Trib. Catania, 16 gennaio 2003, n. 139; Cass. Pen., sez. V, 23 ottobre 2003, n. 48267; Trib. Milano, 26 febbraio 2001, in Foro Ambrosiano, 2001, p. 168.

[16] Cass. Pen., sez. V, 21 gennaio 2004, n. 8678, in? Guida al Diritto, 2004, f.? 23, p. 85; Cass. Pen., sez. V, 14 gennaio 2002, n. 1183; Trib. Monza, 25 marzo 1994, in Foro It., 1994, II, p. 717 ove ?non trova applicazione la scriminante dell?esercizio del diritto di critica nel caso in cui oggetto della pubblicazione siano fatti non veritieri?.

[17] Trib. Monza, ord. Arch., 20 aprile 2004.

[18] Cass. Pen., sez. V, n. 86/165804.

[19] Cass. Pen. Sez. V, 92/192585.

Villa Alessandro

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