Se il licenziamento viene intimato prima della fine del periodo di comporto
La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 24766 dello scorso 19 ottobre, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa al licenziamento del lavoratore, intimato durante la malattia, quando il lavoratore, ai sensi dell’art. 2101, comma 2, c.c., ha diritto al mantenimento del posto di lavoro. Precisamente, l’interrogativo riguarda il tipo di sanzione di detto licenziamento: si tratta di nullità oppure di temporanea inefficacia?
Il caso di specie che ha portato la sezione a sollevare la questione, riguarda il licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto. Di fatto, in contestazione tra le parti, il conteggio dei giorni di assenza effettuati dal lavoratore che, a dire del datore, avrebbero superato quelli a disposizione, giustificandosi dunque il licenziamento.
Gli orientamenti in giurisprudenza
Due sono i principali orientamenti presenti oggi.
Una parte della giurisprudenza ritiene che il licenziamento intimato prima della scadenza del periodo di comporto sia colpito da nullità. Invero, è pacifico che il superamento del periodo di comporto riconosce la facoltà del datore di lavoro di recedere dal rapporto contrattuale, senza bisogno di allegare un giustificato motivo. Di conseguenza, prima del superamento di tale periodo, non sarebbe possibile per il datore svincolarsi dal rapporto, perché non sussisterebbe il presupposto giuridico necessario.
Altro orientamento ritiene invece che si tratti di licenziamento del tutto valido, in quanto intimato per giusta causa, ma colpito da temporanea inefficacia, fintantoché la causa ostativa non venga meno. Le pronunce che sostengono tale inquadramento, richiamano il principio di conservazione degli atti giuridici di cui all’art. 1367 c.c., che è applicabile anche agli atti unilaterali, quale il recesso del datore di lavoro.
L’intervento delle Sezioni Unite
Si auspica l’intervento delle Sezioni Unite relativamente a una tematica che è oggetto di numerose controversie, quale quella relativa al licenziamento del lavoratore in malattia. In particolare, l’accertamento del superamento del periodo di comporto è di notevole importanza in quanto incide sul licenziamento intimato al lavoratore. Invero, mentre una volta che il periodo di comporto è stato superato, il recesso del datore si giustifica di per sè, prima del superamento, il recesso non può esplicare i propri effetti. Per sapere se si tratti di inefficacia tout court ovvero di inefficacia derivante dalla nullità del recesso, si dovrà attendere l’intervento delle Sezioni Unite.
Il contratto di apprendistato
Il contratto di apprendistato permette ai giovani di affacciarsi al mondo del lavoro e di acquisire professionalità, ma diventa anche un importante investimento per i datori di lavoro, che hanno la possibilità di formare nuova manodopera. Il Legislatore nazionale ha costantemente cercato, negli anni, di regolarizzare il rapporto di lavoro nascente dall’apprendistato. Solo per citare gli ultimi provvedimenti che hanno inciso su tale istituto, ricordiamo:› il Testo unico per l’apprendistato (d.lgs. n. 167 del 14 settembre 2011);› la Legge Fornero (legge n. 92 del 28 giugno 2012), che ha apportato diversi correttivi al Testo unico;› il Jobs Act, che ha introdotto numerose modifiche in materia di piano formativo individuale.Si tratta quindi di una normativa complessa e stratificata che richiede lo studio dettagliato dei principi applicabili ai nostri giorni: proprio questo è l’obiettivo della presente guida, che intende orientare il lettore nelle evoluzioni di questo rapporto di lavoro, fornendo preziose indicazioni pratiche sulle tipologie contrattuali applicabili, sul regime del licenziamento e sugli incentivi all’utilizzo del contratto di apprendistato, accompagnando la trattazione anche con esempi e facsimile di documenti e atti, utili a seguire la procedura.ALESSANDRO GRADELLIConsulente del Lavoro in Roma. Laureato in Scienze dell’economia e della gestione aziendale presso l’Università telematica delle Scienze umane UNISU di Roma. Dopo la Laurea specialistica in Gestione aziendale, presso l’Università “Link Campus University of Malta” sita in Roma, ha frequentato il Master in Criminologia e Studi giuridici forensi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università telematica “Pegaso” sita in Napoli, dove ha appena conseguito, altresì, la Laurea in Giurisprudenza LMG/01.
Alessandro Gradelli | 2017 Maggioli Editore
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento