L’identificazione delle persone, finalizzata allo svolgimento della indagine preliminare, alla luce delle modificazioni apportate al codice di procedura penale, in materia di “giusto processo”

di Giovanni Fontana ([1])

Legislazione

Codice Penale, approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

TULPS, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773

Reg. TULPS, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635

Legge 27 dicembre 1956, n. 1423

D.L. 21 marzo 1978, n. 59 (conv., con modif. nella Legge 18 maggio 1978, n. 191)

Legge 7 marzo 1986, n. 65

Codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

1. PREMESSA

In questi ultimi tempi, come risaputo, il vigente codice “Vassalli” è stato oggetto di una “ondata di piena” legislativa, nata dalla rottura di quella “diga costituzionale”, costruita attorno all’art. 111 della Carta fondamentale dello Stato. Per la polizia giudiziaria in generale e, per la polizia municipale, in particolare, consegue la necessità di rivisitare buona parte del codice di procedura penale, con particolare riferimento alle attività a iniziativa della polizia giudiziaria (Tit. IV, Libro V, c.p.p.) e, per quanto qui argomentato, alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone (ex art. 349, c.p.p.).

2. L’IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE

E’ ben evidente, come ogni individuo è caratterizzato da particolarità psico-fisiche che lo distinguono da ogni altro e, addirittura, lo rendono, unico ed irripetibile, nell’ambito della specie umana. Tali differenziazioni, sono tanto più importanti, quanto più è grande lo sviluppo demografico della comunità umana di riferimento; molto di più, quando la comunità stessa diviene una società civile, soggetta quindi ad un ordinamento giuridico.

In questo caso, alla identificazione fisica, corrisponde l’identificazione giuridica, virtualmente ricostruita, secondo modelli biunivoci di riferimento, attinenti alle caratteristiche antropomorfiche e all’assegnazione delle generalità personali, riconosciute dal particolare ordinamento giuridico nel quale la persona è collocata. Nel caso della società occidentale, ad esempio, al nome, alla data di nascita (riferito al calendario cristiano), al luogo di nascita, alla cittadinanza, al sesso e ad alcuni altri tratti caratterizzanti l’individuo. Se non esistessero tali caratterizzazioni giuridiche, è facilmente comprensibile come ogni rapporto giuridico — ma io direi di più, ogni tipo di rapporto tra individui — verrebbe meno, mancando la certezza della identificabilità dell’interlocutore.

Il termine identità deriva dal termine medioevale identicus, che a sua volta è di derivazione latina (voce idem), come significato di “lo stesso”.

Ciò detto, è ben evidente che l’identità di cui adesso parliamo non è da intendersi assoluta, quanto piuttosto, relativa. Infatti, ciò di cui ci occupiamo, altro non è che il raffronto tra due distinte individualità, questa volta assolute (si pensi a due impronte digitali da porre a confronto, delle quali l’una appartiene a persona certa), espressione di una medesima realtà. I dati salienti della persona, ai fini che vedremo, vengono quindi confezionati in un documento atto a certificare, appunto, l’identità della persona titolare del documento stesso.

Ora, prima di procedere oltre, è il caso di ricordare però che il nostro ordinamento giuridico non prevede un obbligo generale ([2]) di ostensibilità dei documenti di identificazione, quanto piuttosto, di fornire — quando legittimamente richiesto — le indicazioni sulla identità personale (ex art. 651 c.p.): peraltro, per gli stranieri, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del T.U. n. 286 del 1998 ([3]), è stabilito l’obbligo di esibire ad ogni richiesta di ufficiali e/o agenti di P.S., il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno ([4]).

Per completezza espositiva, è il caso di ricordare che mentre il passaporto è da considerare un’autorizzazione amministrativa che abilita all’espatrio dallo Stato di origine e, che in virtù di determinati accordi (apposizione del visto, quando richiesto) ammette l’ingresso nel territorio dello Stato italiano del suo titolare; la carta d’identità è il documento per antonomasia che attesta l’identità personale del suo titolare, ai fini di polizia ([5]).

Sul piano pratico-operativo, infine, è il caso di riprendere l’interessante lavoro del Culot ([6]), operando una sintesi introduttiva:

1) richiedere espressamente l’esibizione di un documento di identità personale. L’eventuale rifiuto di esibire i documenti di identificazione nella disponibilità della persona controllata, sul piano soggettivo, importa la sua intenzione a non farsi identificare compiutamente. Diversamente, se fin dall’inizio dell’indagine accertativa, sono richieste le mere generalità e quindi, le verifiche documentali divengono meramente confermative dell’accertamento, l’attività d’indagine è destinata a cadere in un “vicolo cieco”, posto che non vi è alcun obbligo per la persona, di fornire i propri documenti di identificazione.

2) una volta ottenuto il documento, questo deve essere consegnato solo al termine dei controlli, posto che, la perdita di possesso del documento stesso da parte della persona fermata, pone quest’ultima nella condizione di inferiorità psicologica, rispetto all’organo dell’accertamento. La mancanza della disponibilità diretta del documento da parte dell’organo di polizia (soprattutto se questi opera isolatamente), pone invece il fermato nella condizione ideale di fornire false indicazioni sulla propria identità personale se non, di tentare la fuga.

3) qualora non sia possibile addivenire compiutamente ad una identificazione documentale o, quanto meno certa, salvo quanto andremo a dire sul piano formale, è sempre opportuno (si pensi, ad esempio, ad una condizione di inferiorità fisica o numerica dell’organo di polizia, rispetto al fermato/i) non perdere mai di vista la persona, sino a che possano dare appoggio altre persone ovvero ([7]), sino a che sia possibile rilevare un elemento di certezza riconducibile alla identificazione del soggetto (ad es. targa automobilistica).

3. L’IDENTIFICAZIONE PER FOTOSEGNALAMENTO

Ciò detto, la mera dichiarazione delle c.d. generalità, non garantisce l’autenticità del dichiarato e quindi, pone l’organo dell’accertamento nella necessità di dare seguito ad ulteriori esperimenti giuridici atti ad identificare compiutamente il fermato, per mezzo di ulteriori elementi incontrovertibili e, ciò che più conta, storico-documentali. Ovviamente, tali attività di mera identificazione — quindi esperibili, in ogni caso in cui ciò sia previsto dall’ordinamento — pone l’interprete nella condizione di fare ricerca di tali espedienti giuridici.

Uno di questi, è senz’altro rinvenibile nell’art. 4 del TULPS laddove è previsto che l’autorità di P.S. può sottoporre a rilievi segnaletici:

1) le persone pericolose o sospette;

2) coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità.

Intanto, la norma esordisce riconoscendo tale potere di polizia (idoneo a privare della libertà personale il cittadino) alla sola autorità di P.S. Chi scrive — anche con riferimento a ciò che viene poi riconfermato sul piano concreto — è dell’avviso che il termine autorità di P.S., in questo caso, non è da riferire in via esclusiva a quella indicata nell’art. 1 dello stesso T.U., ma in via più generale, ad ogni organo che svolga funzioni di P.S. e sia nella concreta ed attuale necessità di identificare un soggetto non diversamente identificabile, per fini amministrativi: ivi compresi gli addetti ai corpi e servizi della polizia municipale (ex art. 51, lett. c), L. 65/86).

Quanto alle persone pericolose o sospette, abbiamo già detto, seppur brevemente, nel paragrafo che precede.

Ciò che ci interessa invece più da vicino, sono appunto le persone che «non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità». Da non sottovalutare l’elemento soggettivo dell’agente che, in ordine a tale rifiuto, rende evidente un atteggiamento di per sé sospetto: è ben evidente, infatti, che in uno Stato di diritto, la richiesta legittima dell’autorità di polizia dei documenti di identificazione o, quanto meno delle generalità, non è certamente da ritenere un atto di arbitrio, se non un potere di largo interesse pubblico, volto a tutelare, appunto, l’ordine pubblico.

Di contrappunto, è da ricordare e da sottolineare, come la Carta fondamentale dello Stato tutela la libertà personale e vieta categoricamente, non solo la privazione della libertà personale, ma più in particolare la restrizione della stessa (ex art. 131 Cost.), «se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge». Riserva di legge questa, che trova conforto nel contenuto del richiamato art. 4 del TULPS.

Parlando di rilievi segnaletici, a che cosa dobbiamo oggi riferirci?

Per definizione ([8]), «i rilievi segnaletici (in gergo “segnalamento”), ora adottati praticamente in tutto il mondo, consistono nell’applicazione di procedimenti tecnici all’identificazione personale». Si distinguono:

a) i rilievi descrittivi, che consistono nella descrizione generale dell’individuo, quanto al colore dei capelli, degli occhi; la presenza di segni particolari sul corpo ([9]); ecc.

b) i rilievi dattiloscopici, che consistono nel prelievo delle impronte delle falangi delle dita e del palmo delle mani;

c) i rilievi fotografici, che consistono nella fotografia dei particolari del volto (viste frontali e laterali) e del corpo intero, in piedi ([10]).

L’insieme di tali rilievi, è confezionato presso il gabinetto di polizia scientifica in un apposito modulo. Detto modulo, denominato cartellino segnaletico, è quindi inviato al servizio identità del Ministero dell’interno, per essere classificato ed archiviato e, se del caso, tramite sistemi telematici, successivamente confrontato con altri eventuali rilievi sulla persona. E’, infatti, ben evidente, che l’insieme degli elementi predetti sono sufficienti a dare una compiuta identità fisica della persona, ancorché questa, dichiari in altra diversa occasione generalità diverse (c.d. alias). Anche in questo caso, sempre si tratta di identità relativa (quindi, potenzialmente confutabile) ma, per termini probabilistici notevolmente alti, essere considerata certezza ([11]) e, l’accertamento cui consegue, un vero e proprio acclaramento.

Va da sé, che le dichiarazioni fornite in prima istanza all’organo di polizia, sono sufficienti ad instaurare un procedimento di falso nei confronti della persona stessa, laddove questa sia stata già fotosegnalata, ma con generalità diverse da quelle attuali.

4. L’IDENTIFICAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Prima di approfondire quello che è poi il tema principale di questa trattazione, è il caso di ricordare che già l’art. 11 del d. L. n. 59 del 1978, prevede, per la polizia giudiziaria, la possibilità di «accompagnare nei propri uffici, chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario al solo fine dell’identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore»: il provvedimento di fermo che ne consegue e, con riferimento alla rubrica della norma citata (Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati), è comunemente detto fermo di prevenzione.

Ora, per alcuni ([12]), in applicazione dei principi generali sulla successione di leggi nel tempo, è da ritenere che l’art. 349 c.p.p. abbia abrogato l’art. 11 del decreto legge, testé citato: non così per chi scrive.

Infatti, con la prima delle due, l’autorità di polizia è abilitata ad identificare e, se del caso, ad accompagnare nei propri uffici, la persona nei cui confronti sono svolti le indagini (ex artt. 61, 347, 3491 e 2, 350 c.p.p.) o chiunque sia in grado di riferire circostanze utili alle indagini (ex art. 347, 348, 3491; 351 c.p.p.); nel diverso caso, il provvedimento può essere adottato (quindi, in via preventiva), nei confronti di chiunque si renda necessaria l’identificazione.

4.1 FERMO DI IDENTIFICAZIONE (EX ART. 349, COMMI 4, 5 E 6, C.P.P.)

Tutto ciò premesso, l’identificazione dell’indagato, rientra in una di quelle attività di p.g. di investigazione di cui agli artt. 55 e 348 cod. proc. pen. Ne consegue, che quanto raccolto a tal fine dalla polizia giudiziaria, fungerà da mero accertamento sulla identità personale che, in termini indiziali e probabilistici, è liberamente apprezzabile dal giudice. Farà certamente fede — fino a querela di falso — quanto dichiarato dalla p.g. in ordine ai fatti ed agli stati avvenuti in propria presenza e contestualmente dichiarati nel relativo verbale; ma, quanto alle relative valutazioni investigative, queste saranno apprezzate dal giudice, con ampio potere discrezionale, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 192 st. cod. (valutazione della prova).

Più precisamente, l’identificazione dell’indagato o dell’informato sui fatti (ex art. 3491, c.p.p.), avviene direttamente e liberamente, laddove la persona fornisce alla p.g. indicazioni certe, sulla propria identità personale (conoscenza diretta, documenti genuini, ecc.): per praticità ed anche al fine di tutelare la persona stessa, questa può essere invitata presso il comando di appartenenza, per il tempo strettamente necessario a compilare l’atto di identificazione. In altra ipotesi, laddove la persona rifiuta l’identificazione ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, l’acquisizione delle notizie può avvenire anche coattivamente (ex art. 3494, c.p.p.), mediante accompagnamento negli uffici della polizia, per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore.

Da tali circostanze, sono scaturite evidenti perplessità da parte di taluni autori, in ordine alla conformità della norma cit. all’art. 13 della Cost., in materia di restrizione della libertà personale. Cercando quindi di rispondere al quesito che si pone, il Carli ([13]) riferisce che a tal proposito, la Corte costituzionale tradizionalmente discrimina tra atti di investigazione che, pur implicando momentanea immobilizzazione e costrizione del soggetto, non importano “apprezzabili menomazioni della libertà personale”, e atti, che invece, presuppongono sempre una sostanziale restrizione fisica o morale della persona assoggettatavi, assumendo che solo ai secondi vadano estese le garanzie della riserva di legge e di giurisdizione e attuato il diritto di difesa ([14]).

Ad ogni buon conto, ciò che appare più evidente in ordine a tali preoccupazioni, è l’ipotesi contenuta nella seconda delle due. Ed infatti, in tal caso, l’organo procedente è tenuto a notiziare nella immediatezza il P.M. del provvedimento adottato, il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste, ordina il rilascio della persona accompagnata: al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui esso è avvenuto. Non si può quindi riconoscere nell’intervento del P.M. un’azione di convalida, quanto piuttosto di garanzia del procedimento; e questo è tanto più vero, quanto è più evidente che alla pubblica accusa non è rimesso alcun dovere di formalizzare l’eventuale atto di assenso (evidentemente tacito), quanto piuttosto di ordinare l’immediato rilascio della persona.

Vero è, che dal momento in cui la persona è messa in stato di fermo, la polizia giudiziaria assume una serie di gravi responsabilità, che vanno dalla investigazione propriamente detta, finalizzata alla compiuta identificazione del fermato; alla sua custodia formale, in ordine alle disposizioni contenute nel c.p.; alla custodia sostanziale e quindi alla sua tutela fisica, affinché questi non solo subisca, ma si procuri lesioni personali.

4.2 I RILIEVI DATTILOSCOPICI, FOTOGRAFICI, ANTROPOMETRICI ED ALTRI ACCERTAMENTI DI CUI ALL’ART. 349, CO. 2, C.P.P.

Per l’identificazione, nei confronti della sola persona indagata sui fatti ([15]) sono ammessi una serie di accertamenti tra i quali i rilievi dattiloscopici, antropometrici e fotografici precedentemente visti. E’ ancora il caso di precisare che nel caso del fotosegnalamento e del successivo riconoscimento della persona precedentemente segnalata, si tratta di un’operazione di confronto, che acclara la corrispondenza tra identità fisica e legale; nel caso della identificazione operata dalla p.g. e nel successivo riconoscimento da parte di questa, dell’imputato, nella persona precedentemente investigata, di un mero atto di accertamento, valutabile in termini probabilistici, in ordine a quanto stabilito dall’art. 662 c.p.p.

In tal senso, non sarà certamente sufficiente documentare gli atti di investigazione ma, vieppiù, dimostrare una certa abilità e competenza nell’effettuare i rilievi di cui si parla, anche mediante l’ausilio di altre persone idonee (ex art. 348, u.c., c.p.p.) e le strumentazioni tecniche ritenute idonee allo scopo. Infatti, « L’art. 349 comma 2, collocato nel titolo IV del libro V del codice, dedicato proprio alla disciplina della attività ad iniziativa della polizia giudiziaria, cioè non delegata dal P.M., prevede espressamente che alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini – attività che la polizia giudiziaria può eseguire di propria iniziativa – possa procedersi anche effettuando, se necessario, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. Se quindi è consentito, anzi è autorizzata la polizia giudiziaria ad eseguire rilievi dattiloscopici finalizzati alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, è evidente che la stessa può, anche di propria iniziativa, effettuare raffronti, tramite personale specializzato a sua disposizione, tra le impronte rilevate e quelle dei pregiudicati in precedenza acquisite ovvero tra le medesime e quelle della persona inquisita senza necessità quindi di delega da parte del P.M. (Cass. Pen SEZ. FER., 27 agosto 1991): non da meno, nella necessità di dover procedere alla identificazione fisica dell’imputato, sulla base degli atti di investigazione precedenti.

4.3 FORMALITÀ CONSEGUENTI ALLA IDENTIFICAZIONE (EX ART. 349, CO. 3, C.P.P.)

Quando l’atto di identificazione riguarda la persona sottoposta alle indagini, questa deve essere invitata a dichiarare o eleggere uno dei luoghi indicati nell’art. 161 c.p.p. e debbono essere inoltre osservate le disposizioni di cui all’art. 66 st. cod. Peraltro, la mancata dichiarazione o elezione del domicilio nel verbale di identificazione, non comporta, di per sé la nullità dell’atto, ma una mera irregolarità ([16]).

Di tali attività, secondo quanto disposto dall’art. 357, co. 1, lett. e), deve essere redatto verbale, nelle forme e con le modalità di cui all’art. 373 c.p.p. e la relativa documentazione è posta a disposizione del P.M.

E’ infine da ricordare, che in conformità al nuovo testo dell’art. 111 della Cost., così come introdotto dalla L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2, la persona identificata quale persona indagata, dovrà essere previamente informata dei motivi dell’investigazione e non potrà essere sentita dalla polizia giudiziaria, salvo che la prima voglia rilasciare dichiarazioni spontanee.

ALLEGATO

VERBALE DI IDENTIFICAZIONE

VERBALE DI RILIEVI SULLA PERSONA FINALIZZATI ALLA IDENTIFICAZIONE

STEMMA

REGIONALE

COMUNE DI …………………………………………………

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Ufficio di Polizia Giudiziaria

STEMMA COMUNALE

VERBALE DI IDENTIFICAZIONE

(artt. 66; 161; 348; 349; 3571, lett. e) cod. proc. pen.)

Il giorno //, alle ore ,, nell’Ufficio di polizia giudiziaria del Corpo in intestazione, ubicato al piano , dell’immobile posto al civ. , di via  del Comune di  (), davanti ai sottoscritti Ufficiali di P.G. ([17])([18]) , è comparso il Sig. ([19]) 

 della cui identità ci siamo accertati, in base al possesso del documento 

 della cui identità ci siamo accertati, previo fotosegnalamento avvenuto presso il gabinetto di polizia scientifica del Commissariato della Polizia di Stato di 

 S E D I C E N T E = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Il predetto Sig. 

è stato quindi sottoposto ad accertamenti ([20]) tesi ad identificarlo compiutamente e consistenti in: = = = = = = =

 rilievi dattiloscopici; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 rilievi antropometrici; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 rilievi fotografici; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 altri rilievi; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

avvalendosi a tal scopo dell’ausiliario ([21]) 

nominato allo scopo, con separato atto = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

che formano parte integrante de presente verbale che quindi si compone complessivamente di n.  () fogli e n.  () facciate. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

in quanto: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 ritenuta la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini in ordine al reato di cui a ([22])

 ritenuta la persona informata sui fatti in ordine al reato di cui a 

Prima di procedere alla identificazione, la predetta persona è stata invitata a dichiarare le proprie generalità e questa ha dichiarato: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 di non volersi fare identificare; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 di essere ([23])

In conseguenza = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 del rifiuto di farsi identificare = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 del dubbio sorto in ordine alla veridicità del dichiarato ovvero dell’autenticità dei documenti presentati in quanto ([24]) 

la predetta persona è stata accompagnata presso l’ufficio di polizia giudiziaria di appartenenza e posta in stato di fermo di identificazione, rendendone contestualmente edotto il Magistrato di turno, Dr. 

Il fermo, disposto alle ore , del // ha dato esito = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 ha dato esito negativo = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 ha dato esito positivo ed il fermato identificato nella persona di 

Questa, è stata quindi rilasciata alle ore , del // e di ciò ne è stato reso edotto il competente Magistrato di turno.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

La persona predetta, è stata quindi invitata a dichiarare o a eleggere domicilio a norma dell’art. 161, comma 1, c.p.p. e così ha risposto: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 non intendo né dichiarare né eleggere il domicilio per le notificazioni;= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 dichiaro il domicilio per le notificazioni in 

 eleggo il domicilio per le notificazioni preso il Sig.  in 

Il presente verbale viene da noi letto, confermato e sottoscritto e chiuso alle ore , del giorno // per essere quindi trasmesso alla segreteria del P.M., unitamente alla documentazione d’indagine. = = = = = =

LA POLIZIA GIUDIZIARIA

STEMMA

REGIONALE

COMUNE DI …………………………………………………

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Ufficio di Polizia Giudiziaria

STEMMA COMUNALE

VERBALE DI RILIEVI SULLA PERSONA FINALIZZATI ALLA IDENTIFICAZIONE

(artt. 3492 cod. proc. pen.)

Il giorno //, alle ore ,, nell’Ufficio di polizia giudiziaria del Corpo in intestazione, ubicato al piano , dell’immobile posto al civ. , di via  del Comune di  (), davanti ai sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G. ([25])([26]) , è presente una persona di sesso , dall’apparente età di anni 

CONNOTATI E RILIEVI ANTROPOMETRICI: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

corporatura  normolinea  brevilinea  longilinea e dall’altezza valutata in mt.  = = = = = = = = = = = = =

conformazione del cranio  europoide  negroide  asiatico = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

viso  ovoide  ellittico romboide  ovoide invertito  rotondo  trapezoide invertito  pentagonoide
 trapezoide  rettangolare = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

fronte  bassa  normale  alta = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

sopracciglia  normali  folte  rade  allungate  ridotte  trattate; pigmento 

ciglia  poco evidenti  evidenti  molto evidenti; pigmento 

occhio  europoide  mongoloide; colore dell’iride 

naso  rialzato  orizzontale  abbassato; con profilo  sottile  medio  grosso  everso = = = = = = = = =

labbra  sottili  medie  grosse  everse; pigmento 

forma dei capelli  lissotrichi ([27])  cimotrichi ([28])  ulotrichi ([29]); pigmento 

padiglione auricolare  piccolo  normale  grosso; descrizione del lobo ([30]) 

CONNOTATI SALIENTI ([31]): = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =



CONTRASSEGNI: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 cicatrici di forma  in zona 

 porri localizzati in 

 nei localizzati in 

 macchie epidermiche localizzate in 

 tatuaggi con disegno di  localizzati in 

 callosità localizzate in 

 imperfezioni fisiche costituite da 

 anomalie di conformazione costituite da 

RILIEVI FOTOGRAFICI = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

lato sinistro lato frontale lato destro

Annotazioni ([32]):

RILIEVI DATTILOSCOPICI = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

L’AUSILIARIO DELLA P.G.

LA POLIZIA GIUDIZIARIA

[1] Specialista della A.O. Polizia Municipale del Comune di di Forte dei Marmi (LU)

[2] Infatti, sebbene in via generale, l’art. 294 del R.D. n. 635 del 1940 (Reg. TULPS) preveda l’obbligo di mostrare la carta d’identità od i titoli equipollenti (ex art. 292 Reg. TULPS) ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, non vi è un obbligo specifico di munirsi di tali documenti, se non per le c.d. persone pericolose o sospette di cui alla L. n. 1423 del 1956 sulle misure di prevenzione (ex art. 42, TULPS): ma è anche ovvio, che solo successivamente ad una compiuta e concreta identificazione della persona e solo successivamente ad una interrogazione del CED Mininterno, è possibile accertare se la persona identificata è soggetta a tali misure!

[3] La norma, è stata oggetto di recente giudizio della Corte Costituzionale che, con propria Ord. 7-16 marzo 2001, n. 68 ha ritenuto infondata la q.l.c., in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 (questione sollevata dal G.I.P. presso il Tribunale di Venezia).

[4] Sull’argomento, vedi dello stesso Autore, l’articolo pubblicato alla pag. 1185 ss. della Rivista Il Vigile Urbano, Stranieri, attività d’indagine e mezzi di ricerca della prova.

[5] Cfr. M. DI RAIMONDO, Diritto di polizia, Cap. VI – Documenti di identità, pagg. 129 ss., MAGGIOLI EDITORE RIMINI, IV Ed.

[6] Cfr. D. CULOT, Rifiuto di mostrare i documenti, nella Rivista Giuridica di Polizia (1/2001), pagg. 99 ss, MAGGIOLI EDITORE RIMINI

[7] In tal senso, si ricorda che secondo quanto previsto dall’art. 652 del c.p., ogni cittadino, è tenuto a prestare il proprio aiuto o la propria opera, in occasione di un tumulto, un comune pericolo o nella flagranza del reato, quando ciò sia richiesto da un pubblico ufficiale.

[8] Cfr. G. PIRONE, La Polizia Scientifica, pagg. 90 ss., II Ed., MAGGIOLI EDITORE RIMINI

[9] E’ da evidenziare, che tali rilievi, saranno da riferirsi esclusivamente a tutte le parti normalmente visibili del corpo (cicatrici sul volto, tatuaggi sull’avambraccio scoperto, ecc.), non comprendenti quindi segni particolari occultati che, per essere rilevati presuppongono l’esperimento della ispezione corporale.

[10] Il rilievo fotografico ai fini del segnalamento, avviene a mezzo di una speciale apparecchiatura fotografica denominata A.P.S. (apparato di polizia scientifica), atta a ripredendere contemporaneamente (quindi, in modo tale da evitare diverse espressioni del volto, che si possono venire a determinare — anche volontariamente — in conseguenza di successivi, diversi rilievi) i particolari del viso di fronte e di perfetto profilo destro, utilizzando un unico fotogramma del più comune formato, quello di 35 mm.

[11] «Le risultanze delle indagini dattiloscopiche offrono piena garanzia di attendibilità, senza bisogno di elementi sussidiari di conferma, purché evidenzino la sussistenza di almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione fra le impronte digitali dell’imputato e quelle rilevate sul luogo in cui è stato commesso il reato» (Cassazione penale, sez. II, 8 maggio 1986) e, per antonomasia, archiviate presso il Servizio Identità del Ministero dell’Interno.

[12] Cfr. AA.VV., L’organizzazione e l’attività della polizia giudiziaria nel nuovo codice di procedura penale, pag. 53, NOCCIOLI EDITORE FIRENZE, anno 1989; L. CARLI, Le indagini preliminari nel sistema processuale penale, pag. 241, anno 1999, GIUFFRE’ EDITORE MILANO pag. 241

[13] Op. cit., pag. 117, anno 1999, GIUFFRE’ EDITORE MILANO

[14] V. C. Cost. SENTT. 27/03/62, n. 30; 30/05/068, n. 74; 15/03/72, n. 50

[15] La norma, sembra qui essere assai pleonastica, posto che in definitiva chi si rifiuta di rendere dichiarazioni sulla propria identità o le dà false, diviene ben presto indagato; quindi, ho la misura va di per sé oltre quei limiti costituzionali precedentemente visti e quindi non è attuabile neppure nei confronti dell’indagato (che è pur sempre persona per la quale vale, la presunzione di innocenza), oppure può essere attuata, ogni qual volta si renda necessario identificare compiutamente la persona, per ragioni di investigazione. Si potrebbe a ciò affiancare un’altra ipotesi (in linea con quanto diremo poi) ovvero, il fatto che l’acquisizione di tali elementi è finalizzata non tanto alla identificazione attuale, quanto piuttosto a garantire l’identificazione fisica dell’eventuale indagato/imputato durante l’eventuale fase del processo; ma anche in quel caso, la persona informata, costì divenuta il testimone, dovrebbe essere concretamente identificabile e quindi, il problema rimane.

[16] V. Cass. Pen. SEZ. II, 20 ottobre 1997, n. 10004

[17] Indicare nell’ordine, la qualifica, il nome ed il cognome

[18] Dare atto dell’eventuale assistenza di altre persone idonee (ex art. 348 c.p.p.), quali interpreti, ecc.

[19] Indicare le generalità complete e tutto quanto possa valere ad identificarlo, quale lo pseudonimo o il soprannome, la nazionalità, la residenza anagrafica, la dimora, il luogo in cui esercita l’attività lavorativa, lo stato civile, la condizione di vita individuale, familiare e sociale, il titolo di studio, la professione o l’occupazione, i beni patrimoniali posseduti, se è stato sottoposto a procedimenti penali, se ha riportato condanne, se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o di pubblica necessità, se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche.

[20] Gli accertamenti sulla identità personale sono previsti solo per la persona indagata

[21] Indicare il nome, il cognome, la professione e/o la specializzazione

[22] Indicare il titolo del reato e la data dell’accertamento

[23] Indicare le generalità complete, così come riferite, la prima volta, alla polizia giudiziaria

[24] Indicare le motivazioni che fanno ritenere che quanto dichiarato non corrisponda al vero o che i documenti mostrati non risultino autentici

[25] Indicare nell’ordine, la qualifica, il nome ed il cognome

[26] Dare atto dell’eventuale assistenza di altre persone idonee (ex art. 348 c.p.p.), quali interpreti, ecc.

[27] Sono capelli dritti con impianto rettilineo e sezione circolare. Si presentano grossi, un po’ rigidi e con lunghezza variabile (asia centrale e america)

[28] Sono capelli ondulati con impianto obliquo e sezione ad ellisse piuttosto larga. Si hanno variabili dal tipo ricciuto a quello liscio (australiani, europei)

[29] Sono capelli a spirale con impianto curvilineo a sezione ellittica più o meno stretta. Si presentano piuttosto fini, leggeri e mai molto lunghi. Nelle forme crespe sono molto corti e possono riunirsi in pallottoline formando i c.d. capelli a «grano di pepe» (negroidi)

[30] La descrizione particolareggiata dell’orecchio, permette di risalire con buona probabilità ad una identificazione sicura, anche dopo diversi anni in quanto, per sua costituzione, l’orecchio non cambia dopo l’età matura: i punti caratteristici dell’orecchio sono l’elice, l’antelice, l’antitrago, il lobo, il trago, la radice dell’elice e la fossa triangolare

[31] I connotati salienti, sono i caratteri rari, come l’albinismo od il naso evidentemente deviato, ecc.

[32] Durante il rilievo, è necessario prestare la massima attenzione sulle modificazione che il fermato tenta di fare assumere al volto, al fine di rendere discutibile, in futuro, la prova fotografica: in tali casi è opportuno darne atto nelle annotazioni

Fontana Giovanni

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