L’illecito endo-familiare nel rapporto tra coniugi, nelle convivenze familiari e unioni civili

Introduzione

Con la locuzione “illecito endo-familare” ci si riferisce ad un comportamento dannoso cagionato da un componente della famiglia nei confronti di un altro membro della stessa. Tali comportamenti lesivi possono verificarsi nel rapporto tra coniugi, tra conviventi, tra uniti civilmente e nell’ambito delle relazioni tra genitori e figli. L’utilizzo dello strumento risarcitorio per le responsabilità  derivanti da illeciti commessi nell’ambito della famiglia, rappresenta  un grande progresso, il risultato di un percorso evolutivo al quanto travagliato, che ha visto coinvolte dottrina e giurisprudenza e che ha indotto a compiere diverse riflessioni. Vediamo il percorso evolutivo.

 

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L’opera si struttura in tre volumi tra loro coordinati, affrontando in modo pragmatico le tematiche relative alla crisi dei rapporti familiari. Nel primo tomo viene esposta con commento dettagliato la disciplina sostanziale.Nel secondo tomo si espone, con risvolti operativi, la disciplina processuale. Nel terzo tomo si propone un pratico formulario editabile e stampabile. Il trattato vuole supportare il lavoro di magistrati, avvocati e altri professionisti coinvolti a vario titolo nelle controversie familiari.Il PRIMO TOMO si compone di tredici capitoli che affrontano la disciplina sostanziale relativa alla crisi familiare: l’istituto della separazione e quello del divorzio, con trattazione dei relativi presupposti nonché delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali del dissolvimento del rapporto coniugale.Analoga trattazione viene riservata per le ipotesi di crisi delle unioni civili.L’analisi dei rapporti familiari non si limita al legame tra genitori, ma si estende alla relazione tra genitori e figli, nonché tra nonni e nipoti.Il SECONDO TOMO si compone di diciassette capitoli e affronta la disciplina processualistica.Vengono trattate tematiche quali la giurisdizione e la competenza, la mediazione, i procedimenti in materia di respon¬sabilità genitoriale e gli aspetti internazionalprivatistici più rilevanti in materia.Nell’articolazione del volume sono compresi i procedimenti di esecuzione dei provvedimenti e, fra gli altri, viene dedicato un intero capitolo all’istituto della sottrazione internazionale di minori.Il TERZO TOMO si propone come strumento pratico per l’operatore del diritto al quale si forniscono tutte le formule direttamente compilabili e stampabili, accedendo alla pagina dedicata sul sito www.approfondimentimaggioli.it, tramite il codice inserito all’interno del cofanetto.

Michele Angelo Lupoi | 2018 Maggioli Editore

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Evoluzione storica della tutela risarcitoria in ambito familiare: dalla corrente di pensiero negativo di dottrina e giurisprudenza alla prospettiva della centralità della persona.

La giurisprudenza maggioritaria, in passato, ha sempre manifestato un orientamento restrittivo, riguardo al tema dell’applicabilità della tutela risarcitoria in ambito familiare, fondando il proprio convincimento sulla base di diverse ragioni.

Alla base di tale orientamento una concezione autoritaria e gerarchica dei rapporti familiari,  formatasi a seguito del modello di famiglia delineato dal codice civile del ’42 e prima ancora da quello derivante dalla tradizione romana. Una concezione ideologica che identifica la famiglia di tipo patriarcale, ove è il marito godere di una posizione di superiorità rispetto alla moglie e ai figli in quanto, quale capo famiglia,  è alla sua volontà che tutto si fa dipendere.

In epoca ante riforma, la famiglia risultava avvolta dal principio d’immunità rispetto a strumenti che potessero essere moltiplicatori di una conflittualità familiare. Un rapporto coniugale non era opportuno che fosse portato davanti a un giudice.

Autorevole dottrina, infatti, in più occasioni si era espressa con un pensiero negativo. Essa affermava: “E’ inopportuno un tale intervento in materie delicate, dove i fatti e gli interessi in giuoco possono difficilmente venire ricostruiti e valutati in giudizio”. Un intervento in materie così delicate come quelle che riguardano gli  affetti e i rapporti coniugali avrebbe reso difficile  ricostruire l’esatta dinamica dei fatti ed effettuare una valutazione in sede giudiziaria.

Un contesto giuridico e un contesto psicologico che negava la possibilità ad un coniuge di poter proporre un’ azione in giudizio per poter agire nei confronti dell’altro. I problemi che avrebbero investito la famiglia si sarebbero dovuti affrontare e risolvere all’interno delle mura domestiche, poiché solo così la si sarebbe tenuta lontano dagli occhi indiscreti di terzi. Se pertanto “i panni sporchi” avrebbero dovuto essere lavati in famiglia e se l’unità familiare, anche per il legislatore, era l’obiettivo che bisognava perseguire, anche a discapito delle libertà e dei diritti fondamentali della persona, si comprendere allora come lo scarso interesse  mostrato dalla dottrina e dalla giurisprudenza per tale questione abbia trovato una sua giustificazione d’essere.

Molteplici ragioni alla base del perché l’art. 2043 c.c. non potesse trovare applicazione nell’ambito dei rapporti familiari. In ossequio al principio secondo il quale “la famiglia è un’isola che il mare del diritto può lambire”, il diritto di famiglia si presentava come un sistema chiuso.

In applicazione cioè di tale brocardo, ubi lex voluit dixit, ubi lex colui tacuit, si riteneva che se il legislatore avesse voluto prevedere una tutela aquiliana in materia di famiglia l’ avrebbe espressamente detto.

Ciò significa che se un coniuge avesse voluto ottenere un risarcimento per i danni ingiusti causati dall’altro coniuge avrebbe dovuto utilizzare gli strumenti propri del diritto di famiglia, in quanto, la tutela aquiliana riconosciuta dall’art. 2043 c.c., era concepita come tutela nei confronti dei terzi e non nei confronti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare. Una impostazione restrittiva derivante anche dal principio lex specialis derogat legi generali, di cui all’art. 14 disp.prel., secondo cui uno strumento di tutela a carattere generale non può trovare applicazione se esistono altri rimedi a carattere speciale.

I rimedi esperibili dai coniugi erano connessi con la violazione dei doveri coniugali, in quanto se ad es. veniva violato l’obbligo di fedeltà, l’obbligo di assistenza morale o materiale, l’obbligo della coabitazione ecc.. il coniuge ferito, che non aveva ricevuto assistenza o abbandonato, era legittimato ad ottenere, quando la condotta aveva reso intollerabile la convivenza, la separazione con addebito. Tale rimedio rappresentava una vera e propria sanzione per il coniuge colpevole, per cui un concorso con il rimedio risarcitorio non sarebbe stato possibile dal momento che si considerava intrinseco con l’addebito (v. Cas s. 27 maggio 1921, in Foro i t. , 1921, pt. I, c., 778). Da ricordare poi che ai rimedi riconosciuti dal diritto di famiglia si aggiungevano quelli previsti dal codice penale gli artt. 570 c.p. e 572 c.p..

In conclusione la situazione mostrava, da un lato, la mancanza di pronunce e orientamenti giurisprudenziali che sostenessero la tutela risarcitoria in ambito familiare per mancanza concreta di cause civili, dall’altro rapporti familiari che venivano portati all’ esasperazione a causa dell’elevata conflittualità familiare fino a dar vita a situazioni di violenze, abusi e  maltrattamenti domestici.

Decaduta la potestà familiare e con essa il “pater familias”, quale portatore d’interessi familiari superiori, venuto meno il modello di famiglia-istituzione delineato nel codice civile del 1942, si aprì all’orizzonte la possibilità che tutti i familiari si potessero porre su uno stesso piano quanto alla loro tutela. Fu la riforma del ’75 che diede piena attuazione al principio di uguaglianza tra i coniugi.

La vera evoluzione nei rapporti personali tra familiari fu però rappresentata dalla valorizzazione da parte dell’ordinamento giuridico dell’individuo, quale persona umana che all’interno della famiglia esplica la propria personalità. All’origine di ciò la prospettiva della centralità della persona e i diritti fondamentali della stessa, quali diritti inviolabili costituzionalmente garantiti.

I presupposti per la tutela dell’ illecito endo-familiare nei rapporti familiari.

Delle nuove argomentazioni vennero alla luce, che permisero alla giurisprudenza di merito di mostrare una maggiore apertura verso ”illecito endo-familiare”.

Si comprese che l’obiettivo dovesse essere la centralità della persona e che la dichiarazione di addebito della separazione potesse non essere idonea a riparare le conseguenze negative della condotta illecita di un coniuge nei confronti dell’altro.

Si ammise pertanto l’applicabilità dell’art. 2043 c.c., quale rimedio a carattere generale, anche all’interno del rapporto di coniugio e degli altri rapporti familiari.

Sulla base dunque del principio del neminem laedere e dei nuovi valori di autonomia e libertà della famiglia, si ritenne che non ogni danno potesse essere risarcito nell’ambito del rapporto di coniugio e che non si potesse neppure considerarsi sufficiente l’aver violato dei doveri matrimoniali.

Ai fini dunque dell’applicabilità della tutela aquiliana in ambito familiare si ritenne necessario qualcosa in più. Non solo la condotta dolosa o colposa del familiare in violazione di un dovere imposto dalla legge ma anche che si fosse verificato un danno ingiusto che avesse determinato la lesione di un interesse costituzionalmente garantito.

Il caso scuola: “la sentenza 10 maggio 2005, n° 9801”.

 

Oggi la disciplina giuridica dei rapporti familiari è mutata grazie al mutamento di prospettiva sulle situazioni attinenti alla responsabilità civile e ai nuovi spazi che illecito civile ha conquistato non solo nei rapporti tra coniugi ma anche nel rapporto tra genitori e figli.

Gli ultimi orientamenti della giurisprudenza, infatti, se da un lato hanno consentito di ampliare la categoria dei danni risarcibili, comprendendo anche il danno biologico ed esistenziale, dall’altro hanno consentito di poter risarcire il danno non patrimoniale anche nell’ipotesi in cui il fatto non integri una fattispecie di reato, uscendo così dalla lettura restrittiva dell’art. 2059 c.c.. La lettura attuale dell’art. 2059 c.c. consente infatti, di ricomprendere non solo i danni morali in senso stretto (danni morali soggettivi) derivanti da reato, ma anche le lesioni di valori costituzionalmente protetti che attengono alla persona. Ciò è quanto emerso dalla sentenza 10 maggio 2005 n. 9801, che ha rappresentato e rappresenta ancora un caso scuola. Vediamo in breve la sentenza.

Un marito aveva taciuto alla moglie la sua situazione d’impotenza derivante da una malformazione e tale situazione era conosciuta dal marito già durante il fidanzamento.  Il marito non aveva voluto risolvere con delle cure i problemi sessuali che si erano manifestati durante il matrimonio e che avevano inciso inevitabilmente sulla vita sessuale della coppia. La signora ormai stufa della situazione si era rivolta ad un legale per ottenere un risarcimento per i danni dalla stessa patiti a causa della patologia del marito. Ella infatti lamentava di aver dovuto rinunciare a causa di ciò ad un matrimonio felice e alla possibilità di vedersi realizzata come donna, come moglie e come madre.

La Cassazione, in tale occasione, ritenne che il diritto ad una vita sessuale serena e ad un matrimonio felice fosse da considerare un diritto fondamentale costituzionalmente garantito dall’art. 2 Cost. in quanto diritto inviolabile e come tale suscettibile di riparazione ex art. 2059 c.c. e 2043 c.c.. A seguito di tale sentenza, la Cassazione venne ad affermare come il rispetto della dignità e della personalità di ogni componente del nucleo familiare assuma i connotati di un diritto inviolabile la cui lesione da parte di un altro componente della famiglia costituisce il presupposto di una responsabilità civile. Ed è così che si chiarì che l’art. 2059 c.c. era una norma di rinvio, rinvio da intendersi riferito alle leggi che  prevedono i casi di risarcibilità del danno e ai casi di diritti minimi inviolabili costituzionalmente garantiti. Venne cioè a riconoscersi  la figura dell’illecito endo-familiare come il “nuovo danno non patrimoniale” idoneo a riparare le conseguenze di una condotta illecita commessa da un familiare all’interno delle mura domestiche. Figura attualmente applicabile, a seguito della legge n. 76/2016, anche per convivenze familiari e le unioni civili.

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Bibliografia:

CASSANO G., Evoluzione sociale e regime normativo della famiglia. Brevi cenni per le riforme del terzo Millennio, cit.;

PETTA C., Alcune considerazioni sulla natura giuridica della responsabilità da illecito endo-familiare e sulla sua estensibilità all’interno della famiglia di fatto, in Diritto di famiglia e delle persone, I, 2015, p. 257;

TRIMARCHI P., Illecito (diritto privato), in Enc. dir., XX, Milano, 1970, p. 110;

JEMOLO A.C., La famiglia e il diritto, in Annali del seminario giuridico dell’Università di Catania, VIII, Napoli, 1949, p. 57;

MICHELE SESTA, Manuale di diritto di famiglia. Ed CEDAM.

LUCA D’APOLLO. Il risarcimento del danno in famiglia.  Casistica e rimedi. Giuffrè editore.

 

 

 

 

 

Maria Antonietta Canestrino

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