L’illegittimità dell’atto presupposto determina l’illegittimità di quello conseguente

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Il Consiglio di Stato, III sezione, sentenza n. 6922 del 10 novembre 2020 si pronuncia in tema di illegittimità ed annullamento dell’atto presupposto, affermando che l’illegittimità di questo determina l’illegittimità di quello conseguente, in quanto viene a mancare la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza. Si tratta di una forma di invalidità derivata poiché, essendo tali atti concatenati, le sorti dell’atto presupposto si ripercuotono inevitabilmente su quelle dell’atto successivo.

La nozione di atto presupposto

Secondo la giurisprudenza, la nozione di atto presupposto si fonda sull’esistenza di un collegamento fra gli atti, così stretto nel contenuto e negli effetti, da far ritenere che l’atto successivo sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente.

In questo modo l’atto successivo è in concreto tanto condizionato dal precedente nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (C.d.S., Sez. IV, 23 marzo 2000, n. 1561; Sez. V, 15 ottobre 1986, n. 544).

Inoltre, la dottrina ha osservato come la connessione di più provvedimenti amministrativi per presupposizione postuli due aspetti, uno strutturale ed uno funzionale.

Sotto l’aspetto strutturale, gli atti sono in una relazione di successione giuridica e cronologica, o di necessario concatenamento. Gli effetti del provvedimento pregiudiziale sono i fatti costitutivi del potere sulla base del quale è possibile emanare l’atto successivo.

Vi è, pertanto, una consequenzialità tra i due provvedimenti. L’esistenza e la validità di quello presupposto sono condizioni indispensabili affinché l’altro possa legittimamente esistere e produrre la propria efficacia giuridica.

Sotto l’aspetto funzionale l’atto presupposto e l’atto successivo risultano preordinati alla realizzazione di un unico rapporto amministrativo, che rappresenta l’oggetto dell’interesse pubblico considerato dai più poteri funzionalmente collegati.

Per quanto attiene alla disciplina, l’annullamento dell’atto presupposto determina inevitabilmente l’illegittimità di quello conseguente, in quanto viene meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza, per tale motivo l’annullamento del provvedimento presupposto si ripercuote su quello presupponente, che viene travolto e caducato.

Ed invero, l’atto presupposto è fondamento esclusivo di quello applicativo, nel senso che l’esistenza e la validità del primo sono condizioni necessarie affinché il secondo possa venire ad esistenza.

Per tali motivi, le sorti dell’atto presupposto si ripercuotono inevitabilmente su quelle dell’atto presupponente e gli effetti sostanziali prodotti da quest’ultimo postulano l’avvenuta realizzazione di quelli prodotti dall’atto presupposto.

 

La sentenza

Andando ad applicare le nozioni sopra descritte al caso ora in esame, il Consiglio di Stato, III sezione, sentenza n. 6922 del 10 novembre 2020 ha ritenuto che sussiste un nesso di presupposizione che lega il DCA n. 377/2016 al D.M. 2 aprile 2015 n. 70 e che tale nesso deve essere colto nel fatto che ambedue i provvedimenti sono volti a ridefinire il fabbisogno massimo di posti letto di post-acuzie. Peraltro, il presupposto del DCA n. 377/2016 è un dato numerico attinente a un preteso eccesso di posti letto di neuro-riabilitazione, derivante da un rapporto differenziale in cui, però, uno dei due termini del rapporto è venuto meno, stante l’illegittimità, giudizialmente accertata, del criterio previsto per la sua determinazione.

Tale illegittimità si riflette sullo stesso dato numerico del surplus emergente dal citato rapporto differenziale, viziandolo a sua volta e rendendolo inattendibile, poiché solo uno dei termini da cui esso dipende è rimasto intatto, mentre l’altro termine è venuto meno.

Non essendovi più il dato numerico attestante il presunto eccesso di posti letto vien meno il presupposto logico-giuridico di detta rimodulazione, operata dal decreto commissariale, il quale, perciò, non può che essere anch’esso travolto.

Ritiene il Consiglio di Stato, III sezione, sentenza n. 6922 del 10 novembre 2020 che essendo pacifico il nesso di presupposizione-consequenzialità che lega tra loro il DCA n. 377/2016 e il DCA n. 275/2018, il secondo costituendo attuazione del primo per quanto riguarda i posti letto assegnati in regime di accreditamento, si debba riconoscere la sussistenza di un analogo rapporto di presupposizione-consequenzialità tra il D.M. n. 70/2015 e il DCA n. 377/2016 per quanto concerne l’individuazione del fabbisogno di posti letto. Pertanto, la caducazione del D.M. n. 70/2015 comporta il travolgimento anche del decreto commissariale n. 377/2016 e, a sua volta, la caducazione del DCA n. 377/2016 non può che implicare, a cascata, il travolgimento del DCA n. 275/2018, quale atto strettamente conseguente al precedente.

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Dott.ssa Laura Facondini

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