Il creditore ed uno dei debitori in solido, nel transigere la lite tra loro insorta, possono impedire agli altri debitori in solido di profittare degli effetti della transazione?
riferimenti normativi: art. 1304 c.c.
Sentenza del 30.12.2011
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1. La vicenda
L’interessante pronunciamento dei Giudici di Legittimità prende le mosse dal caso di due società assicuratrici, entrambe debitrici in solido nei confronti di un istituto di credito.
Una delle due società assicuratrici stipulava con l’istituto di credito una transazione, limitando espressamente gli effetti dell’accordo ai reciproci rapporti.
Per tali ragioni, l’istituto di credito agiva per il pagamento del debito residuo nei confronti dell’altra società di assicurazione – estranea all’accordo transattivo – la quale si opponeva affermando di voler profittare degli effetti della stessa transazione.
L’opposizione suddetta non ha trovato, inizialmente, il favore dei giudizi di primo e secondo grado, i quali ritenevano di doversi limitare gli effetti della transazione tra le sole parti stipulanti.
Successivamente, la società di assicurazioni estranea all’accordo transattivo intraprendeva il giudizio di Cassazione, ponendo alla Suprema Corte la questione sulla legittimità di una transazione che, nell’ambito di un’obbligazione solidale, sia stata stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori con espressa esclusione della facoltà, per gli altri condebitori, di profittare dei suoi effetti ex art. 1304, co. 1, c.c.[1]
2. La questione
Il quesito rimesso al giudizio delle Sezioni Unite ha ad oggetto la validità della convenzione inserita in una transazione stipulata tra il creditore e uno dei coobbligati solidali, volta ad escludere il diritto degli altri condebitori di profittarne ai sensi dell’art. 1304 c.c.
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3. La soluzione
A parere delle Sezioni Unite, per risolvere la questione occorre stabilire se la transazione riguardi l’intero debito o se invece abbia ad oggetto unicamente la quota ideale del debitore con cui è stipulata (quest’ultima configurabile soltanto ove l’obbligazione sia per sua natura scindibile e non si tratti di solidarietà pattuita nell’interesse di uno dei condebitori, e quando vi consente il creditore nel cui interesse il vincolo della solidarietà passiva è concepito).
La transazione pro quota, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce, non può coinvolgere gli altri condebitori, i quali dunque nessun titolo avrebbero per profittarne, fatti salvi gli effetti derivanti dalla riduzione del loro debito in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente, non trovando applicazione l’art. 1304, co. 1, c.c.
Infatti, nella transazione pro quota il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all’ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto, solo se questi abbia corrisposto al creditore una somma pari (o superiore) alla sua quota ideale di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore a tale quota ideale, l’obbligazione residua si ridurrà in misura proporzionale alla quota ideale del debitore che ha transatto[2].
Pertanto, l’art. 1304, co. 1, c.c. si riferisce alla transazione riguardante l’intero debito, perché è la comunanza dell’oggetto della transazione a far sì che di questa possa avvalersi il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e quindi in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetto solo tra le parti.
La riduzione dell’ammontare del debito eventualmente pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori opererà, in tal caso, anche per gli altri che dichiarino di volersene avvalere, non diversamente da quel che sarebbe accaduto se anch’essi avessero sottoscritto la medesima transazione, e senza che tale effetto ex lege possa essere impedito introducendo nella transazione per l’intero debito una clausola di contrario tenore (la cui inefficacia sarebbe inevitabile conseguenza della sua destinazione ad incidere su di un diritto potestativo che la legge attribuisce ad un terzo rispetto ai contraenti, perciò non legittimati a disporne[3]).
4. Conclusioni
Sulla base dei suddetti principi, i Giudici di Piazza Cavour cassano la sentenza di secondo grado, poiché il giudicante, nell’escludere che la società potesse profittare della transazione intervenuta tra la creditrice e l’altra condebitrice in solido, non ha svolto alcuna indagine sul contenuto di tale transazione, né ha spiegato le ragioni per le quali questa possa avere eventualmente riguardato la sola quota ideale e non anche l’intero debito.
In conclusione, nel caso sottoposto alla nostra attenzione, gli Ermellini hanno statuito che il debitore che non sia stato parte della transazione stipulata dal creditore con altro condebitore in solido non può profittarne se, trattandosi di un’obbligazione divisibile ed essendo stata la solidarietà prevista nell’interesse del creditore, l’applicazione dei criteri legali d’interpretazione dei contratti porti alla conclusione che la transazione ha avuto ad oggetto non l’intero debito ma solo una quota di esso riferibile al debitore che ha transatto; in caso contrario, il condebitore ha diritto profittare della transazione senza che eventuali clausole in essa inserite possano impedirlo.
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- [1]
Così dispone l’art. 1304 c.c., co. 1: ”la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”.
- [2]
Cfr. F. MACARIO, Osservatorio di legittimità, in I Contratti, 2012, n. 3, p. 1.
- [3]
Cfr. G. TRAVAGLINO, Transazione e obbligazioni solidali, in Il Corriere del Merito, 2012, n. 3, p. 4.
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