In tema di appalti la generale ammissibilità dell’istituto dell’avvalimento trova un limite nel caso in cui, ai fini della partecipazione alla gara, sia necessario il possesso di un requisito soggettivo personalissimo come quello del capitale sociale minimo preordinato a garantire all’Amministrazione appaltante l’affidabilità dell’impresa partecipante
la società ricorrente non solo non ha presentato una dichiarazione circa l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento secondo il dettato dell’art. 49, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 163 del 2006 (dichiarazione dell’ausiliata attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliata), ma avrebbe omesso di depositare le dichiarazioni della ausiliaria previste dalle lettere d) ed e) del citato art. 49.
Ai fini della partecipazione ad una gara d’appalto mediante l’utilizzo di tale istituto, non può prescindersi dalla presentazione della dichiarazione di avvalimento di cui all’art. 49 comma 2 lett. a) D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, non potendosi altrimenti derogare al principio di personalità dei requisiti di qualificazione, con la conseguenza che in mancanza di detta dichiarazione l’impresa non può pretendere che la Commissione di gara accerti il possesso dei requisiti di capacità tecnico-economica di altre imprese, magari genericamente solo indicate dal partecipante, così da imputare e attribuire quei requisiti al patrimonio di qualificazione dell’impresa concorrente.
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