Limiti al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente

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La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza (n. 23133 del 31 luglio 2023) ha chiarito i limiti al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente.

Per approfondimenti si consiglia: Come cambia il diritto di famiglia dopo la riforma Cartabia

Indice

Corte di Cassazione – Sez. I Civ. – Ord. n. 23133 del 31/07/2023

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1. Il fatto: figlio maggiorenne non autosufficiente pretende di essere mantenuto

Figlio prossimo ai trent’anni pretende di essere ancora mantenuto: nel caso specifico occorre tenere in considerazione una situazione lavorativa precaria, determinata dal fatto che lo stesso aveva rassegnato dimissioni e versava in una situazione di “assoluta inerzia” nella ricerca di nuova occupazione. A ciò deve aggiungersi uno stato di salute segnato da “condizioni psicopatologiche documentate da certificati medici redatti da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, che hanno comportato la sua presa in carico riabilitativa da parte del servizio di salute mentale della ASL”.

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2. Decisione della Corte

Secondo i Giudici della Corte di Cassazione è opportuno, nel caso specifico, ribadire quanto già affermato, ossia: “il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso”. Come precisato nell’Ordinanza n. 23133 del 31 luglio 2023, il suddetto principio “non soffre eccezioni ove il figlio (ultra)maggiorenne non autosufficiente risulti affetto da qualche patologia (nel caso di specie depressiva), ma non tale da integrare la condizione di grave handicap che comporterebbe automaticamente l’obbligo di mantenimento”.

3. Conclusioni

Difatti, secondo i Giudici, “per soddisfare le essenziali esigenze di vita del figlio maggiorenne non autosufficiente, ben può richiedersi, ove sussistano i presupposti, un sussidio di ausilio sociale, oppure può proporsi l’azione per il riconoscimento degli alimenti, i quali rappresentano un “minus” rispetto all’assegno di mantenimento, con la conseguenza che nella richiesta di un tale assegno può ritenersi compresa anche quella di alimenti”.
Dunque, ai fini del mantenimento, uno stato di salute compromesso risulta rilevante, ma solo nei casi più gravi.

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Alice Passacqua

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