L’importanza dell’articolo 270 bis del codice penale nel contrasto al terrorismo internazionale

Il problema legato al fenomeno del terrorismo riguarda e coinvolge l’intera Comunità Internazionale e non solo i singoli Stati membri i quali, tuttavia, sono coloro che concretamente dovranno attuare sul loro territorio, mediante norme interne, l’insieme delle misure necessarie a contrastare il fenomeno recependo la normativa di diritto internazionale.

I singoli Stati, seppur il fenomeno venga trattato anche in sede internazionale, sono i soli che devono dare attuazione agli strumenti di lotta al terrorismo interno e internazionale, molto frequentemente solo suggeriti da parte dei competenti organismi internazionali, sulla base di regole di diversa natura da quest’ultimi imposte.

La normativa di carattere nazionale costituisce generalmente l’unico strumento normativo interno che consente il recepimento dei provvedimenti emanati dagli organismi internazionali e, per essere recepiti e attuati, devono seguire uno specifico procedimento consistente nella conversione in un atto avente forza di legge nel Paese che recepisce il provvedimento. Inoltre, la normativa di recepimento dovrà anche confrontarsi con tutto il sistema giuridico nazionale, spesso rigido, in relazione alle garanzie dei diritti fondamentali che il singolo ordinamento giuridico prevede e tutela. Ci si trova, quindi, di fronte ad una pluralità di fonti, non sempre di facile coordinamento che, dovendosi rapportare ad una serie di principi costituzionali, creano problemi interpretativi e applicativi rilevanti.

A livello nazionale riscontriamo una legislazione interna, che su impulso Comunitario, tende a disciplinare la materia in coordinamento con le Direttive Europee, le Risoluzioni dell’Onu e gli obblighi internazionali.

L’obiettivo fondamentale della normativa antiterrorismo è quello di creare un sistema omogeneo tra gli Stati, che da un lato permetta una stretta collaborazione tra i vari Governi e, dall’altro lato, consenta che all’interno dei singoli Stati le norme anti-terrorismo sia ben coordinate tra loro.

Il sistema giuridico Italiano è stato oggetto di un radicale mutamento in materia di contrasto al terrorismo, a seguito del verificarsi dell’attentato alle Torri Gemelle di New York dell’11 settembre 2001.

Prima di tale evento, il nostro ordinamento non era dotato di strumenti normativi idonei e specifici per contrastare efficacemente il terrorismo internazionale in quanto era caratterizzato da un codice penale risalente al 1930 che aveva come obiettivo principale la difesa del territorio nazionale. Prima del 2001 il fenomeno del terrorismo poteva essere contrastato solo con alcune norme di carattere sussidiario, ma non specifiche per la lotta alle nuove forme di terrorismo come l’articolo 416 c.p. (Reato di associazione a delinquere) o le norme contenute nella legislazione di emergenza.

     Indice

  1. La riformulazione dell’articolo 270 bis del codice penale
  2. Conclusioni

1. La riformulazione dell’articolo 270 bis del codice penale

Una delle più importanti modifiche apportate al codice penale italiano è quella relativa alla riformulazione dell’articolo 270 bis. Inizialmente, tale articolo prevedeva al comma primo la punizione di chiunque promuove, costituisce, dirige o organizza associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dellordine democratico”, mentre al secondo comma prevedeva anche la punizione del semplice partecipante all’associazione. La ratio di tale norma era quella di prevenire e reprimere fenomeni terroristici di carattere meramente nazionale che in quel dato periodo storico si erano manifestati in modo violento e ripetuto.

Con l’introduzione della legge nr. 438 del 2001 la norma è stata profondamente modificata in quanto la nuova formulazione dell’articolo 270 bis c.p prevede la fattispecie della “Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dellordine democratico”.

La prima differenza sostanziale con la vecchia formulazione è data dal fatto che ora è punito non solo chi promuove, costituisce, organizza e dirige l’associazione, ma anche chi la finanzia. Inoltre, è stata introdotta, in aggiunta alla finalità di eversione, anche la finalità di terrorismo.

L’inquadramento del carattere internazionalistico della nuova norma si coglie in riferimento al comma terzo dellarticolo 270 bis del codice penale, il quale stabilisce che: Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, unistituzione e un organismo internazionale”.

Data la natura di reato comune, soggetto attivo può essere chiunque, cittadino o straniero, anche se agisca fuori del territorio dello Stato.

Trattasi di reato a concorso necessario in cui è richiesto un numero minimo di due persone e trattasi anche di reato di pericolo presunto, incriminandosi l’associazione in sè stessa allo scopo di tutelare preventivamente l’oggetto giuridico della norma, a prescindere dalla effettiva realizzazione del disegno criminoso. Risulta, inoltre, irrilevante la durata dell’operatività dell’associazione e la limitazione della sua attività ad un determinato ambito territoriale.

La forma del reato è libera, e la condotta deve essere diretta a compiere atti di violenza con fini di eversione dell’ordine democratico o di spargimento del terrore. Risulta necessaria, dunque, la predisposizione di un programma di violenza, consistente in qualsiasi illegittima estrinsecazione di energie psichiche o fisiche contro persone o cose, non necessariamente mediante l’utilizzo di armi.

Inoltre, l’associazione presuppone oltre ad un numero minimo di due partecipanti, anche una struttura di tipo organizzativo, che richiede un programma condiviso dai partecipanti, ossia una collettività di individui stabilmente vincolati per il perseguimento di un disegno criminoso comune.

Il reato in esame non risulta configurabile nel caso di una semplice attività di proselitismo ed indottrinamento, mancando l’effettiva capacità di porre in essere condotte violente.


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2. Conclusioni

In relazione all’articolo 270 bis del codice penale sono sorti, tuttavia, molteplici dubbi in riferimento alla vaghezza terminologica che contraddistingue la disposizione in esame e in merito al mancato coordinamento con il quadro normativo internazionale che ha causato non pochi problemi in ambito applicativo.

Come spesso accade in queste circostanze è intervenuta a fare chiarezza la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con le sentenze numero 24994 e 24995 del 2006, in merito alla fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 270 bis c.p ha statuito che “in presenza di una struttura organizzata, pur se in modo rudimentale, cui lindagato partecipi, è sufficiente per configurare il delitto in esame che ladesione ideologica si sostanzi in seri propositi criminali volti a realizzare una delle indicate finalità, pur senza la loro materiale iniziale esecuzione, che supererebbe il limite tipico del pericolo presunto”.

Per quanto attiene allelemento soggettivo del reato il Supremo Collegio ha affermato chesono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad unorganizzazione internazionale tramite il compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o unorganizzazione internazionale”.

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