L’imprescindibilità della segregazione del patrimonio dei veicoli di cartolarizzazione

Andrea Ravelli 22/06/22
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La Suprema Corte di Cassazione, attraverso il provvedimento n. 13735 reso lo scorso 2/05/2022, riprende la complessa materia delle operazione di cessioni di crediti deteriorati attraverso operazioni di cartolarizzazioni ai sensi della Legge n. 130/1999.

La Cassazione ribadisce l’esigenza della “segregazione patrimoniale” dei crediti a favore degli investitori, di modo che i relativi incassi siano destinati in via esclusiva al pagamento dei titoli ABS (ossia titoli obbligazionari remunerati e rimborsati esclusivamente con gli incassi di uno o più portafogli di crediti generati dal cedente) per tutta la vita dell’operazione.

     Indice

  1. Lo scopo della segregazione del patrimonio della SPV
  2. L’oggetto della segregazione del patrimonio

1. Lo scopo della segregazione del patrimonio della SPV

La normativa di riferimento (la succitata Legge n. 130/1999) prevede che una operazione di cartolarizzazione abbia il seguente impianto giuridico: la SPV eroga un finanziamento all’Originator reperendo la provvista necessaria tramite l’emissione di titoli ABS. Il finanziamento, e di riflesso i titoli ABS, sono remunerati e rimborsati esclusivamente (o in via principale) attraverso gli incassi di uno o più portafogli crediti dell’Originator di cui tuttavia questi mantiene la titolarità.

In ragione delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 2 della suddetta normativa, i crediti costituiscono un vero e proprio “patrimonio separato” rispetto a quello della società veicolo.

L’impostazione riportata al richiamato articolato, comporta l’impossibilità di aggressione del patrimonio segregato da soggetti diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto del credito che costituisce quel patrimonio. Il principio della segregazione viene chiaramente spiegato dalla norma nel modo seguente: su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti stessi. Come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. b) della legge sulle cartolarizzazioni, tale patrimonio è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli ed al pagamento dei costi dell’operazione.

È possibile affermare, quindi, che ciascuna vicenda di cartolarizzazione è da intendersi nettamente distinta da tutte le altre, in quanto il singolo patrimonio non è aggredibile, né da parte dei creditori cosiddetti personali della società cessionaria/emittente, né da parte di coloro che eventualmente vantino crediti nei confronti di un diverso patrimonio, anche se amministrato dalla stessa società.


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2. L’oggetto della segregazione del patrimonio

L’incasso dei crediti, come detto, è funzionale, esclusivamente, al rimborso dei titoli, al pagamento degli interessi pattuiti e dei costi dell’operazione; pertanto, al debitore ceduto sono precluse le eccezioni di compensazione o le domande giudiziali verso il cessionario fondate su crediti nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso.

Consentire al debitore ceduto la proposizione di simili eccezioni o domande giudiziali significherebbe infatti incidere sul patrimonio separato, con potenziali conseguenze negative per il pubblico dei risparmiatori.

Viceversa, i medesimi investitori possono essere esposti unicamente al rischio del mancato incasso dei crediti cartolarizzati attraverso tipiche azioni di recupero, ma non anche al rischio di vedere ridotto il patrimonio separato a beneficio di altri creditori.

Per completezza, si aggiunge, che la segregazione si estende ad ogni eventuale ulteriore garanzia che i debitori della società cedente abbiano rilasciato alla stessa e che questa abbia “girato” alla società per la cartolarizzazione in occasione della cessione pro-soluto.

 

Sentenza collegata

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