L’impugnazione della delibera assembleare

Premessa

La materia condominiale rientra, come noto, tra le categorie sottoposte alla procedura di mediazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 28/2010[i].

Nello specifico, chi volesse impugnare una delibera assembleare dovrebbe proporre istanza di mediazione entro 30 giorni dalla data della delibera, per i condomini dissenzienti o astenuti, o dalla data di comunicazione della delibera per gli assenti[ii].

Modalità e tempistiche per l’impugnazione della delibera

Il condomino che volesse impugnare la delibera assembleare, a seguito del Decreto Legislativo 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria, dovrà necessariamente procedere al deposito della istanza di mediazione presso un Organismo riconosciuto prima di procedere con la instaurazione della domanda giudiziale

Una volta depositata la domanda verrà nominato un Mediatore e la procedura dovrà essere comunicata alla parte chiamata.

Va da sé che sia possibile che tra il giorno di deposito della istanza di mediazione ed il giorno di comunicazione della domanda all’altra parte possano decorrere alcuni giorni.

La maggior parte delle volte questi lassi temporali non comporteranno alcuna conseguenza, ma in alcuni casi, come appunto quello della materia condominiale, in cui il termine di decadenza per agire è abbastanza ridotto (solo 30giorni), si potrebbero verificare delle problematiche.

Si pensi al caso in cui un condomino venga a conoscenza di una delibera assembleare il giorno 15 maggio, presenti domanda di mediazione il giorno 11 giugno, ma tale domanda venga resa nota alla parte chiamata solo il giorno 20 giugno.

In questo caso sorge il dubbio di capire se la presentazione della domanda di mediazione sia stata correttamente proposta entro il termine di decadenza dei 30 giorni richiesti dalla legge[iii].

 

Giurisprudenza

Il Tribunale di Napoli ha emesso sull’argomento la sentenza in data 04/12/2019, richiamando nel suo provvedimento alcune precedenti sentenze[iv].

Il Giudice del merito si è pronunciato nel senso della inammissibilità della domanda perché proposta oltre il termine di decadenza previsto dalla legge.

Il Giudice rileva, nel caso di specie, che la domanda di mediazione era stata depositata entro i 30 giorni dalla conoscenza della delibera, ma ne era stata data notizia alla parte chiamata solo successivamente ai 30 giorni.

Il Giudice ha ribadito come il Decreto Legislativo in materia di mediazione disponga che la decadenza venga impedita non dalla sola presentazione della istanza di mediazione, bensì dalla comunicazione alle altre parti della istanza medesima[v].

Al fine anche di impedire che tale attività possa rischiare di pregiudicare i diritti della parte istante il Giudice si è soffermato su una analisi dell’art. 8 del Decreto Legislativo 28/2010[vi].

Va inoltre ricordato – si legge nella sentenza- che, ai sensi dell’art. 8 comma 1 della legge citata, la domanda di mediazione e la data del primo incontro possono essere comunicati all’altra parte non solo su iniziativa dell’organo investito dell’istanza, ma, anche a cura della parte istante” prevedendo quindi la norma un preciso onere della parte a provvedervi, previsione che permette di superare eventuali dubbi di costituzionalità in ordine alla produzione degli effetti negativi derivanti dal mancato rispetto di tale adempimento nella sfera giuridica dell’istante[vii].”

Conclusione

In merito quindi alla validità della proposizione della domanda ed al fine della operatività o meno della decadenza, si può concludere che l’art. 5 del Decreto Legislativo 28/2010 disponga che la mediazione impedisca la decadenza dal diritto, non dalla mera presentazione della domanda di mediazione, bensì dalla comunicazione alle altre parti della istanza medesima.

A sostengo di tale norma interviene la interpretazione letterale del Decreto Legislativo (che nell’art. 5 indica espressamente la comunicazione quale elemento fondante) e la interpretazione logica dello stesso fondata sul combinato disposto di tale norma con il successivo articolo 8.

L’art. 8 comma 1 del Decreto Legislativo 28/2010 prevede infatti che la domanda di mediazione possa essere comunicata direttamente alla controparte “anche a cura della parte istante” e ciò al fine di evitare che il diritto del proponente possa essere pregiudicato da eventuali tempistiche dell’ente di mediazione.

Tale previsione si configura quindi non solo in un diritto della parte istante, ma anche in un onere in capo allo stesso.

L’istante nel caso in cui non si facesse parte attiva nel chiedere ed eventualmente provvedere direttamente alla comunicazione alla parte chiamata della istanza di mediazione, non potrebbe poi addurre, per far valere gli effetti impeditivi della decadenza, di aver promosso correttamente la mediazione mediante il semplice deposito della domanda.

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Note

[i] 1-bis. “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto (omissis)

[ii] La disciplina dell’impugnazione delle delibere condominiali si trova negli articoli 1136 e 1137 del codice civile: art. 1137 Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria. L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I [669 bis ss. c.p.c.], con l’esclusione dell’articolo 669 octies, sesto comma, del codice di procedura civile.

[iii] Con il termine decadenza si indica quell’istituto legato al decorso del tempo e che si sostanzia nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato compimento di una determinata attività o di un atto, nel termine perentorio previsto dalla legge (art. 2966 c.c.).

[iv] Sentenza CA Genova 946/2018: “la parte che intenda giovarsi degli effetti della domanda può rendersi attiva e diligente per effettuare nei termini la comunicazione. La facoltà della parte istante di provvedere direttamente alla comunicazione della domanda – prevista espressamente dalla legge – salvaguarda l’interpretazione letterale della norma, secondo la quale gli effetti impeditivi della decadenza sono collegati alla comunicazione della domanda di mediazione, non già al suo deposito, presso l’organismo prescelto.

[v] Art. 5 comma 6 D.Lgs 28/2010: “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo”

[vi] Art. 8 comma 1 D.Lgs 28/2010 “All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante (omissis)”

[vii] Sentenza Tribunale di Napoli Sezione Sesta 04/12/2019

Sentenza collegata

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Avv. Francesca Resta

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