L’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. nella giurisprudenza di legittimità

Redazione 09/07/20
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di Rosanna Mancuso

Sommario

1. L’innovazione legislativa introdotta al testo dell’art. 342 c.p.c dal Decreto Sviluppo n. 83/2012

2. L’interpretazione giurisprudenziale del vecchio testo dell’art. 342 c.p.c.

3. Il nuovo testo dell’art. 342 c.p.c. e l’ipotesi dell’atto d’appello come progetto di sentenza

4. L’intervento delle Sezioni Unite nel 2017 cancella l’onere di formulare a pena di inammissibilità un progetto di sentenza

5. La Suprema Corte con sentenza n. 7675/2019 ritorna sull’interpretazione dell’art. 342 c.p.c. specificando le indicazioni delle Sezioni Unite

6. Il rinnegamento di ogni vacuo formalismo e l’affermazione della prevalenza del principio di effettività della tutela giurisdizionale: Cass. n. 13525/2018

7. Conclusioni

1. L’innovazione legislativa introdotta al testo dell’art. 342 c.p.c. dal Decreto Sviluppo n. 83/2012

Il legislatore del c.d. Decreto Sviluppo n. 83/2012 è intervenuto sulle norme che regolano il giudizio d’appello introducendo un filtro di ammissibilità finalizzato ad alleggerire il carico giudiziario delle Corti d’Appello[1].

L’innovazione presenta una doppia anima: il filtro riguarda l’appello in quanto procedimento e l’appello in quanto atto. La prima fattispecie è presa in considerazione dall’art. 348-bis c.p.c. e consiste nella possibilità per il Giudice di seconde cure di dichiarare, con ordinanza, l’inammissibilità dell’impugnazione proposta quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta[2]. Questa regola, applicabile fuori dai casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, patisce due eccezioni: la prima nelle cause in cui è previsto a pena di nullità l’intervento del Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 70 c.p.c.; la seconda negli appelli proposti avverso le sentenze emesse nel procedimento sommario di cognizione ai sensi degli artt. 702-bis e ss. del codice di rito, appelli sottratti a questo ulteriore vaglio, probabilmente per incentivare il ricorso a detto, più rapido, schema processuale.

La seconda fattispecie è, invece, disciplinata dall’art. 342 c.p.c. in virtù del quale “L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

La portata precettiva dell’art. 342 c.p.c. differisce da quella dei successivi artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. tanto per il momento in cui opera la causa di inammissibilità, quanto per il diverso modo di atteggiarsi della stessa.

Senza volerci dilungare troppo in questa sede sulla cosiddetta “ordinanza-filtro” e sulle problematiche interpretative innescate dalla sua introduzione, si deve per chiarezza precisare che gli artt. 348-bis e 348-ter operano, rispetto all’art. 342 c.p.c., in un momento successivo: in altri termini l’appello, per essere sottoposto al vaglio di cui all’art. 348-bis, deve aver già superato il primo filtro di cui all’art. 342 c.p.c. essendo il secondo ostacolo attinente, sia pure sotto un profilo tipicamente delibatorio, al merito dell’impugnazione[3].

In quest’ottica il filtro di cui agli artt. 348-bis e 348-ter gioca il suo ruolo non oltre l’udienza “di cui all’articolo 350 c.p.c.”. Viceversa, l’art. 342 c.p.c. interviene in un momento antecedente, quello della “lettura” dell’atto d’appello da parte dell’organo giudicante, il quale deve potervi rintracciare i requisiti previsti nella norma stessa e sopra specificati.

La sanzione nel caso di mancanza di tali nuovi requisiti, quindi di mancanza della motivazione dell’appello, è quella, ora codificata, dell’inammissibilità, da dichiararsi con sentenza, poiché la forma dell’ordinanza è riservata alle sole fattispecie degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.

È su questa seconda espressione del filtro che si concentra il presente lavoro. L’intenzione è quella di chiarire la portata della norma alla luce della giurisprudenza che ha contribuito a delineare i contorni dell’istituto, con specifico riferimento ai contenuti che l’atto di appello deve assumere per non andare incontro ad una declaratoria di inammissibilità[4].

[1] L’intento è stato quello di rimediare alla penosa situazione degli ultimi anni scandita da un eccessivo carico di lavoro delle Corti d’Appello e dalla circostanza, di carattere statistico, in virtù della quale il 68% degli appelli proposti si rivelava, alla fine, infondato. E d’altra parte, la stessa Relazione Illustrativa al Decreto evidenziava, all’art. 54, come il sistema delle impugnazioni, anche di merito, allo stato, violasse “pressoché sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo“.

[2] Il riferimento alla “non ragionevole probabilità di accoglimento”, dopo un periodo di concreti dubbi interpretativi nel dare un contenuto oggettivo alla formula ampia e generica utilizzata dal legislatore del 2012, viene fatto coincidere quasi unanimemente con la “non manifesta infondatezza dell’appello proposto”.

[3] Effettivamente, si era forse all’inizio temuto un problema di raccordo tra le due ipotesi di inammissibilità, mancando secondo alcuni un certo coordinamento tra le due norme. La soluzione più ragionevole sembra però certamente quella che opta per la preliminare valutazione del gravame ex art. 342 c.p.c.

[4] Sul tema si segnalano: Godio, Le Sezioni unite confermano: l’appello “specifico” non richiede all’appellante alcuna sorta di “progetto alternativo di decisione”, in Corr. Giur., 2018, 1, 70 e ss.; Caporusso, Motivi d’appello. Per un giusto liberalismo su deposito della sentenza impugnata e specificità dei motivi d’appello, in Giur. it., 2017, 10, 2120 e ss.; Carrato, Alle Sezioni Unite la questione sul grado di specificità dei motivi di appello, in Corr. Giur., 2017, 8-9, 1133 e ss; Consolo, L’art. 342 c.p.c. e la irrilevanza della compiuta articolazione-persuasività della soluzione eventualmente proposta in positivo dall’appellante in vista dell’ammissibilità (e pure della fondatezza dell’appello), in Corr. Giur., 2017, 8-9-, 1133 e ss., R. Poli, La specificità dei motivi di appello rimessa al vaglio delle Sezioni Unite, in Riv. dir. proc., 2017, 4-5, 1166.

2. L’interpretazione giurisprudenziale del vecchio testo dell’art. 342 c.p.c.

Per meglio apprezzare la portata dell’innovazione è necessario un passo indietro che ci consenta di comprendere le ragioni dell’evoluzione legislativa.

In questa prospettiva non si può prescindere da un confronto con l’orientamento della Suprema Corte consolidatosi sul testo previgente dell’art. 342 c.p.c.[5] ed espresso nella ormai nota sentenza Cass. SU n. 16/2000[6]: la pronuncia, pervenendo ad una maggiore e più intensa qualificazione dell’appello come revisio prioris istantiae, piuttosto che come novum iudicium, giungeva a comminare la sanzione della nullità, nella più grave forma della inammissibilità ex art. 358 c.p.c., all’atto d’appello carente dei motivi specifici.

Secondo la Corte, infatti, uno degli scopi dell’atto d’appello è quello di evitare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata mentre l’altro è, invece, quello di instaurare il rapporto giuridico di secondo grado; un atto d’appello carente dei motivi specifici, pur essendo in grado di raggiungere il secondo degli obiettivi citati, non può considerarsi in grado di raggiungere il primo, con la conseguenza che sulla sentenza di primo grado cala il giudicato e l’appello va dichiarato inammissibile[7] ex art. 358 cpc. Tale norma non consente la riproposizione dell’impugnazione anche se sono ancora aperti i termini per appellare.

Precisa la Cass. SU n. 16/2000 che, come nella sentenza impugnata sussistono la parte volitiva, il dispositivo e la motivazione, anche nell’atto d’appello devono sussistere la parte volitiva, il petitum richiesto al Giudice, che individui le parti della sentenza oggetto di impugnazione, e la parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, evidenziando gli errori in procedendo ed in giudicando in cui si sostanzia la censura dell’appellante.

[5] Il tenore dell’art. 342 c.p.c. era il seguente: L’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell’articolo 163″.

[6] Cass., n. 16/2000, In Giust. Civ., 2000, I, 673; in Foro It., 2000, I, 1606 con nota di Balena; in Corr.giur., 2000,750, con nota di De Cristofaro, in Foro pad., 2001, 1, con nota di Galiberti.

[7] Si permetta di rinviare a Mancuso, I motivi specifici dell’atto d’appello, in Giust. Civ., 2006, 4-5, 882 “Il procedimento logico attraverso il quale si giunge a simile conclusione è il seguente: l’appello è dato alla parte contro l’ingiustizia della sentenza di primo grado ed è rimessa alla stessa parte la determinazione dei fatti nei quali l’ingiustizia si concreta, con l’esigenza assoluta della motivazione quale elemento inseparabile della postulazione dell’ingiustizia; senza tale motivazione, il giudice del gravame non può procedere alla revisio prioris istantiae“.

3. Il nuovo testo dell’art. 342 c.p.c. e l’ipotesi dell’atto d’appello come progetto di sentenza

Nel nuovo testo legislativo dell’art. 342 c.p.c. sparisce il riferimento ai motivi specifici.

Tuttavia, attraverso l’eliminazione di tale requisito di specificità e l’introduzione del riferimento al concetto di atto d’appello motivato, si è giunti, secondo alcuni, ad un risultato ancora più pregnante rispetto a quello prospettato nel precedente impianto normativo e giurisprudenziale: mentre, infatti, il Supremo Collegio, nel vigore della precedente norma, aveva affiancato alla parte volitiva dell’appello una parte argomentativa, che confutasse le ragioni addotte dal primo giudice, “essendo necessario che la citazione in appello esponesse le ragioni del gravame da correlare con la motivazione della sentenza impugnata”, con la nuova formulazione, l’atto d’appello avrebbe richiesto l’impostazione di un progetto di sentenza, strutturato allo stesso modo della invocanda pronuncia di secondo grado, composto quindi da “una parte rescindente (che critica) e da una parte rescissoria (che costruisce)”, che altro non è se non la motivazione stessa dell’appello[8].

In altri termini, l’art. 342 c.p.c. nella nuova formulazione configura un’ipotesi di inammissibilità che sembra accordare ancora più smalto alla configurazione dell’appello come revisio prioris istantiae anziché come novum iudicium[9].

La giurisprudenza di merito immediatamente successiva alla riforma ha dato prova di intendere l’atto di appello come una anticipazione del provvedimento decisorio, imponendo alle parti un vero e proprio sforzo nella formulazione dell’atto introduttivo dell’impugnazione. Basti citare in proposito la sentenza della Corte d’appello di Roma, sez. I, lav. del 15/1/2013[10], che esige dall’appellante a pena di inammissibilità non solo l’indicazione delle parti del provvedimento delle quali si chiede la riforma, ma la specificazione delle modifiche che vengono proposte all’atto[11].

Su un fronte meno omogeneo si inquadra invece la giurisprudenza di legittimità, la quale ha seguito percorsi interpretativi non sempre uniformi. La Suprema Corte ha inizialmente assunto un atteggiamento meno rigoroso con la sentenza n. 2143/2015. Secondo quanto asserito con tale provvedimento gli Ermellini ritengono che l’art. 342 c.p.c. non imponga che le deduzioni della parte appellante assumano una forma determinata o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, bensì che il ricorrente in appello individui in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum“. In buona sostanza, secondo tale ricostruzione, l’appellante dovrebbe limitarsi ad indicare: gli specifici capi della sentenza appellata; i passaggi argomentativi che la sorreggono; le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo del Giudice di prime cure; l’idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.

Di segno opposto è l’interpretazione fornita con sentenza n. 17712/2016, secondo la quale l’atto di appello non deve individuare esclusivamente i passaggi della sentenza non condivisi, dovendo altresì riportare una “proposta di riforma del provvedimento ragionata” ovvero, utilizzando i termini adoperati dalla Corte, una “ragionata e diversa soluzione”.

Sulla medesima scia interpretativa la sentenza n. 18932/2016 ha ritenuto necessario che alla parte “volitiva” dell’appello debba sempre accompagnarsi una parte “argomentativa” che confuti e contrasti le ragioni del primo Giudice. Pertanto, secondo tale orientamento, le ragioni del gravame devono essere esposte con sufficiente grado di specificità da correlare alla motivazione della sentenza impugnata.

Sul versante dottrinale gli interpreti non hanno esitato a rimarcare le criticità della nuova impostazione. A riguardo sembra importante citare il parere di chi[12], a seguito dell’entrata in vigore della norma, fortemente ha dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 342 c.p.c. nella nuova formulazione, che avrebbe affidato al giudice uno strumento assolutamente discrezionale, un ampio potere di dichiarare l’inammissibilità di ogni atto d’appello in mancanza di criteri oggettivi e predeterminati ai quali una parte possa fare affidamento, tale da far cadere o scadere nel volontarismo giuridico. Preme riportare inoltre l’opinione di quanti hanno ritenuto la norma “un inutile appesantimento dell’appello”, poiché già secondo la giurisprudenza successiva a Cass., Sez. Un., 29 Gennaio 2000, n. 16, l’atto d’appello doveva essere sufficientemente motivato “tanto nel senso di permettere al giudice di misurare l’ambito effettivo dell’impugnazione (quali parti della sentenza vengono impugnate), tanto nel senso di contenere una critica puntuale alla sentenza di primo grado”. Già in quell’ottica era considerata insufficiente la mera riproposizione degli argomenti addotti in primo grado e la sanzione applicata era quella della inammissibilità. Secondo tale impostazione, “non v’era dunque nulla da modificare nella semplice formulazione dell’art. 342”, poiché la norma “ben riusciva ad arginare gli appelli di chi usava in maniera futile o vessatoria il diritto d’impugnazione avendo poco da aggiungere alla difesa già svolta in primo grado”[13].

[8] Viola, Il nuovo appello filtrato, Pistoia, 2012, 23.

[9] Non è mancato chi ha ritenuto che il nuovo atto di appello, lungi dal configurare un appello c.d. cassatorio, vada impostato quasi come un progetto di sentenza, con parte rescindente e parte rescissoria.

[10] Corte d’Appello di Roma, Sez. Lavoro, Sentenza del 15.01.2013, in La nuova Procedura Civile, 2, 2013,

[11] Testualmente: l’atto d’appello “deve indicare espressamente le parti del provvedimento che vuole impugnare (profilo volitivo); per parti vanno intesi non solo i capi della decisione ma anche tutti i singoli segmenti (o se si vuole, “sottocapi”) che la compongono quando assumano un rilievo autonomo (o di causalità) rispetto alla decisione; deve suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto (profilo argomentativi); il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l’esito della lite (profilo di causalità)”.

[12] Scarselli, Sulla incostituzionalità del nuovo art. 342 c.p.c., in Judicium.it: secondo l’autore “se si seguivano le regole, e il legislatore prescriveva i punti 1 e 2 del nuovo art. 342 c.p.c. a pena di nullità, questo avrebbe consentito all’atto viziato di potersi sanare per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, 3° comma, c.p.c.; e questo era proprio quello che il legislatore non voleva”.

[13] Sassani, Lineamenti del processo civile italiano, 2017, Milano, 2017, 576-577.

4. L’intervento delle Sezioni Unite nel 2017 cancella l’onere di formulare a pena di inammissibilità un progetto di sentenza

Le Sezioni unite pongono rimedio al contrasto registrato in giurisprudenza nel 2017. Con ordinanza n. 8845/2017 la Terza Sezione Civile ha rimesso la questione al Primo Presidente. Le Sezioni Unite avrebbero dovuto chiarire se l’art. 342 c.p.c. intendesse imporre all’appellante: un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione; o piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto ed in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base delle bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.

Le Sezioni Unite, facendo propri gli ammonimenti della dottrina più autorevole, hanno risolto il contrasto richiamandosi ai principi espressi nella sentenza del 29 gennaio 2000, n. 16, la quale aveva teorizzato, pur in assenza di un’espressa previsione nel tessuto normativo allora vigente, l’inammissibilità dell’atto di appello redatto in forme non rispettose dell’art. 342 del codice di rito.

Secondo le Sezioni Unite in particolare, la modifica del 2012, lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell’atto di appello, ha recepito e tradotto legislativamente quello che la giurisprudenza della stessa Corte aveva affermato già a partire dalla sentenza n. 16 del 2000 in ordine alla sanzione dell’inammissibilità dell’appello laddove l’atto di impugnazione non risponda ai requisiti stabilità.

Hanno enunciano quindi il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.

5. La Suprema Corte con sentenza n. 7675/2019 ritorna sull’interpretazione dell’art. 342 c.p.c. specificando le indicazioni delle Sezioni Unite

La sentenza Cass. civ. Sez. II, 19 marzo 2019, n. 7675[14] si pone sulla scia di Cassazione Sezioni Unite n. 27199/2017,collocandosi in linea con il principio di diritto ivi enunciato. La sentenza n. 7675/2019 ha il pregio di fornire un’ulteriore specificazione interpretativa: secondo il Supremo collegio non può considerarsi aspecifico il motivo d’appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame in maniera tale che il giudice d’appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l’appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l’impugnazione a critica vincolata.

Nel caso sottoposto al suo esame, in particolare, la Corte ritiene che non vi sia dubbio che nella fattispecie l’appello superi la soglia della specificità, avendo l’appellante individuato il punto della decisione reputato ingiusto, precisandone il presupposto fattuale e la sussunzione giuridica, tanto, addirittura che la critica non solo viene intesa dalla Corte locale, ma, addirittura condivisa, non potendosi onerare l’impugnante della trascrizione di tutte le emergenze di causa, trattandosi di risultanze di già poste nella piena disponibilità del Giudice d’appello, in base al principio devolutivo, che, pur con i limiti derivanti dal modello impugnatorio dell’appello (tantum devolutum quantum appellatum), resta paradigma portante.[15]

[14] Cass. civ., sentenza 19 marzo 2019, n. 7675, in Giustizia Civile Massimario 2019.

[15] Dello stesso avviso Cass. n. 21336/2017: “L’art. 434 c.p.c., comma 1, nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c) bis convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum“, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”. Così come anche, Cass. n. 4541/2017 : “.

6. Il rinnegamento di ogni vacuo formalismo e l’affermazione della prevalenza del principio di effettività della tutela giurisdizionale: Cass. n. 13525/2018

Nel solco tracciato dalle Sezioni unite nel 2017 si inserisce un’altra importante pronuncia: l’ordinanza della Cassazione n. 13535/2018[16] in cui gli Ermellini, a proposito della portata del 342 c.p.c., dettano chiare indicazioni per il difensore chiamato a redigere l’atto introduttivo del giudizio di appello. Secondo le precisazioni fornite nella decisione a) non si deve esigere dall’appellante alcun “progetto alternativo di sentenza”; b) non si deve esigere dall’appellante alcun vacuo formalismo fine a sé stesso; c) non si deve esigere dall’appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa.

La Cassazione perviene a tali conclusioni sulla base di un presupposto fondante il processo civile, cioè l’assunto che il processo civile è caratterizzato da un “assetto teleologico” di cui è traccia evidente nell’art. 156, comma terzo, c.p.c., secondo il quale la nullità d’un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell’ammissibilità di una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell’atto. Le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo: le regole processuali infatti costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo[17]; di conseguenza, tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile: sicché tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo.

Decisivi nella prospettiva della Corte sono le norme sovranazionali ed i principi imposti dall’appartenenza all’Unione Europea, tra i quali quello della effettività della tutela giurisdizionale, proclamato dall’art. 6 CEDU ed applicabile negli ordinamenti degli stati membri in forza del richiamo contenuto nell’art. 6, comma 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. La Cassazione non può fare a meno di evidenziare come nell’interpretare tale norma, la Corte di Strasburgo (CEDU) ha ripetutamente affermato che il principio di effettività della tutela giurisdizionale va inteso quale esigenza che alla domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile, essere esaminata sempre e preferibilmente nel merito. Ciò vuol dire che gli organi giudiziari degli Stati membri, nell’interpretazione della legge processuale, “devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall’art. 6 della CEDU del 1950”.

[16] Cass. civ., ordinanza 30 maggio 2018, n. 13535, in Foro it. 2018, 7-8, I, 2334 NOTA (s.m.) (nota di: Brunialti).

[17] Vedi Cass. Civ. Sez. Unite 12 dicembre 2014 n. 26242, ove si è proclamato il superamento “dell’assunto della inossidabile primazia del rito rispetto al merito”.

7. Conclusioni

Si deve concludere, dunque, che logico e ragionevole appare l’intervento interpretativo della Suprema Corte avviato dalle Sezioni Unite del 2017 e poi confermato nelle pronunce successive dalle sezioni semplici: il nodo sciolto dalla Cassazione, infatti, lungi dall’avere risvolti meramente teorici, si riflette sul piano pratico della professione forense, scongiurando risultati abnormi che, data la prospettata inammissibilità dell’atto d’appello, finivano col negare sostanzialmente la tutela giurisdizionale, sacrificando all’esigenza di contenere il carico giudiziario delle Corti d’Appello l’effettività dell’accesso alla giustizia. L’operazione di restringere le maglie di un sistema inflazionato è stata dunque ricondotta nell’alveo della ragionevolezza e della congruità ai principi costituzionali ed europei. L’effetto sul piano pratico è stato quello di alleggerire, per gli avvocati, un onere di redazione dell’atto d’appello ormai diventato un pesante fardello.

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