L’incasso di assegni di cospicuo importo per conto terzi può configurare il reato di riciclaggio

La condotta di chi, senza alcuna valida causa giuridica sottostante, monetizza assegni di cospicuo importo consegnando successivamente la provvista così realizzata al proprio dante causa, è sufficiente ad integrare sotto il profilo materiale il delitto di riciclaggio.

Decisione: Sentenza n. 35404/2019 Cassazione Penale – Sezione 2

Già il solo fatto di accreditamento su un conto personale di assegni di cospicuo importo da parte di chi, senza alcuna valida causa giuridica sottostante, li monetizza consegnando successivamente la provvista così realizzata al proprio dante causa, è sufficiente ad integrare sotto un profilo materiale il delitto di riciclaggio, reato , configurabile nei casi in cui vi sia la coscienza e volontà di effettuare operazioni volte a ostacolare l’identificazione della provenienza dei beni.

Osservazioni

Nel caso oggetto di esame, l’imputato è stato accusato e condannato per la consumazione del delitto di riciclaggio avendo ricevuto, dal proprio datore di lavoro, assegni per il complessivo importo di 112.500 euro costituenti il profitto del delitto di truffa, che riversava sul proprio conto corrente provvedendo alla loro successiva monetizzazione con restituzione dell’importo al proprio dante causa.

Il Collegio, richiamandosi a precedenti pronunce, ricorda che «il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione:

a) in relazione all’elemento materiale che consiste nella sostituzione, trasferimento di beni o denaro provento da delitto, o nel compimento di altre operazioni tese ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene;

b) in relazione all’elemento soggettivo che assume la forma del dolo generico quale coscienza e volontà di effettuare operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza dei beni.

Il delitto di riciclaggio si perfeziona tanto nel caso in cui le condotte siano volte ad impedire in modo definitivo l’accertamento dell’illecita provenienza della res, tanto nel caso in cui le condotte realizzino solo un più difficile accertamento della provenienza del denaro dei beni e delle altre utilità ed indipendentemente dalla tracciabilità delle operazioni. Infatti, l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine delittuosa del bene non costituiscono l’evento del reato di riciclaggio».

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Giurisprudenza rilevante.

  1. Cass. 21925/2018
  2. Cass. 30265/2017

Graziotto Fulvio

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