L’incidenza delle pronunce della Corte di Strasburgo sul giudicato penale interno

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Il presente contributo si pone l’obiettivo di affrontare la problematica questione connessa all’esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nell’ordinamento giuridico interno, ogniqualvolta la Corte di Strasburgo ravvisi una violazione dei diritti fondamentali della persona.

L’incidenza delle sentenze della Corte Edu sulla res iudicata potrebbe definirsi quale fenomeno istituzionale che pone in discussione il dogma dell’intangibilità del giudicato. D’altro canto, il fenomeno della recessività del giudicato non è nuovo nel nostro ordinamento giuridico, sussistendo già ipotesi in cui lo stesso è destinato a soccombere in virtù di principi a cui il legislatore assicura una posizione di supremazia.

Emerge, così, in modo inequivocabile che, nelle ipotesi di conclamata violazione dei diritti fondamentali, la res iudicata tende oggi a perdere l’aura di inviolabilità che l’ha tradizionalmente caratterizzata.

Nei paragrafi che seguono si avrà modo di analizzare, per il tramite della copiosa giurisprudenza che si è susseguita in materia, l’impatto che le sentenze della Corte Edu hanno sul giudicato penale di condanna.

Percorsi giurisprudenziali in materia di esecuzione delle sentenze della Corte Edu nell’ordinamento giuridico interno

L’art. 46 della Cedu, pur introducendo un obbligo generale per le parti aderenti di conformarsi alle sentenze definitive della Corte Edu, nulla dice in relazione alle modalità da espletare per riparare ad eventuali violazioni dei diritti fondamentali.

Prima della rivoluzionaria sentenza della Corte Costituzionale (n. 113/11) vengono in rilievo un trittico di pronunce significative in materia.

Innanzitutto, va ricordata la vicenda di Tamas Somogyi, cittadino ungherese condannato in contumacia nel 1999 dal Tribunale di Rimini. La Corte Edu, con sentenza del 18 maggio 2004, aveva riconosciuto la violazione dell’art. 6 della Convenzione, nella misura in cui esso impone un obbligo, in capo alle autorità giudicanti, di valutare se l’imputato abbia avuto la concreta ed effettiva possibilità di essere messo a conoscenza del procedimento contro di lui instaurato, nelle ipotesi in cui si abbiano fondate ragioni di ritenere che, in effetti, questi ne sia ignaro. Nel caso di specie, i giudici interni avevano omesso di effettuare l’attento scrutinio imposto dall’art. 6 della Cedu determinando, così, una violazione del diritto all’equo processo del cittadino ungherese.

Investita della questione la Suprema Corte di Cassazione, dopo la dichiarata inammissibilità da parte della Corte di Appello dell’istanza di revisione del suo processo, a seguito della pronuncia della Corte di Strasburgo, aveva affermato che il giudice interno è tenuto “a conformarsi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, anche se ciò comporta la necessità di mettere in discussione, attraverso il riesame o la riapertura dei procedimenti penali, l’intangibilità del giudicato[1]”.

Tale pronuncia, in linea con precedenti giurisprudenziali[2], ribadisce l’obbligo gravante sul giudice nazionale di conformarsi alla giurisprudenza della Corte Edu, la quale richiedeva agli Stati aderenti- nel caso di lesione di un diritto fondamentale- di adoperarsi al fine di garantire la restitutio ad integrum nei confronti di coloro che hanno subito una lesione.

All’epoca della pronuncia in commento, non sussistendo il meccanismo della revisione, il ricorrente leso veniva rimesso in termini, dunque si era trovata una facile soluzione allorquando venisse accertata una violazione dei principi fondamentali nel caso di processi celebrati in absentia.

Nell’affaire Dorigo, invece, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi su di una questione più delicata, ove l’imputato era stato condannato a tredici anni e sei mesi di reclusione, all’esito di un processo in cui la Commissione EDU aveva accertato la violazione, da parte delle autorità giudiziarie italiane, dell’art. 6, par. 1 CEDU, in combinato disposto con l’art. 6, par. 3, lett. d) CEDU.

La pronuncia di condanna del Dorigo era stata ritenuta lesiva dei diritti del ricorrente in quanto fondata sulle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da parte di tre coimputati, i quali poi in dibattimento si erano avvalsi della facoltà di non rispondere. L’autorità competente aveva pertanto proposto incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p., al fine di garantire l’esecuzione della decisione di condanna della Commissione, in assenza di uno specifico rimedio che consentisse la riapertura del processo. Ebbene, la Corte nel caso di specie conclude enunciando il seguente principio di diritto: “il giudice dell’esecuzione deve dichiarare, a norma dell’art. 670 c.p.p., l’ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea […] abbia accertato che la condanna è stata pronunciata per effetto della violazione delle regole sul processo equo sancite dall’art. 6 della Convenzione europea e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia omesso di introdurre nell’ordinamento il mezzo idoneo ad instaurare il nuovo processo[3]

Infine, accanto agli istituti della restituzione in termini, ex art. 175 c.p.p. e dell’incidente di esecuzione, cui all’art. 670 c.p.p., si è offerto un ulteriore rimedio alle ipotesi in cui la Corte Europea conclamasse la lesione di un diritto fondamentale, ricorrendo all’istituto del ricorso straordinario, ex art. 625bis c.p.p.

Nel leading case in esame, ossia il caso Drassich, l’imputato era stato condannato in primo e in secondo grado per una serie di reati contrassegnati dal vincolo della continuazione, tra questi figurava quello di “corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio”. In sede di ricorso di legittimità, la Corte di Cassazione lo aveva riqualificato come “corruzione in atti giudiziari”, non dichiarandone dunque l’estinzione per prescrizione, attesa la più grave qualificazione adottata. Orbene, adita dal signor Drassich, la Corte Edu dichiarava la violazione del diritto a un equo processo di questi, ex art. 6, par. 1 e par. 3, lett. a) e b) CEDU, statuendo ancora una volta che un nuovo processo (o la riapertura di quello già conclusosi) rappresentava, in linea di principio, un mezzo appropriato per riparare alle violazioni accertate. Sulla base di questa pronuncia, il ricorrente proponeva istanza ex art. 670 c.p.p. al giudice dell’esecuzione, che si rifiutava tuttavia di invalidare l’intero titolo esecutivo, procedendovi invece solo per quella porzione di pena connessa all’operazione di riqualificazione in peius realizzata dalla Corte di Cassazione. Questa “scissione” degli effetti della decisione della Corte Edu non incontra però il favore della Corte regolatrice che, investita dal ricorso del signor Drassich avverso l’ordinanza della Corte d’appello, revoca essa stessa la precedente sentenza emessa nei confronti dell’imputato (limitatamente ai fatti qualificati come corruzione in atti giudiziari) e dispone che si proceda a nuova trattazione in Cassazione del ricorso contro la sentenza emessa dalla Corte d’Appello in sede di giudizio di merito. La Corte regolatrice, in motivazione, ribadisce nuovamente la forza vincolante delle sentenze della Corte Edu, in ossequio a quanto disposto nell’art. 46 della Convenzione.

Il medesimo strumento del ricorso straordinario viene in rilievo anche nel caso Scoppola; si trattava, nella specie, dell’obbligo di dare esecuzione alla sentenza della Corte Edu che aveva condannato l’Italia per violazione degli artt. 6 e 7 della Cedu in relazione all’inflizione della pena dell’ergastolo a un soggetto il quale aveva optato per un rito alternativo (il giudizio abbreviato) che, al momento in cui l’opzione era stata esercitata, prevedeva come pena massima infliggibile quella di trenta anni di reclusione.

La Corte di cassazione, cui la difesa di Scoppola si era rivolta con ricorso ex art. 625bis c.p.p., prende avvio dalla considerazione che, nel caso di specie, l’esecuzione della sentenza di Strasburgo non richiede l’apertura di un nuovo giudizio di merito, posto che non è stata contestata la legittimità della sentenza di condanna, ma solo l’entità della pena inflitta. La Corte, pertanto, annulla senza rinvio la sentenza di merito che aveva inflitto la pena dell’ergastolo, sostituendola con quella di trent’anni di reclusione.

Tuttavia, tali rimedi non erano completamente satisfattivi per i soggetti che avevano subito una lesione dei propri diritti, alche, dopo una  infruttuosa serie di sollevati tentativi di illegittimità costituzionali  rispetto all’art. 630 c.p.p., un’importante approdo lo si ha con la decisione del 2011[4], ove la Corte Costituzionale ricorda come, in assenza di disciplina ad hoc, sia stata la giurisprudenza ordinaria a farsi carico di cercare strumenti atti a mettere in discussione il giudicato già formatosi sulla vicenda giudiziaria ma ritenuta in sede europea lesiva dei diritti fondamentali. Gli strumenti fino ad ora adottati apparivano parziali e inidonei poiché non offrivano soluzioni specifiche al problema della intangibilità del giudicato. Si pensi, ad esempio, all’incidente di esecuzione, ex art. 670 c.p.p., che secondo la Consulta si tratterebbe di un rimedio inadeguato poiché esso paralizza solamente gli effetti del giudicato ma non lo elimina, collocandolo per un tempo indeterminato in una sorta di “limbo processuale”.

Per cui, si fa strada l’opinione per la quale l’obbligo incombente sullo Stato di dare esecuzione alle sentenze della Corte Edu non può che passare per la celebrazione di un nuovo processo, attuabile attraverso lo strumento della revisione. Tuttavia, l’incompatibilità tra le fattispecie in esame rispetto ai casi di revisione disciplinati dall’art. 630 c.p.p., ha reso necessario, nuovamente, l’intervento della Corte Costituzionale la quale, intervenendo direttamente sulla norma, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione per violazione dell’art. 117 Cost., nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione delle sentenze di condanna, al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia reso necessario, ai sensi dell’art. 46, co 1, Cedu, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte Edu.

 

Legalità europea e rimedi interni: il problematico caso Contrada e l’estensibilità dell’efficacia delle sentenze della Corte Edu a casi analoghi

 

Un’altra vicenda, meritevole di trattazione, è quella che riguarda l’affaire Contrada. Qui la Corte Europea aveva riconosciuto una violazione dell’art. 7 CEDU da parte dell’Italia.

Il caso di specie riguardava l’ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa, contestata al ricorrente per fatti commessi tra il 1979 e il 1988, ossia in un’epoca antecedente a quella in cui – secondo la Corte Edu – il delitto de quo sarebbe stato ufficialmente “riconosciuto” dalla nostra giurisprudenza; l’infrazione in commento, infatti, sarebbe il risultato di un’evoluzione giurisprudenziale iniziata alla fine degli anni Ottanta e consolidatasi solo nel 1994 con la sentenza Demitry.

La vicenda Contrada, al di là del merito delle considerazioni della Corte, sulle quali non è possibile soffermarsi ulteriormente, consente di valutare quali prospettive si aprono per consentire un’adeguata esecuzione a una pronuncia della Corte Edu che attesti la violazione dell’art. 7 della Convenzione.

Nella specie, la corte di Strasburgo affermava che “all’epoca in cui sono stati commessi i fatti ascritti al ricorrente (1979-1988), il reato in questione non era sufficientemente chiaro e prevedibile per quest’ultimo. Il ricorrente non poteva dunque conoscere nella fattispecie la pena in cui incorreva per la responsabilità penale derivante dagli atti da lui compiuti[5] e conclude, dunque, condannando lo Stato italiano per violazione dell’articolo 7 della Cedu.

In tale cornice si inserisce la proposizione dell’incidente di esecuzione da parte del Contrada con cui veniva chiesta la revoca della sentenza di condanna emessa a suo carico nel 2006.

La Corte d’Appello di Palermo, investita della questione, rigettava l’istanza proposta in virtù della circostanza per le quali la Corte Edu non aveva fornito indicazioni utili circa gli strumenti processuali utilizzabili per consentire all’ordinamento italiano di conformarsi alla sua decisone.

Avverso l’ordinanza ricorreva Contrada, per mezzo dei suoi procuratori, sostenendo l’elusione del dictum della Corte Europea e in subordine veniva richiesta la remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 673 c.p.p. – in riferimento agli artt. 25 e 117 Cost -nella parte non prevedesse, in forma espressa, la revoca della condanna per acclarata violazione della CEDU.

I giudici di legittimità con sentenza n. 43112/2017, resa nel corso del procedimento in rassegna, affrontano due questioni cruciali: l’efficacia delle pronunce della Corte Edu e gli strumenti interni per recepirne le statuizioni.

Quanto al primo punto, viene in rilievo l’art. 46 CEDU, a mente del quale le parti contraenti hanno l’obbligo di conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parti.

Quanto al secondo punto, ossia in ordine agli strumenti attivabili per recepire la decisione, la Corte in via residuale richiamava lo strumento dell’incidente di esecuzione, di cui veniva evidenziato – in un espresso richiamo alle Sezioni Unite 2013, Ercolano e Sezioni Unite 2014, Gatto – l’ampiezza di intervento.

A conclusione del lungo iter passato in rassegna, la Cassazione mette un punto definitivo al caso Contrada concludendo che, a seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, non resta che riconoscere che la pronuncia di condanna emessa dalla Corte d’appello di Palermo nei confronti di Bruno Contrada “non è suscettibile di ulteriore esecuzione e non è produttiva di ulteriori effetti penali.”

A pochi anni di distanza dal caso Contrada, la Sesta Sezione penale della Cassazione con ordinanza del 22 marzo 2019 rimette alle Sezioni Unite la seguente questione: “se la sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015 sul caso Contrada abbia o meno portata generale, estensibile nei confronti di colore che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione, quanto alla prevedibilità della condanna e, conseguentemente, qualora sia necessario conformarsi alla predetta sentenza nei confronti di questi ultimi, quale sia il rimedio applicabile.”

La vicenda in esame traeva origine dal ricorso per cassazione proposto in relazione ad un caso analogo a quello che vedeva coinvolto il Contrada, ove la difesa sosteneva il valore erga omnes della sentenza della Corte europea n. 3/2015, estensibile, dunque, a casi analoghi a quello.

In particolare, il ricorrente chiedeva la remissione della questione alle Sezioni Unite evidenziando alcuni punti critici, ossia se la sentenza della Corte Edu resa nel caso Contrada avesse portata generale e se la stessa fosse estensibile a casi analoghi, ovvero se avesse portata erga alios.

Orbene, a conclusione del percorso argomentativo seguito, le Sez. Unite della Cassazione hanno asserito, nella specie, che la sentenza della Corte EDU resa nel caso Contrada non possa essere ritenuta una “sentenza pilota”, in quanto ha espresso il giudizio finale di violazione dell’art. 7 della Convenzione  “in termini strettamente individuali”, esulando ictu oculi dallo schema formale delle sentenze pilota, senza contenere da un lato, l’affermazione esplicita della natura generale della violazione riscontrata, dall’altra l’indicazione dei rimedi adottabili in favore del ricorrente vittorioso o di persone che versino in situazioni di fatto analoghe.

Pertanto – concludono –che i principi affermati dalla Corte EDU del 14 aprile 2015, Contrada contro Italia, non si estendono nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione quanto alla prevedibilità della condanna per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, in quanto la sentenza non è una sentenza pilota e non può considerarsi espressione di una giurisprudenza consolidata.”

 

Considerazioni conclusive

Dall’analisi dei diversi leading case in materia, è stato possibile ripercorrere la problematica questione relativa all’impatto che le sentenze della Corte Edu riversano sul giudicato penale di condanna.

Dinanzi all’obbligo generale, incombente sugli Stati aderenti, di conformarsi alle sentenze della Corte Edu, fa da pendant la difficoltà riscontrata di darne concreta attuazione all’interno dell’ordinamento giuridico nazionale.

Dall’analisi della copiosa giurisprudenza susseguitosi in materia, si assiste in via definitiva al tramonto del dogma dell’intangibilità del giudicato poiché è la stessa giurisprudenza (almeno di legittimità) che ha fatto proprio, senza incertezze, il principio per cui il giudicato penale di condanna deve cedere il passo dinanzi a una sentenza della Corte Edu che ne accerta l’illegittimità.

Tuttavia, potrà non essere semplice per il privato “vincitore” a Strasburgo individuare, a seconda della peculiare violazione riscontrata, lo strumento processuale più adeguato per dare esecuzione interna alla sentenza europea; ma le regole del sistema sono ormai chiare, e non lasciano zone d’ombra quanto al dovere di tutti gli organi dello Stato (e quindi anche dei giudici penali) di dare piena ed effettiva esecuzione in sede interna alle decisioni dei giudici europei.

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Note

[1] Cass. Pen., 3 ottobre 2006, Somogyi.

[2]Le norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, salvo quelle il cui contenuto sia da considerarsi così generico da non delineare specie sufficientemente puntualizzate, sono di immediata applicazione nel nostro Paese e vanno concretamente valutate nella loro incidenza sul più ampio complesso normativo che si è venuto a determinare in conseguenza del loro inserimento nell’ordinamento italiano […] (Cass., SS.UU., 23 novembre 1988 n. 15, dep. 8 maggio 1989, Polo Castro).

[3] Cass. pen., sez. I, 25 gennaio 2007 (ud. 1 dicembre 2006), n. 2800, Dorigo.

[4] Corte Cost., n. 113/2011.

[5] Contrada c. Italia, pronuncia n. 3 del 14 aprile 2015.

Raffaella Ascolese

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