Linee guida per la notifica PEC

Solo la ricevuta completa di avvenuta consegna della Pec prova che la notifica è andata a buon fine. Bisogna produrre in giudizio la stampa dell’atto con la relata e i certificati di firma digitale del notificante e del gestore.

Questo è quanto afferma il TAR Campania, sez. sesta sentenza 03 aprile 2013 n. 1756 il quale precisa che per tutto ciò che riguarda le notifiche nel processo amministrativo l’articolo 39, comma 2, c.p.a. (Codice processo amministrativo) rinvia al codice di procedura civile e alle leggi speciali in materia di notificazioni degli atti giudiziari in materia civile.

Per verificare che effettivamente la notifica dell’atto via posta elettronica certificata sia andata a buon fine e che l’atto notificato con la Pec è conforme a quello depositato in formato cartaceo, l’avvocato notificante deve dunque produrre in giudizio la cosiddetta ricevuta completa di avvenuta consegna della Pec in modo da produrre con l’intero atto notificato e non soltanto un suo estratto.

E’ inoltre necessario che l’avvocato produca la stampa dell’atto notificato con la relata; il certificato di firma digitale del notificante; il certificato di firma del gestore di Pec; le informazioni richieste dall’art. 18 delle regole tecniche sul processo civile telematico (contenute nel D.M. 21 febbraio 2011, n. 44); le ricevute della Pec; gli ulteriori dati di certificazione.

Deve escludersi che l’avvocato notificante possa produrre in giudizio la Pec con ricevuta breve che, non restituisce l’intero allegato ( cioè l’intero atto con firma digitale), ma solo un suo estratto codificato, la cui verifica richiede peculiari competenze tecniche e non consente al giudice di associare immediatamente la Pec all’atto notificato.

Si rileva infatti che l’art. 23 del codice dell’amministrazione digitale, nel delineare il concetto di copia cartacea di documento informatico firmato digitalmente, evidenzia come occorra una conformità all’originale informatico in tutte le sue componenti.

L’articolo 18 delle regole tecniche sul processo civile telematico (PCT) è tranciante: la notifica si effettua anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo; a tal fine l’avvocato trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale.

L’avvocato quindi, appone la sua firma digitale e procede alla notifica tramite Pec, certificando nella relata di spedire una copia conforme. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile per la irritualità della notifica del ricorso al Comune intimato. Risulta proposto dall’amministratore delegato di una società, il quale non risulta iscritto all’albo degli avvocati e come tale destinatario delle norme di favore per le notificazioni sopra richiamate.

Casesa Antonino

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