Sommario: 1. Premessa: la notificazione di un atto tra nullità ed inesistenza; 2. Brevi cenni sulle attività di indagine richieste nelle notifiche ex artt. 140 e 143 c.p.c.; 3. La sentenza della Corte di Cassazione n. 9050/2020 e l’opposizione al decreto ingiuntivo non (ritualmente) notificato.
Premessa: la notificazione di un atto tra nullità ed inesistenza
La notificazione è un atto tipico dell’ufficiale giudiziario[1], posto in essere su istanza di parte, del PM o del Cancelliere, con la funzione di portare a conoscenza del suo destinatario un altro atto; è collegata da un rapporto di strumentalità e funzionalità con l’atto notificato del quale ne condiziona la produzione di determinati effetti e, talvolta, di ogni efficacia giuridica.
Il suo principale scopo-effetto è quello di determinare la legale conoscenza dell’atto da parte del suo destinatario, consentendo il contraddittorio.
Per il raggiungimento di tale fine – come per tutti gli atti processuali – anche per la notificazione sono predisposte disposizioni sulle sue forme proprie, all’inosservanza delle quali questa attività non sortirà l’effetto anzidetto. Vale il principio generale della congruità delle forme allo scopo, in virtù del quale l’inosservanza delle forma previste comporta la nullità della notificazione, salvo che questa abbia raggiunto lo scopo per cui è destinata, la legale conoscenza cioè dell’atto notificato al suo destinatario, cercando di farne salvi – per quanto possibile – gli effetti.
Alla base vi è sempre l’esigenza di tutela dei soggetti attivo e passivo coinvolti, perché portatori di diritti ed interessi entrambi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento. Se da un lato emerge il diritto del notificante ad intraprendere l’iniziativa giudiziaria, dall’altro viene salvaguardato il diritto del destinatario della notifica a conoscere di un’iniziativa attivata nei suoi confronti ed eventualmente a difendersi – se lo vuole – in un contraddittorio[2], regolarmente e compiutamente instaurato ex art. 24 Cost.
Nel Codice di Rito non è prevista la figura della c.d. inesistenza in materia di notificazione, ma solo quella della nullità, che è disciplinata dall’art. 160 c.p.c., per cui questa invalidità si determina se non vengono osservate “le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia [di un atto] o [se] se vi è incertezza assoluta sulla persona o sulla data, salva l’applicazione degli artt. 156 e 157”, norme che sanciscono una particolare disciplina per la nullità degli atti processuali in genere, disponendo, l’art. 156 c.p.c. che non possa essere pronunciata – come abbiamo detto – se l’atto abbia raggiunto il suo scopo e ponendo, l’art. 157 c.p.c, dei limiti alla pronuncia, condizionandola all’istanza di parte e limitando tale istanza nel tempo.
Si consideri che ai fini della validità della notificazione di un atto, per stabilire se vi sia o meno incertezza assoluta sulla persona del destinatario, non è sufficiente limitarsi a prendere visione della relazione di notifica, occorrendo – piuttosto – che ne sia esaminato l’intero contesto, a partire dalla sua intestazione, in quanto in qualsiasi parte dell’atto può trovarsi l’indicazione idonea a colmare le eventuali lacune riscontrate, e a salvarne gli effetti.
La nozione di inesistenza, seppure non prevista dal diritto scritto, ha nel tempo trovato spazio in varie pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità, ricorrendo l’ipotesi de qua quando l’atto processuale sia affetto da un vizio talmente grave da renderlo insanabile in modo assoluto, perché privo dei suoi elementi essenziali e, dunque, posto in essere in grave difformità dal modello legale del Codice o delle leggi in materia.
L’argomento in parola richiama un’ampia casistica, con il carattere comune – viste anche le gravi conseguenze che ne derivano – di ritenere l’inesistenza un’ipotesi del tutto residuale e di considerare “soltanto” nulla, ad esempio, la notificazione effettuata in un luogo[3] e a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge ma che abbiano pur sempre qualche riferimento con il destinatario dell’atto notificato[4], tale da far ritenere – malgrado la notificazione sia viziata ed irregolare – che l’atto notificato sia pervenuto almeno minimamente nella sfera di conoscibilità del suo destinatario[5].
L’inesistenza[6] opera allora quando è esorbitante lo scostamento dallo schema e nella radicale estraneità tra modalità di esecuzione e modello processuale, quando non soccorre nemmeno un “contatto” tra l’atto ed il suo destinatario, tanto da non potersi ragionevolmente sostenere conseguito lo scopo prefissato dalla legge del raggiungimento della sfera di conoscibilità del destinatario e della possibilità – se lo vuole – di esercitare effettivamente il diritto di difesa; nell’ipotesi di totale mancanza dell’atto (c.d. inesistenza materiale) o allo stesso modo, laddove l’atto, pur materialmente esistente, risulti privo degli elementi costitutivi essenziali, capaci di rendere riconoscibile – sotto il profilo sociale[7] – e qualificabile – sotto il profilo giuridico – l’atto stesso, appunto, come una notificazione, sia pure invalida (è la c.d. inesistenza giuridica[8]).
Secondo un orientamento consolidato, dunque, nell’ottica della strumentalità delle forme degli atti processuali, l’inesistenza della notificazione si configura di fatto solo qualora questa sia priva dei propri elementi costitutivi quali sono la trasmissione e la consegna dell’atto. Ogni altra difformità rispetto allo schema ricade nella categoria della nullità della notifica[9].
Tra i casi di inesistenza si ricordano anche quelli attinenti la legittimazione del soggetto che vi provvede[10], che è condizione essenziale perché la notificazione esplichi, almeno in parte, gli effetti che le sono propri; quelli di totale mancanza ovvero quelle ipotesi in cui sia stata effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione, risultando a costui del tutto estranea[11], o ancora il caso di mancanza totale di prova della notificazione e, dunque, di relata di notifica[12].
Tra i casi di nullità[13], invece, quelli in cui nella notifica, pur eseguita mediante consegna a persona[14] o in luogo diversi da quelli stabiliti dalla legge[15], un collegamento risulti comunque ravvisabile, tanto da rendere possibile che l’atto, pervenuto a persona del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario[16].
Il tema in esame è di rilevante portata, visto che le due figure di invalidità, oltre all’implicare diversi riflessi sul piano teorico, sottendono rilevanze pratiche diverse. Infatti, laddove l’invalidità della notificazione eventualmente intervenuta sia ascrivibile alla figura meno grave della nullità, questa potrà essere sanata o mediante la rinnovazione dell’atto di notifica stesso [se i termini di legge non si siano prescritti o non sia intervenuta decadenza], ovvero attraverso la costituzione in giudizio del destinatario dell’atto notificato; diversamente, qualora l’invalidità della notificazione sia riconducibile all’alveo della figura più grave dell’inesistenza, tale vizio non potrà essere questa volta suscettibile di alcuna sanatoria, nemmeno attraverso la costituzione in giudizio dello stesso destinatario dell’atto notificato, tanto comportando l’inefficacia giuridica dell’atto giudiziario notificato, atteso che la notificazione inesistente è incapace di produrre alcun effetto giuridico[17], con sicuro pregiudizio per gli atti successivi eventualmente compiuti sul presupposto dell’intervenuta notifica.
Brevi cenni sulle attività di indagine richieste nelle notifiche ex 140 e 143 c.p.c.
E tra gli elementi[18] essenziali si ricordano: a) l’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato[19]; b) la fase di consegna, intesa in senso lato, come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi ex lege, eseguita), restando pertanto esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dovere reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè in definitiva, omessa”.
Solo un cenno merita fare qui alla notifica nelle forme dell’art. 140 c.p.c. che non esclude, ma che al contrario, postula che sia stato, esattamente, individuato il luogo di residenza, domicilio o dimora del destinatario e che la copia non sia stata consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone indicate dall’’art. 139 c.p.c. di ricevere l’atto[20].
La fattispecie in esame, difatti, presuppone il tentativo preliminare di notifica a mani del destinatario e, a tale fine, il destinatario deve essere ricercato, preventivamente, nel comune di residenza ed in subordine in quello di dimora o domicilio presso la sua casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Dunque luoghi con una stretta connessione al destinatario, secondo lo schema indicato supra.
Più precisamente, il soggetto istante deve effettuare le opportune ricerche con l’ordinaria diligenza e, in linea di principio, in applicazione dell’art. 44 c.c., la notificazione va eseguita nel luogo di residenza risultante dai registri anagrafici. La possibilità di notificare l’atto presso la dimora abituale, in luogo della residenza, richiede, dunque, obbligatoriamente, un preliminare tentativo di notifica presso la residenza o, almeno, e comunque, una prova, che grava sul notificante, della effettiva prevalenza della dimora sulla residenza. Costituisce infatti principio cardine del nostro ordinamento giuridico quello che prevede che l’onere di effettuare la ricerca del destinatario grava sul soggetto che promuove la notificazione, così come l’onere di averla eseguita con l’ordinaria diligenza.
Analoghe considerazioni valgono per la notifica nelle forme dell’art. 143 c.p.c., cioè effettuata nei riguardi di persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.
E’ stata ritenuta nulla, infatti, la notificazione dell’atto introduttivo ex art. 143 c.p.c., qualora carente, nella redatta relata, di qualsivoglia informazione in ordine all’attività di indagine compiuta dall’ufficiale giudiziario nel luogo dell’ultima residenza nota del destinatario dell’atto, prima di procedere alla notifica nelle forme di cui alla richiamata norma. Anche una relata generica, difatti, non consente di conoscere l’attività in concreto svolta, la situazione dei luoghi, i soggetti dai quali furono eventualmente raccolte notizie circa l’assenza del destinatario, né di verificare l’intervenuto effettivo svolgimento di indagini, o la raccolta di tutte le informazioni che la situazione consente, impedendo così di esprimere un giudizio di esaustività delle indagini stesse.
Occorre infatti rilevare che le condizioni per la notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell’ignoranza, da parte del richiedente o dell’ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto, poiché è anche necessario che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi con il ricorso all’ordinaria diligenza: nel luogo dell’ultima residenza nota debbono essere compiute effettive ricerche e di esse l’ufficiale giudiziario deve dare espresso conto[21], pena la nullità della notifica.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 9050 del 2020 e l’opposizione al decreto ingiuntivo non (ritualmente) notificato
Sul tema della notifica nulla e/o inesistente è di recente intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9050 del 2020[22].
La Suprema Corte si è soffermata sul caso dell’esecuzione forzata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione ed opposto, poi, ex art. 617 c.p.c., ed ha ripreso la distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione di un atto processuale, per individuare il rimedio correttamente esperibile da parte del debitore ingiunto per fare valere un vizio o altre irregolarità: se, dunque, quello previsto e disciplinato dall’art. 615 c.p.c. avente ad oggetto l’opposizione all’esecuzione[23] lato sensu intesa, ovvero quello di cui all’art. 650 c.p.c., avente ad oggetto l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.
Nella fattispecie, infatti, un debitore – una persona giuridica – che era stato “raggiunto” dalla notifica di un atto di precetto per il pagamento di una somma di denaro sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto, promuoveva opposizione, deducendo e contestando di non avere mai ricevuto la notificazione del titolo, e comunque che non fosse stata fornita alcuna prova dell’effettiva notifica del decreto ingiuntivo a base del precetto[24]. Chiedeva, pertanto, ne fosse dichiarata l’inefficacia ex art. 644 c.p.c.[25]
La doglianza veniva qualificata dal Tribunale come domanda di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e l’opposizione accolta dal giudice, sul presupposto che la notificazione del decreto ingiuntivo non potesse ritenersi – nel caso – semplicemente nulla, cosa che avrebbe imposto alla società ingiunta di proporre l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. ma che dovesse ritenersi del tutto omessa e tamquam non esset, con la conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo e degli atti susseguenti ex art. 159 c.p.c., trattandosi di un’ipotesi di notificazione inesistente.
Il creditore soccombente – secondo la procedura dell’art. 617 c.p.c. – promuoveva ricorso straordinario e diretto ex art. 111 Cost, avverso la sentenza di primo grado.
La Corte di Cassazione – con la propria pronuncia – prima di entrare nello specifico dei motivi di ricorso, per superarli e rigettarli – si sofferma sul tipo di opposizione e di impugnazione fatta, per rilevare che, nel caso, dovesse essere più propriamente promossa un’opposizione ex art. 615 c.p.c. (non ex art. 617 c.p.c.), giudizio che consente l’appello.
Infatti, di fronte alla minaccia dell’esecuzione forzata in base ad un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l’ingiunto che sostenga l’inesistenza della notificazione del decreto stesso, che cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un’operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all’esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c. e tale rimedio è proponibile, ove l’esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso.
Qualora viceversa l’ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al concetto di inesistenza, l’unico rimedio esperibile si identifica nell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., proponibile entro il termine di cui al comma 3 della norma, e cioè non oltre dieci giorni dal primo atto di esecuzione[26], termine breve e limitato, in considerazione del fatto che il vizio di nullità è un’irregolarità comunque sanabile, a differenza dell’inesistenza[27].
Quando infatti l’ingiunto nega che nei suoi riguardi sia mai stata eseguita una operazione di notifica giuridicamente qualificabile come tale, sostiene – di fatto – che l’ingiunzione sia divenuta inefficace ai sensi dell’art. 644 c.p.c., non acquistando mai esecutorietà per mancanza dell’opposizione. E la parte istante sarebbe del tutto priva del titolo esecutivo da azionare in executivis.
Sostiene la Cassazione su questo primo punto e rispetto alla qualificazione di impugnazione e doglianza, che l’erronea qualificazione non aveva comunque comportato un’erronea applicazione dei principi di diritto nella fattispecie (pur dovendo essere correttamente qualificata la contestazione non come opposizione ex art. 617 c.p.c.[28] e non ex art. 615 c.p.c.), avendo il Tribunale di prime cure ritenuto non necessaria l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo nelle forme dell’art. 650 c.p.c. ed ammissibile e fondata l’opposizione al precetto, per fare valere l’inefficacia del decreto ingiuntivo posto a base dello stesso, in conseguenza della sua omessa notificazione ai sensi dell’art. 644 c.p.c.
L’intimante soccombente sosteneva, allora, che il giudice di merito avesse invertito e posto a carico della parte opposta l’onere di provare la validità della notifica del decreto ingiuntivo, in violazione dell’art. 2697 c.c.
Anche in questo caso la Cassazione, nel confermare la sentenza di primo grado, ritiene il motivo infondato e lo rigetta: l’avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 644 c.p.c., trattandosi di un fatto costitutivo dell’efficacia dello stesso, laddove l’ingiunto contesti di averla mai ricevuta, va dimostrata dal creditore opposto e non dal debitore ingiunto opponente[29], specie in un caso come questo avente ad oggetto la stessa esistenza del titolo esecutivo e, dunque, il diritto di procedere ad esecuzione forzata e non un mero vizio di forma costituito – come vorrebbe sostenere controparte – dalla circostanza che il precetto non sarebbe stato preceduto o accompagnato dalla notificazione del titolo.
Come visto anche in premessa, infatti, anche la relata di notifica (con il suo contenuto) è elemento essenziale e fonte di prova dell’avvenuta esecuzione ed adempimento di questo passaggio processuale.
Per queste stesse ragioni, i vizi di notificazione del decreto ingiuntivo non possono essere dedotti con l’opposizione a precetto ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull’opposizione a decreto ingiuntivo. Infatti, davanti al giudice dell’esecuzione potrebbero farsi valere vizi idonei a determinare la radicale inesistenza del titolo esecutivo, mentre ogni questione attinente alla sua validità o nullità deve essere decisa dal giudice funzionalmente competente.[30]
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[1] Anche agli avvocati è consentito – come noto – notificare in proprio. Si consideri che l’attività di notificazione svolta ai sensi della l. n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge [come, ad es., la previa autorizzazione del Consiglio dell’ordine o il timbro di vidimazione dell’ufficio, previsto dall’art. 3, lett. b)], è nulla e non inesistente; tale nullità resta sanata solo dalla rituale e tempestiva costituzione dell’intimato e, quindi, dall’accertato raggiungimento dello scopo della notificazione. Così Cass. Civ. sez. 2, ord. n. 11466 del 15.06.2020, in CED, Cassazione, 2020, ma anche – risalenti – Cass. Civ., sez. 2, n. 5743 del 12.03.2011, in CED, Cassazione, 2011 e Cass. Civ., S.U., n. 1242 del 1.12.2000, in CED, Cassazione, 2000 e Cass. Civ., sez. 2, n. 15707 del 27.07.2005, in IlSole24Ore, Guida al Diritto, 2005, 41, p. 73.
[2] Corte Costituzionale, n. 477 del 20.11.2002, in UTET, Giurisprudenza Italiana, 2003, 8-9, p. 1549, con nota di E. Dalmotto.
[3] Cass. Civ., sez. 3, ord. n. 4529 del 15.02.2019, in CED, Cassazione, 2019. La Suprema Corte affronta, qui, la questione giuridica della notifica eseguita presso un indirizzo diverso da quello della residenza anagrafica, per statuire che in tale caso non si tratta di inesistenza, bensì di nullità, possedendo tale luogo un collegamento funzionale con il destinatario della stessa, “sicché quest’ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questa sanata dalla stessa proposizione dell’opposizione”. Si legga anche Cass. Civ., sez. 6 3, ord. 24834 del 20.10.2017, in SmartLex – IlSole24Ore. Ma anche, più risalenti, Cass. Civ., sez. 2, n. 1038 del 28.01.1995, in CED, Cassazione, 1995 a mente della quale “Qualora la notificazione del decreto ingiuntivo, tempestivamente effettuata nel termine prescritto dall`art 644 c.p.c. sia affetta non da giuridica inesistenza, ma da nullità – come nel caso in cui sia stata effettuata con le formalità previste dall`art. 140 c.p.c. anziché` con quelle di cui all`art. 139 c.p.c. – tale vizio spiega rilievo solo al fine dell’ammissibilità dell`opposizione tardiva a norma dell`art. 650 c.p.c. – se ed in quanto abbia impedito all`intimato di avere tempestiva conoscenza del decreto, mentre resta sanato per effetto dell`opposizione stessa, ordinaria o tardiva” e Cass. Civ., sez. 1, n. 5907 del 4.11.1980, in IlSole24Ore – Mass. Rep. Lex24, per cui, invece, “L’onere del creditore istante di notificare il decreto ingiuntivo entro quaranta giorni dalla pronuncia, a pena d’inefficacia del decreto stesso, ai sensi dell’art. 644 c.p.c., deve ritenersi assolto, in ipotesi di notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, con il compimento, entro il predetto termine, delle formalità prescritte dall’art. 143, comma 1 e 2 c.p.c., mentre resta a tal fine irrilevante che non sia ancora scaduto il termine di venti giorni dal compimento di quelle formalità, fissato dal terzo comma del citato art. 143 c.p.c. per il perfezionamento della notificazione medesima rispetto al destinatario dell’atto”.
[4] Si legga Cass. Civ., sez. 6, ord. n. 13970 del 3.06.2013, in CED, Cassazione, 2016.
[5] Si vedano Cass. Civ. sez. 3, n. 83 dell’8.01.2010, in SmartLex – ilSole24Ore; Cass. Civ., S.U., ord. n. 10817 del 27.04.2008, in CED, Cassazione, 2008, Cass. Civ., sez. 2, n. 21778 del 28.08.2008, in CED, Cassazione, 2008; Cass. Civ., S.U. n. n. 22641 del 27.10.2007, in CED, Cassazione, 2007.
[6] Cass. Civ. S.U. n. 22641 del 2007, cit. e Cass. Civ. S.U. n. 13916 del 16.06.2006, in CED, Cassazione, 2006; Cass. Civ., sez. 3, n. 1750 del 25.01.2011, in SmartLex – IlSole24Ore.
[7] Si legga C.M. Bianca, Diritto civile, 3, Il contratto, Milano, 2000, p. 615.
[8] Cass. Civ., n. 2351 del 24.10.1961 in Giust. Civ. Rep., 1961, voce “Notificazione in materia civile”, n. 30.
[9] Si consideri con Cass. Civ., sez. 3, n. 25403 del 10.10.2019, in CED, Cassazione, 2019, che “Quando il procedimento notificatorio dell’atto introduttivo non si è perfezionato (nella specie, perché il destinatario risultava trasferito altrove), l’inesistenza della notificazione dell’impugnazione principale non implica la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che la stessa parte, ricevuta la notificazione dell’impugnazione avversaria, è ammessa a ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario atto mediante una successiva impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c.”. E nel caso concreto, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile l’appello incidentale tardivo, pur avendo pronunciato l’inammissibilità dell’appello principale della stessa parte in quanto la notificazione – tentata presso il difensore operante infra districtum al domicilio originario anziché a quello mutato – non si era perfezionata.
[10] Ne consegue che è inesistente – e non solo nulla – la notificazione eseguita a mezzo di ufficiale di P.G., che è assolutamente incompetente a compiere notifiche di atti processuali civili e, ove vi provveda, non ha veste né poteri diversi da quelli di qualsiasi privato cittadino che si arroghi la medesima funzione. Così Cass. Civ., sez. 1, n. 5392 del 17.03.2004, in CED, Cassazione 2004 ma anche Corte d’Appello Palermo, sent. del 18.05.2007, in Centro studi giuridici Mantova, www.ilcaso.it, 2007.
[11] Cass. Civ., sez. 5, n. 8970 del 29.12.2009, in Foro Amministrativo – CDS, 2009, 12, p. 2887.
[12] Civ., sez. 3, n. 19358 del 18.09.2007, in CED, Cassazione, 2007.
[13] Dunque sanabile con effetto ex tunc con la costituzione del convenuto o con la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice.
[14] Si veda Cass. Civ., sez. 1, n. 322 dell’11.01.2007, in CED, Cassazione, 2007, ma anche Cass. Civ., sez. 1, n. 1079 del 22.01.2004, in CED, Cassazione, 2004. Conf., di recente, Cass. Civ., sez. TRI, ord. n. 6565 del 9.03.2020, in CED, Cassazione, 2020, a mente della quale “In tema di notificazione, l’ufficiale giudiziario deve indicare, nella relazione prevista dall’art. 148 c.p.c., la persona alla quale ha consegnato copia dell’atto, identificandola con le sue generalità, nonché il rapporto della stessa con il destinatario della notificazione, con la conseguenza che, qualora manchi l’indicazione delle generalità del consegnatario, la notifica è nulla ai sensi dell’art. 160 c.p.c. per incertezza assoluta su detta persona, a meno che la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario”.
[15] Per Cass. Civ., sez. 3, n. 16402 del 17.07.2014, in CED, Cassazione, 2014, “E’ nulla e non inesistente la notificazione eseguita in un domicilio dal qule il destinatario si è trasferito, quando nella relazione di notifica l’ufficiale giudiziario abbia attestato che il destinatario stesso è <assente>”.
[16] Si veda Cass. Civ. sez. 2, n. 7514 del 27.03.2007, in CED, Cassazione 2007 e Cass. Civ., sez. 2, n. 25350 del 2.12.2009, in CED, Cassazione, 2009.
[17] Cass. Civ., sez 3, n. 1750 del 25.01.2011, in SmartLex – IlSole24Ore. I Giudici di legittimità hanno confinato, ancora una volta, l’inesistenza della notificazione alle sole ipotesi in cui la notificazione manchi del tutto o sia effettuata in totale inosservanza della disciplina considerata in materia dal Codice di Rito, viste le gravi conseguenze che comporta sul processo.
[18] Si legga anche Cass. Civ., S.U., n. 14916 del 20.07.2016, in CED, Cassazione, 2016 che tratta dell’inesistenza della notificazione del ricorso per Cassazione, dettando un principio di diritto che può trovare, per analogia – applicazione alla fattispecie della notificazione di qualsiasi atto giudiziario. Tra le tante anche Cass, Civ., sez. L, n. 14840 del 7.06.2018, in CED, Cassazione, 2018.
[19] Sono state ricondotte ad ipotesi di nullità della notificazione, e non di inesistenza, il caso della notificazione dell’atto d’appello ad un avvocato condividente lo studio del difensore della parte ed eseguita presso il domicilio professionale esistente ed eletto al momento della costituzione in giudizio perché non può ritenersi effettuata in luogo non avente alcun riferimento con il destinatario della notifica. Così Cass. Civ., sez. 3, ord. n. 6164 del 5.03.2020 in CED, Cassazione, 2020, ma anche Cass. Civ., sez. 3, ord. n. 12892 del 26.06.2020, in IlSole24Ore, Guida al Diritto, 2020, 34-35, p. 61 con nota di M. Piselli.
[20] Cass. Civ., sez. 3, n. 1166 del 15.02.1996, in CED, Cassazione, 1996. Conf. Cass. Civ., sez. 3, n. 1854 del 20.04.1989, in IlSole24Ore, Mass. Rep. Lex24.
[21] Si leggano, a tale fine, Trib. Torre Annunziata, sez. 2, ord. 3.03.2014 e Corte d’Appello di Napoli, sez. 3 bis, sent. n. 674 del 24.02.2012, entrambe in IlSole24Ore, Mass. Rep. Lex24. Di legittimità si vedano Cass. Civ., sez. 6, ord. n. 24107 del 28.11.2016, in CED, Cassazione, 2016 e Cass. Civ., sez. 1, n. 18385 del 2.12.2003, in CED, Cassazione, 2003, per cui “Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all’art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze dei una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di essere l’ufficiale giudiziario dia espresso conto”.
[22] Cass. Civ., sez. 6 3, n. 9050 del 18.05.2020 in CED, Cassazione, 2020.
[23] Ovvero ex art. 617 c.p.c., come era avvenuto nella fattispecie.
[24] L’intimante, infatti, da quanto era emerso in atti, non aveva neppure prodotto la relazione di notificazione del decreto non opposto, essendosi limitato a produrre soltanto la relata di una precedente notificazione, peraltro solo tentata presso la sede legale della società ingiunta ma poi non perfezionatasi con la consegna dell’atto, visto che la società era risultata da lì “trasferita”.
[25] Si vedano Cass. Civ., sez. L, ord. n. 1509 del 21.01.2019, in CED, Cassazione, 2019 e conf. Cass. Civ., sez, 3, n. 17478 del 23.08.2011: “Nell’ambito della disciplina dettata dall’art. 644 c.p.c., l’inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell’opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all’art. 644 c.p.c.”.
[26] Preme qui richiamare una recente pronuncia della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, la n. 448 del 20.02.2020, in CED, Cassazione, 2020: “Deve ritenersi ammissibile l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all’art. 650 c.p.c., allorquando – per causa riconducibile ad un elemento oggettivo e non prevedibile, successivo all’emissione del decreto monitorio, integrante un caso fortuito (nella specie, l’invio, per un mero disguido della cancelleria, del fascicolo monitorio ad un altro ufficio prima della scadenza del termine previsto dall’art. 641, comma 1 c.p.c., con la successiva restituzione oltre detto termine), secondo la portata assunta dalla citata norma a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 1976, l’ingiunto non abbia potuto avere conoscenza, senza sua colpa, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio, depositati in cancelleria, unitamente all’originale di ricorso e dell’annesso decreto), così rimanendo impedita l’esercibilità del suo pieno ed effettivo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, ai fini dell’opposizione a decreto ingiuntivo”.
[27] Nello stesso senso, Cass. Civ., sez. 3, n. 5884 del 14.06.1999, in CED, Cassazione, 1999; Cass. Civ., sez. 1, n. 19239 del 24.09.2004, in CED, Cassazione, 2004; Cass. Civ., sez. 3, n. 10495 del 1.06.2004, in CED, Cassazione, 2004; Cass. Civ., S.U., n. 9939 del 12.06.2005, in CED, Cassazione, 2005; Cass. Civ., sez. 1, n. 19799 del 14.09-2006, in CED, Cassazione, 2006; Cass. Civ., sez. 3, n. 8011 del 2.04.2009, in CED, Cassazione, 2009; Cass. Civ., sez. 3, n. 15892 del 7.07.2009, in CED, Cassazione, 2009; Cass. Civ., sez. 1, n. 8126 del 2.04.2010, in CED, Cassazione, 2010; Cass. Civ., sez,. 3, n. 1219 del 22.01.2014, in CED, Cassazione, 2014; Cass. Civ., sez. 6, ord. n. 25713 del 4.12.2014, in CED, Cassazione, 2014.
[28] Si legga Cass. Civ., sez. 3 n. 17308 del 31.01.2015, in CED, Cassazione, 2915: “In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l’esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito dal decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l’inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l’opposizione tardiva di cui all’artt. 650 c.p.c. qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all’inesistenza”.
[29] Il debitore ingiunto-opponente si troverebbe, peraltro, nella sostanziale impossibilità pratica di dimostrare il fatto negativo della notificazione, mai ricevuta, secondo il noto brocardo per cui negativa non sunt probanda. Al contrario, al creditore, invece, sarebbe sufficiente documentarla mediante la produzione della relazione di notificazione in suo possesso. Cass. Civ., sez. 1, n. 1045 del 16.03.1977, in Massimario – Avvocato.it.
[30] Così per Cass. Civ., sez 6 3, ord. n. 29729 del 15.11.2019, in Centro studi giuridici di Mantova, www.ilcaso.it, 2019. “La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l’inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all’esecuzione in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell’opposizione a decreto – ai sensi degli artt. 645 c.p.c. e. ricorrendone le condizioni, dell’’art. 650 c.p.c. à la cognizione di ogni questione attinente all’eventuale nullità o inefficacia del provvedimento.
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