L’inserimento nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato

Redazione 17/12/19
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Di seguito una sintetica disamina della disciplina della nomina del difensore iscritto nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato.

Il presente contributo in tema di patrocinio a spese dello stato è tratto da “Guida al patrocinio a spese dello stato” scritto da Santi Bologna.

Nomina del difensore iscritto nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato.

L’art. 80 DPR prevede che chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato.

Tali elenchi sono istituiti presso i consigli dell’ordine di ogni distretto di corte di appello.

La disposizione prevede che il difensore debba essere scelto nell’albo distrettuale presso il quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

Nel caso di procedimenti davanti alle giurisdizioni superiori (corte di cassazione, consiglio di stato, sezioni riunite, sezioni giurisdizionali centrali presso la corte dei conti) l’elenco a cui fare riferimento è quello istituito presso il consiglio dell’ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

L’art 81 DPR prevede poi i requisiti necessari affinché il consiglio dell’ordine degli avvocati deliberi l’iscrizione nell’elenco:

  1. a) domanda dell’interessato;
  2. b) attitudine ed esperienza maturate in ragione di una sperimentata anzianità professionale (distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili e tributari);
  3. c) correttezza deontologica, comprovata dall’assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti alla domanda (è prevista la cancellazione automatica dall’albo per il professionista per il quale sia stata disposta una sanzione disciplinare superiore all’avvertimento);
  4. d) iscrizione all’albo degli avvocati da almeno due anni.

Infine, l’ultimo comma dell’art. 81 dpr individua precisi obblighi di aggiornamento (entro il 31 gennaio di ogni anno) e di pubblicità dell’elenco degli avvocati (l’elenco si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia).

È necessario che l’istante indichi nella domanda il difensore che intende nominare?

No, in quanto l’art. 79 dpr non fa alcun cenno a tale indicazione ed inoltre, proprio dal tenore letterale dell’art. 80, che fa espresso riferimento alla situazione di “chi è ammesso al patrocinio”, si ricava che la scelta del difensore può essere rinviata ad un momento successivo rispetto a quello di presentazione dell’istanza.

È necessario che il difensore sia iscritto nell’albo del distretto di Corte di appello in cui ha sede il giudice del procedimento?

No, dal momento che il d.p.r. citato art. 82, comma 2, si limita a stabilire che in tale caso al difensore iscritto fuori distretto “non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale”.

Sul punto, a fugare ogni dubbio, è intervenuta la l. 24 febbraio 2005, n. 25, che introducendo un apposito art. 80, comma 3, ha previsto espressamente la facoltà di nominare un difensore anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80.

La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che non osta all’ammissione al patrocinio a spese dello stato, il fatto che la relativa istanza sia presentata in udienza dal sostituto del difensore che non risulti iscritto nell’elenco speciale previsto dall’art. 81 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, purché in detto elenco sia iscritto il difensore sostituito, in quanto in caso di nomina del sostituto il titolare dell’ufficio del difensore resta sempre il soggetto originariamente nominato (cass. sez. iV, sentenza n. 90 del 6 luglio 2005, rv. 232778).

In diverse occasioni è stata messa in dubbio la legittimità costituzionale degli artt. 80 e 81 dpr che “limitano” la possibilità di scegliere un difensore tra quelli iscritti all’apposito albo speciale.

La consulta (v. da ultimo corte cost., ord. 14 dicembre 2004, n. 387; conf. corte cost., ord. 28 giugno 2002, n. 299) ha sempre dichiarato la manifesta infondatezza della questione in quanto

“posto che il legislatore, nella sua discrezionalità, può stabilire criteri relativi sia all’ambito territoriale che alle concrete modalità di esercizio della difesa tecnica, la previsione di uno speciale elenco nell’ambito del quale l’imputato possa nominare il proprio difensore risulta ragionevolmente orientata ad assicurare la migliore qualità professionale della prestazione medesima e rivela, anzi, l’esigenza di particolare dignità e qualità che deve permeare l’esercizio di una prestazione avente connotazioni e riflessi peculiari di carattere pubblicistico, senza porre alcuna concreta limitazione all’esplicazione del diritto di difesa, giacché assicura, comunque, un’ampia possibilità di scelta del difensore tra quelli iscritti”.

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Rassegna giurisprudenziale

Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, la parte istante non è obbligata ad indicare né a documentare l’iscrizione dell’avvocato nell’elenco di cui all’art. 81 DPR, trattandosi di elenco avente natura pubblica e potendo, comunque, il giudice, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del d.lgs. 1settembre 2011, n. 150, richiedere le informazioni necessarie ai fini della decisione (Cass. civ. sez. VI – 2, 7 maggio 2015, n. 9264; conf. Cass. civ. Sez. Unite, 20 gennaio 2014, n. 1012).

Il difensore che, al momento della nomina, non era iscritto all’elenco speciale degli avvocati abilitati per il patrocinio a spese dello Stato per non aver ancora maturato l’anzianità necessaria per la suddetta iscrizione, non ha diritto alla liquidazione del compenso per l’attività svolta in favore del proprio assistito ammesso al patrocinio gratuito, nemmeno nell’ipotesi in cui, in forza delle modifiche apportate alla relativa disciplina dall’art. 2 l. n. 25 del 2005, l’anzianità maturata al momento dell’assunzione dell’incarico professionale sia divenuta titolo sufficiente per l’iscrizione nel menzionato elenco, atteso che tale norma non ha efficacia retroattiva (Cass. pen. sez. IV, 4 febbraio 2009, n. 19648).

In tema di patrocinio dei non abbienti, non costituisce condizione necessaria per l’ammissione al beneficio la preliminare indicazione del difensore da nominare, né la sua iscrizione nell’albo del distretto di Corte di appello in cui ha sede il giudice del procedimento (Cass. pen. sez. IV, 14 novembre 2005, n. 138).

La nomina di un difensore iscritto nell’elenco degli avvocati ammessi ad esercitare il gratuito patrocinio non costituisce un requisito di ammissibilità della relativa istanza di ammissione ma corretta modalità di esercizio di un diritto che dalla legge risulta già riconosciuto. Ne consegue che l’inosservanza dell’obbligo di nominare il difensore fra quelli compresi negli elenchi istituiti presso i consigli dell’ordine, non può che essere sanzionata col rigetto dell’istanza di liquidazione dell’onorario e delle spese per l’attività svolta da un difensore non compreso nell’elenco (App. Napoli, ord. 31 marzo 2003).

Il presente contributo in tema di patrocinio a spese dello stato è tratto da “Guida al patrocinio a spese dello stato” scritto da Santi Bologna.

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