L’installazione di un sistema di videosorveglianza per la verifica delle modalità di smaltimento dei rifiuti viola la normativa privacy se non è stata resa l’informativa ai cittadini

      Indice

  1. I fatti
  2. La decisione del Garante

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1. I fatti

Il Garante per la protezione dei dati personali aveva ricevuto una segnalazione secondo cui la società (a partecipazione pubblica) che, fin dal marzo 2012, gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Taranto aveva installato alcune videocamere allo scopo di individuare e sanzionare eventuali comportamenti illegali nel conferimento e/o smaltimento dei rifiuti ed inoltre la stessa aveva diffuso sul proprio profilo Facebook alcuni video e immagini, raccolte proprio con il sistema di video sorveglianza, che raffiguravano alcuni soggetti identificabili.

In considerazione della segnalazione, il Garante aveva richiesto informazioni alla suddetta società, la quale aveva dichiarato che il Comune di Taranto le aveva affidato la funzione di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi in ordine allo smaltimento dei rifiuti e che, in considerazione della frequenza del fenomeno di abbandono dei rifiuti, il Comune e la stessa società avevano condiviso la volontà di installare delle telecamere (c.d.. fototrappole) nei luoghi dove avveniva con più frequenza l’abbandono dei rifiuti.

Inoltre, la società aveva inviato al Garante un modello di verbale di accertamento dell’illecito amministrativo dove si faceva riferimento al fatto che l’accertamento era avvenuto mediante immagini registrate dalla videocamera di sorveglianza mobile nonché un esempio di cartello informativo che era stato apposto nei luoghi dove erano state installate le telecamere e infine alcune delle immagini che erano state pubblicate sul profilo Facebook della società.

Infine, a fronte della richiesta del Garante, il Comune aveva dichiarato che non sussisteva alcun accordo o atto formale tra il Comune medesimo e la società di gestione del servizio di raccolta rifiuti sul trattamento dei dati personali relativo alla vigilanza attraverso il sistema di video sorveglianza di cui è causa, né che sussisteva alcuna istruzione formale dal Comune alla società circa detto trattamento dati.

Soltanto nel gennaio del 2022, la società aveva trasmesso al Garante l’accordo tra la medesima e il Comune avente ad oggetto la disciplina del trattamento dei dati personali.

In considerazione delle circostanze di cui sopra emerse durante l’istruttoria nei confronti del Comune, il Garante ha ritenuto di proseguire con il procedimento nei confronti di detto Ente pubblico e di sanzionarlo per le accertate violazioni alla normativa in materia di privacy.


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2. La decisione del Garante

Preliminarmente il Garante ha ricordato che il trattamento dei dati personali effettuato dai soggetti pubblici è lecito soltanto se necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” oppure “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”, nonché che la gestione dei rifiuti solidi urbani rientra tra le attività istituzionali affidate agli enti locali. Pertanto, nel caso di specie si è in presenza di una condizione di liceità del trattamento: senza necessità, quindi, che gli interessati debbano fornire il loro consenso al trattamento.

Nonostante che il trattamento di cui si discute fosse lecito, il Garante ha precisato che il medesimo doveva comunque essere effettuato nel rispetto di tutti gli altri principi in materia di privacy (quali, ad esempio, quello di correttezza e trasparenza).

Ebbene, dall’istruttoria svolta, il Garante ha accertato che il trattamento dei dati effettuato mediante il sistema di videosorveglianza è avvenuto in violazione dell’obbligo, posto a carico del titolare del trattamento, di rendere agli interessati una preventiva informativa.

In secondo luogo, la normativa privacy richiede che il titolare del trattamento (in questo caso il Comune) identifichi in maniera precisa i soggetti che, a diverso titolo, possono trattare i dati personali e conseguentemente individui in maniera chiara le funzioni di titolare e di responsabile del trattamento nonché dei soggetti che operano sotto la diretta responsabilità di questi.

In particolare, il rapporto tra il titolare e il responsabile del trattamento deve essere regolato attraverso un contratto o un altro atto giuridico stipulato per iscritto, il quale vincoli reciprocamente il titolare e il responsabile nonché stabilisca la durata, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati trattati e le categorie di soggetti interessati nonché gli obblighi e i diritti del titolare.

Ebbene, dall’istruttoria svolta è emerso che dal marzo 2012 fino al gennaio 2022 il Comune ha affidato alla società il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e il relativo sistema di videosorveglianza, senza tuttavia stipulare con la medesima un accordo relativo alla nomina della società quale responsabile del trattamento e la disciplina del trattamento dei dati personali. In considerazione di ciò, la società ha partecipato al trattamento dei dati di cui si discute senza che il suo ruolo fosse stato definito dal Comune titolare del trattamento.

In terzo luogo, il Garante ha evidenziato come la normativa in materia di privacy richieda lo svolgimento di una valutazione di impatto, in tutti i casi in cui il trattamento possa comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate a causa del fatto che il monitoraggio avvenga in maniera sistematica oppure del gran numero di soggetti interessati oppure per l’uso di strumenti tecnologici o soluzioni organizzative.

Ebbene, dall’istruttoria svolta, non risulta che il Comune abbia effettuato la suddetta valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

Infine, il Garante ha evidenziato come il fatto che la società abbia pubblicato sul proprio profilo facebook le immagini che erano state raccolte dal sistema di videosorveglianza, configura un trattamento diverso ed ulteriore rispetto a quello effettuato mediante l’uso delle videocamere di sorveglianza. Tale diverso e ulteriore trattamento, tuttavia, in base a quanto emerso dall’istruttoria, non è riconducibile al Comune ma alla società stessa. Pertanto la responsabilità di detto trattamento è riconducibile esclusivamente alla società (riservandosi il Garante di valutare la eventuale liceità in un autonomo provvedimento nei confronti di quest’ultima).

In considerazione di tutto quanto sopra, l’Autorità ha ritenuto che i trattamenti dati svolti dal Comune nell’ambito della gestione dei rifiuti solidi urbani non sono conformi alla normativa in materia di privacy e conseguentemente ha disposto:

  • che il comune fornisca agli interessati apposita ed idonea informativa in ordine al trattamento dei dati nelle aree videosorvegliate;
  • esegua una valutazione di impatto sulla protezione dei dati;
  • l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del Comune dell’importo di €. 150.000.

Avv. Muia’ Pier Paolo

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