L’interesse protetto nel reato di frode in commercio: una rilettura alla luce delle istanze di tutela del consumatore, soggetto acquirente di beni per uso privato

Redazione 24/10/02
di Massimiliano Dona – www.consumerlaw.it

– Introduzione
– La tutela del consumatore nel diritto penale
– L’interesse tutelato

Introduzione
La frode nell’esercizio del commercio è disciplinata a norma dell’art. 515 del codice penale che punisce “chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita”.
La fattispecie, rivolta a garantire la pubblica fiducia nei rapporti commerciali, rappresenta, insieme alla truffa (art. 640 c.p.), il fondamento della tutela penale della buona fede negoziale.
Tale bene giuridico, nella fattispecie di cui all’articolo 515 c.p., si traduce concretamente nel garantire gli interessi di tutti i protagonisti del mercato, beneficiandone sia la generalità dei consumatori (sotto il profilo dell’affidamento negoziale) sia i produttori ed i commercianti (con riguardo al leale e corretto svolgimento del mercato in termini concorrenziali).
E’ questa la ragione per cui la portata della norma andrebbe rivalutata in un’epoca, come è quella attuale, caratterizzata dalla diffusa opinione che il passaggio dal sistema economico liberista di stampo classico all’economia di mercato di massa sarebbe stato segnato dalla progressiva perdita di potere del singolo acquirente, il cui ruolo rischierebbe di divenire subalterno rispetto alle strategie di produzione, promozione e vendita delle grandi imprese.
A tale scenario si contrappone la progressiva affermazione in tutti i campi del diritto degli interessi dei consumatori, intesi come soggetti titolari di posizioni giuridiche, ormai sancite anche solennemente (legge 281 del 30 luglio 1998) alla stregua di veri e propri “diritti fondamentali”.
E tuttavia -a ben guardare- già prima che sul fronte civilistico il legislatore italiano recepisse le direttive comunitarie, alcune norme penali si ponevano a garanzia, sebbene in alcuni casi in via soltanto riflessa, del soggetto acquirente: il riferimento è a tutta quella serie di disposizioni, contenute soprattutto nella legislazione speciale, in materia di frodi e sofisticazioni.
In tal senso sembra plausibile una rilettura nella prospettiva della tutela del consumatore della fattispecie di generica frode nell’esercizio del commercio, che muova dall’individuazione del bene protetto dall’art. 515, abitualmente indicato nella pubblica fiducia, ma certamente riferibile anche alla tutela di interessi privati.

La tutela del consumatore nel diritto penale
Sebbene sia tuttora diffuso il pregiudizio di ritenere il diritto dei consumatori confinato in provvedimenti occasionali e settoriali, per lo più sul versante del diritto civile, è ormai chiaro che il complesso delle norme poste a tutela del consumatore si pone con caratteri di trasversalità, tale da condurre all’affermazione di un vero e proprio status di consumatore ([1]), meritevole di tutela in tutti i campi del diritto e dunque anche da parte della norma penale laddove (naturalmente) i diritti e gli interessi dei consumatori siano posti in pericolo o offesi da condotte caratterizzate da un alto grado di offensività.
Del resto, come detto, il legislatore, fin da epoche meno consumistiche di quella attuale, si è preoccupato di sottoporre a sanzione penale la frode sulla qualità del prodotto.
Così la normativa posta a tutela della lealtà negoziale si rinviene, oltre che nel capo VIII del codice Rocco, posto a tutela dell’economia nazionale ([2]), in numerosi altri provvedimenti destinati a regolamentare specifici settori commerciali nei quali maggiormente agevole e pericolosa è la consumazione della frode qualitativa, come -ad esempio- quello alimentare, dell’etichettatura dei prodotti, dei tessili, dei preziosi, dei cosmetici, etc.
Deve ammettersi che il quadro legislativo attuale (sul quale, peraltro, ha fortemente inciso la depenalizzazione intervenuta ad opera della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e del d. lgs. 507 del 30 dicembre 1999 ([3])), si caratterizza per una forte frammentarietà alla quale si accompagna, spesso, un accentuato tecnicismo che non agevola il consumatore né nella effettività delle garanzie né nella percezione dei propri diritti.
Logica conseguenza di tale scenario, anche in danno delle autorità preposte ai controlli, è una chiara difficoltà sul fronte dell’interpretazione delle norme e del coordinamento degli interventi che va ad aggravare quel preoccupante deficit di tutela per la generalità dei consumatori manifestatosi negli ultimi anni ed esploso -per riferirsi solo al settore alimentare- con celebri casi giunti agli “onori” delle cronache (tra i quali si ricordano il “vino al metanolo”, lo scandalo del “pollo alla diossina” ed il caso “mucca pazza”).

L’interesse tutelato
La fattispecie di “frode nell’esercizio del commercio” (art. 515 c.p.) è collocata nel titolo VIII del libro secondo del codice Rocco, intitolato ai “Delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio”, mentre nel codice Zanardelli trovava posto (art. 295) tra i “Delitti contro la fede pubblica” ([4]).
Secondo molti, l’attuale collocazione confermerebbe la ratio dell’incriminazione, volta a tutelare l’ordinato e leale svolgimento dei rapporti commerciali, garantendo l’interesse al mantenimento della fiducia negli scambi e l’esigenza di rafforzare l’ordine economico generale ([5]).
A giudizio di Antolisei il reato è “collocato nel capo concernente l’ordine economico, perché esattamente il legislatore ha ravvisato in esso nocumento all’economia nazionale. Infatti, la mancanza di quel minimum di probità e lealtà che è indispensabile nello scambio dei beni, produce sfiducia e rallentamento negli affari e, di conseguenza, ostacola lo sviluppo del commercio non solo nel mercato interno, ma anche nel campo internazionale, specie ai fini della concorrenza. Certamente il fatto, di regola, lede l’interesse patrimoniale del singolo acquirente, tuttavia non si tratta di requisito necessario” ([6]).
Aderendo a tale interpretazione, la giurisprudenza si è prevalentemente espressa individuando l’interesse tutelato in quello dello Stato al leale esercizio del commercio piuttosto che non in quello dei singoli consumatori-acquirenti ([7]).
Tuttavia, fin da epoche più risalenti, alcuni Autori hanno posto in rilievo che, nell’ambito dei reati contro la pubblica economia, l’articolo 515 sarebbe destinato ad apprestare specifica tutela al “momento in cui la ricchezza già formata passa dal produttore al consumatore” ([8]).
Così, può già argomentarsi il fondamento della tutela penale del consumatore nella stessa materialità oggettiva della fattispecie che appare incentrata sull’interesse privato dell’acquirente (e del suo patrimonio) e quindi sulla tutela dei consumatori uti singuli.
E certo non può disconoscersi che “il fatto descritto non possieda alcuna caratteristica idonea a porre in risalto l’offesa di interessi riconducibili ad una cerchia indeterminata di soggetti quali dovrebbero essere quelli protetti dalle norme ricomprese nel titolo in esame. Sembrerebbe mal collocato nell’attuale settore della parte speciale del codice e rileverebbe chiaramente il motivo che serve ad accomunarlo alla fattispecie di truffa, sollevando gli accennati problemi di delimitazione delle rispettive sfere di operatività” ([9]).
Sebbene sul punto altra autorevole dottrina abbia, invece, insistito nel sostenere la rilevanza soltanto riflessa dell’interesse privato ([10]), ad avviso di chi scrive la lettera della norma sembra prestarsi ad una lettura evolutiva che tenga conto dell’interesse del pubblico dei consumatori (traducibile nella lealtà degli scambi “al dettaglio” e nell’affidamento dei singoli acquirenti), sanzionando le violazioni del principio di buona fede contrattuale che dovrebbe informare i rapporti tra venditori e consumatori.
A tale ricostruzione sembra aderire Carlo Paterniti il quale giunge a conclusioni analoghe proprio approfondendo l’analisi della fattispecie delineata dall’articolo 515 ([11]).
Secondo l’autore la previsione di una pluralità di comportamenti si traduce nella descrizione “aperta” dell’attività di vendita al minuto della quale il legislatore coglie una serie di passaggi e situazioni, escludendo dal precetto gli acquisti all’ingrosso, così come tutte le operazioni di approvvigionamento dei mercati. Tali operazioni, infatti, non potrebbero farsi rientrare nell’ambito della “dichiarazione” o “pattuizione”, qualificati come “comportamenti di breve respiro e tali da esaurirsi in un rapporto quasi occasionale al di fuori di una stabile e complessa procedura contrattuale” ([12]).
Per altro verso la formula d’apertura dell’articolo 515 -che lo rende applicabile “qualora il fatto non costituisca più grave delitto”- confermerebbe queste riflessioni in ordine all’incidenza della norma, destinata a riflettersi sul costume, ad essere stimolo ad una maggiore correttezza negli scambi e ad un maggior rispetto dell’affidamento altrui.
A conferma di tale lettura “consumer oriented”, si possono infine aggiungere due ulteriori riflessioni riguardanti il dato testuale.
Da un lato, una indiretta conferma del fatto che la norma in esame non sia (esclusivamente) rivolta alla protezione di interessi di natura pubblicistica deriva dall’interpretazione fornita da certa giurisprudenza ([13]) che, riguardo alla modalità di esecuzione della condotta in uno “spaccio aperto al pubblico”, ammette che nella previsione rientri anche l’agricoltore o l’artigiano che esibisca in vendita prodotti del fondo o della sua attività, eseguendone la consegna a qualsiasi persona.
Nello stesso senso depone, per altro verso, l’esame dell’aggravante prevista dal secondo comma dell’articolo 515, con la quale, nello stabilire una pena di poco superiore per gli oggetti preziosi, probabilmente il legislatore ha risposto all’esigenza di disciplinare ipotesi nelle quali potrebbe verificarsi un maggior danno per il consumatore finale in relazione al maggior valore di tali beni ([14]).
Le considerazioni fin qui svolte sembrano legittimare, quindi, la configurazione di una tutela penale del consumatore. Certamente tale prospettiva era estranea all’epoca della codificazione, ma ciò non toglie che -in ragione delle argomentazioni illustrate- se ne possa offrire una rilettura: il bene della “buona fede contrattuale” sembra, infatti, poter ispirare questa nuova esegesi della norma, non potendosi dubitare del fatto che il precetto investa gli aspetti terminali dell’attività produttiva e commerciale, cioè quelli più prossimi alla vendita al dettaglio dei prodotti. ([15])
Con ciò non si vuole dimenticare l’ovvia considerazione per cui l’affidamento, oltre che rilevare nei rapporti intersubiettivi, finisce per fare da sfondo all’attività economica generale, cosicché le norme penali possono incidere su determinati settori, moralizzandoli e rendendoli maggiormente affidabili, riuscendo anche nella più ampia tutela dell’interesse generale.

NOTE AL TESTO:

[1] Sulla configurabilità di un vero e proprio status di consumatore si è espresso con particolare efficacia Alpa G. (Il diritto dei consumatori, Roma-Bari 1999) sostenendo che l’ampiezza e la genericità dei riferimenti contenuti nei Trattati comunitari, riletti alla luce dell’intervento operato dalla legge 281/1998, sembrerebbero condurre a concludere per l’effettiva esistenza di uno “statuto del consumatore”, intendendosi per tale l’attribuzione di una serie di situazioni giuridiche soggettive individuate dalle norme indicate.
[2] Si noti che una certa dottrina ha evidenziato in modo critico come l’impostazione della disciplina codicistica risenta della matrice ideologica e culturale dalla quale scaturisce: la lettura degli articoli 515, 516, 517 indicherebbe, infatti, l’interesse del legislatore per la tutela dell’ordine economico astrattamente considerato, trascurando -almeno apparentemente- la tutela di interessi privati, quali quelli dei consumatori e dei concorrenti.
[3] Riguardo alla retrocessione ad illecito amministrativo sono state avanzate legittime perplessità osservando che “accanto a trasgressioni che molto marginalmente ponevano in pericolo un’ortodossa e ‘sana’ condizione qualitativa dei prodotti alimentari e che, pertanto, solo un esasperato ricorso allo strumento penale aveva in passato -inopportunamente- suggerito di elevare al rango di illecito penale, orbene accanto a questi illeciti, che opportunamente si degradavano, subivano la stessa sorte altri (per tutti ricordiamo le disposizioni contenute nella legge n. 192 del 2 maggio 1977, che riguardano il commercio dei molluschi), che invece avevano il solo peccato di origine di non essere stati varati con sanzioni adeguate alla loro importanza igienico sanitaria (…). Cosicché dobbiamo registrare un generale passo indietro nel rigore normativo per il settore della tutela qualitativa degli alimenti, che abbisognava piuttosto di migliore sistemazione organica e coerenza di sanzioni” (Correra C. La difesa del consumatore dalle frodi in commercio, Milano 2002, pag. 268).
[4] L’art. 295 del codice del 1889 proveniva, a sua volta, dall’art. 392 del codice penale sardo-italiano del 1859.
[5] In tal senso si esprime la Relazione ministeriale sul Progetto del codice penale, vol. II, pag. 301.
[6] Antolisei F., Manuale di diritto penale, parte speciale, vol. II, Milano 2000, pag. 170.
[7] Cass., 7 marzo 1984, Casavecchia, Giust. pen. 1984, II, 385; Cass., 18 marzo 1981, Topazzini, Riv. pen. 1982, 371.
[8] Berenini A., Delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, in Trattato di diritto penale, a cura di E. Florian, Milano, 1937, pagg. 24 e 198. Nello stesso senso Bellavista G., La tutela penale dell’economia corporativa, Roma 1936, pag. 182, che pone il reato tra i delitti “contro il consumo della ricchezza”.
[9] Mazzacuva N., Delitti contro l’industria e il commercio, in AA. VV., Diritto penale lineamenti di parte speciale, Bologna 1998, pag. 258.
[10] Manzini V., Trattato di diritto penale italiano, VII, Torino 1963, pag. 202 (edizione aggiornata a cura di P. Nuvolone e G. D. Pisapia).
[11] Paterniti C., Industria e commercio, delitti contro, in Enc. giur. Treccani, vol. XVI, Roma 1989, pag. 3.
[12] Paterniti C., Industria e commercio, delitti contro, cit., pag. 3
[13] Cass. 3 ottobre 1972, in Mass. pen. 11973, n. 1995.
[14] Per dovere di obbiettività non può tacersi che la procedibilità d’ufficio del delitto ex art. 515 c.p. rappresenta un dato testuale apparentemente incompatibile con la configurazione di una fattispecie posta a tutela di interessi privati.
[15] Non sarebbe giusto tacere sull’orientamento della giurisprudenza che ha quasi sempre ritenuto di attestarsi su posizioni più tradizionali, frutto di un approccio sistematico al capo VIII del codice, cogliendo solo occasionalmente l’opportunità di porre l’accento sulla pubblica fede e sul rapporto fiduciario tra venditore e consumatore (Cass., 23 ottobre 1950 in Giust. pen., 1951, II, 155, 136; Cass., 18 gennaio 1983, Mastromauro, CED Cass., n. 159223, nella quale si rinviene una particolare attenzione all’interesse del consumatore, desumendone l’assunto della competenza del Giudice del luogo di vendita e non di produzione del prodotto).

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