L’interesse pubblico alla notizia prevale sul diritto all’oblio

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Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali n. 304 del 16 maggio 2018

riferimenti normativi: artt. 7, 8, 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali;

Fatto

Il Garante per la protezione dei dati personali era stato chiamato a decidere su un ricorso presantato da un parroco contro un’importante Società che gestisce un motore di ricerca internet, per aver essa causato un pregiudizio alla reputazione personale dello stesso attraverso la perdurante diffusione di informazioni legate ad una vicenda giudiziaria che lo aveva visto coinvolto.

In particolare il ricorrente si era rivolto al Garante per chiedere la rimozione dai risultati di ricerca in associazione al proprio nome e cognome di cinque indirizzi internet che rimandavano ad altrettanti articoli giornalistici aventi ad oggetto la vicenda penale a lui riferita. Gli articoli in oggetto diffondevano informazioni circa il suo coinvolgimento in un’indagine penale risalente al 2013 per violenza sessuale conclusasi l’anno successivo con una pronuncia di archiviazione del procedimento penale attivato a suo carico.

Il ricorrente aveva motivato al Garante la richiesta di rimozione degli indirizzi internet sostenendo che la magistratura aveva riconosciuto l’irrilevanza penale dei fatti a lui addebitati e che la perdurante reperibilità in rete dei contenuti relativi alla vicenda aveva contribuito a realizzare una gogna mediatica idonea a danneggiare a tempo indeterminato la sua professionalità oltre che precludergli la serena prosecuzione dell’esercizio della propria azione magistrale, pastorale e di docenza biblica.

Viste le richieste avanzate dal ricorrente, il Garante aveva chiesto alla Società titolare del trattamento dei dati personali alcune precisazioni, alle quali essa aveva dato riscontro precisando che in riferimento a due degli indirizzi internet a cui si faceva riferimento nel ricorso aveva già provveduto ad adottare tutte le misure manuali volte ad impedire il reperimento in associazione al suo nome, poiché all’interno della pagina non era rinvenibile né il nome né il cognome dell’interessato.

Con riguardo invece ai restanti indirizzi internet, la Società riteneva non accoglibile la richiesta di rimozione di questi in quanto non risultava sussistente l’elemento del trascorrere del tempo, costitutivo del diritto all’oblio, trattandosi di fatti risalenti al 2013, e come tali dovevano considerarsi di attuale interesse pubblico tenuto conto del ruolo da questo ancora oggi ricoperto e connessi a condotte di molestie ai danni di un fedele.

I fatti oggetto dell’inchiesta giudiziaria, seppur ritenuti dal giudice non integranti gli estremi del reato di violenza sessuale, corrispondono – come sostenuto dal magistrato – ad una condotta impropria tenuta dal ricorrente in occasione dell’esercizio della sua funzione, rendendo con ciò evidente la necessità di tutelare tramite la conosciilità della notizia, la collettività di riferimento.

La decisione del Garante

Il Garante, valutate le risultanze istruttorie, ha ritenuto di non accogliere le richieste di rimozione degli indirizzi internet proposte dal ricorrente, rigettando dunque il ricorso.

In particolare in riferimento a due degli indirizzi internet citati nel ricorso il Garante si è espresso con una pronuncia di non luogo a procedere in quanto la Società aveva provveduto ad adottare misure manuali di deindicizzazione, cioè impedire che il contenuto venisse trovato tramite motori di ricerca esterni, non tramite quello interno del servizio stesso.

Mentre in relazione ai restanti indirizzi internet il Garante aveva evidenziato la sussistenza dell’interesse pubblico della notizia in questi contenuta non solo perché ancora recente ma anche per la rilevanza della vicenda, tenuto conto del ruolo ricoperto dal ricorrente e della manifesta connessione con esso dei fatti avvenuti. Questi, infatti, erano considerati idonei a suscitare l’attenzione della collettività con specifico riguardo alla comunità religiosa di riferimento, che tramite la conoscenza di tali informazioni, veniva posta nella condizione di sviluppare un pensiero critico sulla vicenda.

Avv. Muia’ Pier Paolo

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