La dichiarazione dell’evento morte mediante note scritte
Un Condominio agisce la giustizia verso il proprio ex amministratore, per ottenerne la condanna al pagamento di oltre 60mila euro a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, deducendosi, tra l’altro, condotte di appropriazione di denaro dal conto corrente condominiale. La domanda era stata accolta dal Tribunale, in appello veniva disposto lo svolgimento dell’udienza di precisazione delle conclusioni mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte e, nelle note scritte depositate dal legale del convenuto, veniva dichiarato che era sopravvenuta la morte del proprio assistito. All’udienza successiva alla trattazione scritta la Corte d’appello riservava la causa per la decisione. Con istanza il difensore dell’appellante chiedeva la revoca della precedente ordinanza e la dichiarazione di interruzione del processo per la morte del convenuto, quindi, la Corte d’appello dichiarava interrotto il processo. Con ricorso le eredi riassunsero il giudizio e, all’udienza di prosecuzione la causa venne riservata per la decisione e la Corte d’appello dichiarò l’estinzione del processo, considerando che la morte era stata dichiarata dal suo difensore con le note scritte, sicché, acquisita da tale data la conoscenza legale dell’evento per tutte le parti, risultava tardiva, rispetto al termine ex art. 305 c.p.c., la prosecuzione operata dalle eredi dell’appellante.
La giurisprudenza sulla decorrenza del termine per la riassunzione
Il ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile, in quanto la sentenza impugnata ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza la questione di diritto inerente alla decorrenza del termine per la prosecuzione o riassunzione del processo a seguito di interruzione per morte della parte costituita. Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, nell’ipotesi di morte o perdita della capacità della parte costituita, la dichiarazione dell’evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita da esso al difensore della controparte, ex artt. 170 e 300 c.p.c. (nella specie, mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell’ambito dello svolgimento di udienza in attuazione delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica), decorrendo il termine di tre mesi ex art. 305 c.p.c. per la prosecuzione o riassunzione da tale data, nella quale si realizza la conoscenza legale dell’evento interruttivo, e non da quella della successiva formale dichiarazione di interruzione del processo, avente natura meramente ricognitiva, senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti. Dichiarata dal procuratore la morte della parte costituita, si determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, con conseguente nullità degli atti compiuti prima che sia stata dichiarata l’interruzione del processo.
Effetti dello svolgimento dell’udienza in forma cartolare
Lo svolgimento dell’udienza in forma cartolare, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, nelle modalità previste dalle disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica, non esclude (al contrario di quanto si assume nella memoria delle eredi) la configurabilità della dichiarazione che, ex art. 300 c.p.c., comporta l’interruzione del processo, ove sia finalizzata al conseguimento di tale effetto.
Il principio di diritto
L’evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza – nella specie, mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell’ambito dello svolgimento dell’udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 -, produce, ai sensi dell’art. 300, comma 2, c.p.c., l’effetto automatico dell’interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall’art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcun rilievo, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell’intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva.
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