- Normativa di riferimento
- Il creditore privo di titolo esecutivo e il sub procedimento di verifica dei crediti
- I principi enunciati dalla Cassazione Civile con sentenza n. 15996/2022
1. Normativa di riferimento
L’art. 499 cpc disciplina l’intervento in una procedura esecutiva instaurata da altro creditore[1].
Questa norma è espressione del principio di par condicio creditorum di cui all’art. 2741 c.c. secondo il quale tutti i creditori hanno uguale diritto di potersi soddisfare sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.
La norma in esame è stata profondamente modificata dal D.L. n. 35/2005 convertito con modificazioni nella L. 80/2005 come modificato dalla L. n. 263/2005 art. 1 comma 3 lett. c. Prima della riforma potevano intervenire nell’esecuzione tutti i creditori sia quelli titolati sia quelli non titolati, privilegiati e non privilegiati.
Nell’attuale previsione normativa, a seguito della definitiva formulazione della L. n. 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006, sono legittimati ad intervenire:
- i creditori che vantano un credito risultante da titolo esecutivo;
- i creditori che al momento del pignoramento avevano eseguito sui beni pignorati un sequestro, un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri;
- coloro che al momento del pignoramento erano creditori di una somma di denaro risultante dalle scritture contabili obbligatorie. Questa categoria di creditori, tuttavia, per partecipare alla distribuzione, dovranno vedere riconosciuto il proprio credito dal debitore o dovranno munirsi di titolo esecutivo.
L’intervento si propone con ricorso da presentarsi entro l’udienza di vendita o di assegnazione e deve contenere:
- l’indicazione del credito e del titolo da cui deriva il credito;
- la domanda di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata;
- la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. In mancanza di indicazione ogni atto verrà depositato in cancelleria.
- L’atto di intervento deve essere sottoscritto da un legale e non dalla parte personalmente, pena inesistenza del ricorso[2].
Anche al creditore procedente è consentito di depositare un intervento se è in possesso dei requisiti occorrenti. Può infatti accadere che dopo l’instaurazione del processo esecutivo intenda fare valere nei confronti del debitore un ulteriore credito.
Nella prassi, per portare un esempio concreto, può succedere che il creditore procedente abbia agito in via esecutiva dopo avere ottenuto titolo esecutivo sulla base di un credito riguardante oneri condominiali scaduti al tempo del deposito del decreto ingiuntivo ma che, nel frattempo, siano scaduti ulteriori oneri condominiali. In questo caso il creditore procedente depositerà un intervento nella procedura da lui stesso instaurata per il credito maturato successivamente[3].
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2. Il creditore privo di titolo esecutivo e il sub procedimento di verifica dei crediti
L’intervento del creditore non munito di titolo esecutivo è previsto dal comma 3 dell’articolo in esame.
Il creditore che interviene privo di titolo esecutivo ha degli incombenti da seguire: innanzitutto deve notificare al debitore, entro dieci giorni dal deposito dell’intervento, copia del ricorso nonché dell’estratto autentico notarile delle scritture contabili attestante il credito per cui interviene.
Il termine di dieci giorni non ha natura perentoria.
Il credito risultante da scritture contabili e non munito di titolo esecutivo deve, a pena di inammissibilità, venire accompagnato dalla produzione dell’estratto autentico delle scritture.
Il comma 5 dell’art. 499 cpc dispone che in presenza di intervento di creditore non munito di titolo esecutivo venga fissata dal giudice un’udienza nella quale il debitore possa prendere posizione sul credito in oggetto, riconoscendolo, in tutto o parzialmente, oppure disconoscendolo.
L’udienza di cui al comma 5 viene fissata con la medesima ordinanza con cui viene disposta l’udienza di vendita, ma si tratta di due udienza distinte.
Alla predetta udienza (che il giudice deve fissare entro 60 giorni dall’ordinanza), può succedere:
- che il debitore riconosca in tutto o in parte il credito fatto valere dal creditore intervenuto non munito di titolo. In questo caso il credito verrà ammesso al riparto;
- che il debitore disconosca il credito fatto valere dal creditore intervenuto non munito di titolo. Il questo caso il creditore potrà chiedere l’accantonamento delle somme che gli spetterebbero nella distribuzione ai sensi dell’art. 510 cpc, previa dimostrazione di avere intrapreso un’azione volta ad ottenere il titolo esecutivo, entro 30 giorni successivi all’udienza.
3. I principi enunciati dalla Cassazione Civile con sentenza n. 15996/2022
Recentemente, nel maggio 2022, la Cassazione Civile si è pronunciata su un caso riguardante la contestazione, da parte di un creditore concorrente, dell’intervento di altro creditore avente diritto di prelazione risultante da pubblici registri ma non munito di titolo nonché intervenuto senza il rispetto delle forme di cui all’art. 499 cpc. In questa occasione la Suprema Corte con la sentenza n. 15996/2022 a cui si rimanda la lettura integrale, ha formulato diversi principi di diritto che di seguito si riportano:
- “Il creditore che, al momento del pignoramento, ha un diritto di prelazione risultante da pubblici registri (nella specie, ipoteca iscritta contro gli esecutati) può intervenire nel processo di espropriazione forzata anche se non munito di titolo esecutivo, senza che siano necessari il deposito e la notifica dell’estratto autentico notarile delle scritture contabili (adempimenti invece previsti per i creditori sine titulo titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili ex 2214 cod. civ)”;
- “Il sub procedimento di verifica dei crediti dei creditori intervenuti senza titolo esecutivo – che è disciplinato dall’ 499 commi 5 e 6, cod. proc. civ. e trova un antecedente adempimento nell’onere di notifica dell’atto di intervento – costituisce requisito per l’accesso dei predetti creditori alla distribuzione del ricavato e presidia un interesse pubblico processuale alla regolarità e celerità della ripartizione, sicché spetta ex officio al giudice, con ordinanza con cui è disposta la vendita o l’assegnazione, fissare un’apposita e distinta udienza per la comparizione del debitore e dei creditori intervenuti sine titulo, disponendone la notifica a cura di una delle parti”;
- “Se il giudice dell’esecuzione omette di fissare l’udienza prevista dall’art. 499 commi 5 e 6 cod. proc. civ., è onere del creditore interessato avanzare tempestivamente istanza per la sua fissazione, affinché l’udienza si svolga durante la fase liquidativa del processo esecutivo; ne consegue che, una volta iniziata la fase distributiva, non possono essere accolte né la richiesta volta alla fissazione dell’udienza di verifica dei crediti, né quella volta alla rimessione in termini del creditore rimasto inerte”;
- “La contestazione della ritualità dell’intervento per credito carente di qualsiasi titolo e per mancanza anche di presupposti surrogatori dell’art. 499 cod. proc. civ. integra una controversia distributiva e può essere proposta dal creditore concorrente quando, ai fini della distribuzione della somma ricavata, sia stato considerato pure l’intervento non titolato od equiparato”[4];
- In caso di intervento nell’esecuzione immobiliare di un creditore privo di titolo esecutivo, ma avente una garanzia ipotecaria prestata dall’esecutato per il debito di un soggetto estraneo al processo esecutivo, all’udienza ex art. 499, commi 5 e 6, cod. proc. civ. del subprocedimento di verifica dei crediti devono essere convocati sia l’esecutato, sia il debitore principale, il quale è legittimato ad esercitare il potere processuale di dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi sine titulo egli intenda riconoscere, in tutto o in parte, o, alternativamente, disconoscere”.
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Note
[1] Art. 499 cpc Intervento
Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile.
Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli articolo 530, 552 e 569, deve contenere l’indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. Se l’intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l’estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.
Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell’esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell’estratto autentico notarile attestante il credito se l’intervento nell’esecuzione ha luogo in forza di essa.
Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione, l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l’estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.
Con l’ordinanza con cui è disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a se’ del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell’ordinanza e la data fissata per l’udienza non possono decorrere più di sessanta giorni.
All’udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest’ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell’esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l’intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell’articolo 510, terzo comma, all’accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all’udienza di cui al presente comma, l’azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo.
[2] Secondo giurisprudenza ormai consolidata, tale vizio è rilevabile d’ufficio dal giudice e sollevabile mediante opposizione agli atti esecutivi (Cass. Civ. n. 6603/1984).
[3] “Per richiedere, in sede esecutiva, i ratei di credito successivi a quelli quantificati nel precetto, e basati sul medesimo titolo, non è necessario, per il creditore, intimare un ulteriore precetto, potendo tener luogo di un formale atto di intervento, ove tanto non leda i diritti del debitore o di altri eventuali creditori, la menzione di detti ratei nella c.d. nota di precisazione del credito, depositata ai fini dell’ordinanza determinativa delle somme necessarie per la conversione” (Cass. Civ. n. 22645/2012).
[4] Il principio riprende la sentenza n. 7107/2015 la quale si era già pronunciata sul punto in maniera conforme: “in materia di espropriazione forzata, la contestazione da parte del creditore procedente – o di quello intervenuto in base a titolo esecutivo, ovvero in forza dei presupposti processuali speciali di cui alla seconda parte del primo comma dell’art. 499 cod. proc. civ. – circa la ritualità, per carenza dei presupposti di ammissibilità, dell’intervento di altro creditore, non rientrante nelle categorie testé indicate, dà luogo, sempre che una lite siffatta non sia insorta in precedenza ad impulso di altri tra i soggetti del processo esecutivo, ad una controversia in sede distributiva non soggetta al termine ex art. 617 cod. proc. civ., potendo, pertanto, essere instaurata dalla data del dispiegamento dell’intervento o da quella di conoscenza dello stesso”.
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