Liquidazione coatta amministrativa

Rovere Enzo 17/02/11
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La legge fallimentare prevede una speciale procedura concorsuale, la “liquidazione coatta amministrativa”, per particolari categorie di imprese per le quali lo Stato è direttamente impegnato, o per l’interesse nazionale di esse, il cui dissesto causa notevoli ripercussioni (vedi anche il decreto legge 5/6/1986 nr. 233).

 

Articolo 2

Liquidazione coatta amministrativa e fallimento

   La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l’autorità competente a disporla.

   Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.

   Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento, si osservano le disposizioni dell’articolo 196.

 

Articolo 3

(della nuova legge fallimentare)

Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo

Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell’articolo 195.

La liquidazione coatta amministrativa è, sempre disposta dalla Pubblica Amministrazione, con l’accertamento dello stato di insolvenza e con decreto che deve essere pubblicato integralmente nella “Gazzetta Ufficiale” entro 10 giorni dalla sua emanazione, e comunicato per l’iscrizione all’Ufficio del Registro delle Imprese. Tale provvedimento è impugnabile davanti all’autorità giurisdizionale amministrativa.

Si applica:

  • alle imprese di assicurazione (D.Lgs. 7 settembre 2005, nr. 209)

  • alle banche (T.U. 1 settembre 1993, nr.385)

  • alle società cooperative (art. 2544 e 2545, terdecies, del codice civile);

  • agli istituti per le case popolari (R.D. 28/4/1938 n.1165);

  • ai consorzi obbligatori (art. 2619 del codice civile);

  • alle società fiduciarie e di revisione (legge 1/8/1986 n.430).

Mentre per il fallimento l’unico presupposto oggettivo è lo stato di insolvenza, per la liquidazione coatta amministrativa possono essere previsti anche altri elementi, che sono:

  • violazioni di norme o di atti amministrativi che comportino irregolare funzionamento dell’impresa (per esempio, esercizio dell’impresa senza autorizzazione, o inosservanza degli obblighi e delle direttive imposte, o mancata costituzione di garanzie, eccetera);

  • motivi di pubblico interesse che, a giudizio insindacabile della Pubblica Autorità, impongano la soppressione dell’ente.

  • Lo stato di insolvenza.

Viene, quindi, nominato un commissario liquidatore, l’autorità di vigilanza ed il comitato di sorveglianza.

 

Il commissario liquidatore

Il commissario liquidatore è organo individuale o collettivo. Infatti, di norma è un soggetto singolo, ma nelle imprese di maggiore rilievo le funzioni di liquidatore possono essere affidate a tre membri, che deliberano a maggioranza ed esercitano congiuntamente i poteri di rappresentanza.

Il commissario liquidatore è un pubblico ufficiale, ed ha funzioni e poteri analoghi a quelli del curatore fallimentare.

Il commissario agisce sotto le direttive ed il controllo dell’autorità amministrativa di vigilanza, che ne autorizza gli atti di straordinaria amministrazione. Risponde del suo operato alla suddetta autorità, che può revocarlo.

In sostanza, il liquidatore:

  • forma l’elenco dei creditori ammessi

  • liquida l’attivo

  • riparte il ricavato dell’attivo fra i creditori

  • dichiara chiusa la procedura

 

L’autorità di vigilanza

Esercita le stesse funzioni del giudice delegato e del tribunale nel fallimento, salvo quelle affidate al commissario,

ed in particolare:

  • può proporre al tribunale la dichiarazione dello stato di insolvenza

  • nomina e revoca il commissario liquidatore

  • autorizza il liquidatore a compiere gli atti, per i quali è richiesta l’autorizzazione

  • fissa le direttive alle quali deve attenersi il commissario

  • sovraintende alle operazioni di liquidazione

 

Il comitato di sorveglianza

Il comitato di sorveglianza, formato da tre o cinque membri, scelte tra persone esperte nel ramo di attività esercitata dall’impresa, che siano possibilmente anche creditori, è organo consultivo. Nel caso di liquidazione di società cooperative, tale organo è facoltativo. Ricordiamo, infine, che i pareri del comitato, anche quando sono obbligatori, non sono vincolanti.

Articolo 196

(della nuova legge fallimentare)

Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa

Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

Regola generale è, quindi, che la liquidazione coatta amministrativa esclude il fallimento. Vi sono, tuttavia, imprese per le quali le varie leggi speciali prevedono anche la possibilità, accanto alla liquidazione coatta, del fallimento; in tal caso vale il cosiddetto principio di prevenzione, e cioè la regola che fra i due istituti prevale quello che sia stato richiesto per primo. L’apertura della liquidazione coatta preclude quindi la dichiarazione di fallimento, e questa preclude la prima.

Infine, l’imprenditore messo in liquidazione coatta amministrativa, non è sottoposto all’obbligo di comunicare la propria residenza, come avviene invece nel fallimento (vedi articolo 49 della nuova legge fallimentare).

Non si applicano nemmeno, ai soggetti sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, le incapacità personali di diritto pubblico, che colpiscono invece il fallito (ad esempio la funzione di tutore o di curatore).

 

Effetti patrimoniali della liquidazione

Quando scatta la liquidazione, vengono sospese, per le società e le persone giuridiche, le funzioni dell’assemblea e degli organi di amministrazione e di controllo, fatta eccezione per la proposta di concordato.

Diventano, poi, compiti del commissario liquidatore la disponibilità e l’amministrazione dei beni.

Gli atti ed i pagamenti, posti in essere dal debitore successivamente alla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, sono inefficaci.

 

Effetti processuali della liquidazione

Rimangono automaticamente bloccate le azioni esecutive e cautelari individuali (salvo qualche rara eccezione, ad esempio, per le cooperative o per gli istituti di credito fondiario).

Nelle controversie relative ai rapporti di diritto patrimoniale dell’impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore; ma l’ente, assoggettato alla liquidazione coatta, ha la facoltà di intervenire nei giudizi dai quali può dipendere una imputazione di bancarotta, o nei casi previsti espressamente dalla legge.

riassumendo

 

IL PROCEDIMENTO

Le fasi essenziali della liquidazione coatta amministrativa sono, dunque, le seguenti:

accertamento del passivo

viene compiuto dal commissario liquidatore sulla base delle scritture contabili e dei documenti dell’impresa. Se sorgono controversie, la loro risoluzione è rimessa al tribunale, nelle forme stabilite per le opposizioni e le impugnazioni dei creditori in sede di fallimento.

Il decreto legislativo 12/9/2007 nr. 169 prevede, infatti, che alle impugnazioni, alle domande tardive ed alle domande di rivendica e restituzione si applichi la disciplina del fallimento, sostituendo al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore (artt. 98, 99, 101 e 103 della legge fallimentare).

In tali circostanze, si può notare, pertanto, una fase giurisdizionale che si inserisce nella fase amministrativa di accertamento del passivo. Tutto ciò è stato previsto per fornire maggiore tutela ai creditori ed allo stesso debitore.

liquidazione dell’attivo

spetta al commissario liquidatore. Se, però, si vendono immobili o tutti i mobili in blocco, è indispensabile il parere favorevole del comitato di sorveglianza e l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza.

riparto finale del ricavato

avviene nei modi stabiliti dalla legge fallimentare. Sono ammessi anche i riparti parziali.

Rovere Enzo

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