Le tabelle milanesi, per il risarcimento del danno non patrimoniale, devono essere applicate su tutto il territorio nazionale: è questo, in sintesi, il contenuto della sentenza del 7 giugno 2011 n. 12408 estesa dalla terza sezione civile della Corte di cassazione.
I valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano “costituiranno d’ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi equo, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l’entità”.
Secondo i giudici di Piazza Cavour, dunque, poiché l’equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico- fisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.
La Corte ha, tuttavia, chiarito che l’aver assunto la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della liquidazione equitativa del danno non comporterà automaticamente «la ricorribilità in Cassazione, per violazione di legge, delle sentenze di appello che abbiano liquidato il danno in base a diverse tabelle per il solo fatto che non sia stata applicata la tabella di Milano e che la liquidazione sarebbe stata di maggiore entità se fosse stata effettuata sulla base dei valori da quella indicati. Perché il ricorso non sia dichiarato inammissibile per la novità della questione posta, non sarà sufficiente che in appello sia stata prospettata l’inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorrerà che il ricorrente si sia specificamente doluto in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano. La violazione della regola iuris potrà essere fatta valere in sede di legittimità ex art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto la questione sia stata specificamente posta nel giudizio di merito”. (Biancamaria Consales)
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento