La vicenda
Nell’ambito di un procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. il Tribunale di Padova nominava un ingegnere quale CTU e con successivo provvedimento lo autorizzava ad avvalersi di un ausiliario.
Depositata l’ATP e l’istanza dell’ausiliario di liquidazione compenso contenente la richiesta di aumento del compenso massimo nella misura dell’80% in ragione della “eccezionale importanza, complessità e difficoltà della prestazione, ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. 30.04.2002, n. 115”, venivano liquidati al CTU euro 24.858,53 (di cui:- euro 17.733,13 per onorari;- euro 7.125,40 per spese;- oltre accessori).
Il ricorrente proponeva opposizione ex 170 del D.P.R. n.115/2002 T.U. materia di spese di giustizia nonché ex art. 15, comma 2, d.lgs 150 del 2011 in quanto riteneva il provvedimento di liquidazione del compenso dell’ausiliare del Giudice non adeguatamente motivato sulla maggiorazione dell’80% dei massini tariffari applicati nonché sulla liquidazione delle spese dell’Ausiliario.
Motivi di interesse della decisione Decisione
Il Giudice dell’opposizione corretta la determinazione del valore della controversia fatta dal CTU in € 1.305.000,00, che rappresenta il primo parametro di quantificazione del compenso, ai sensi degli artt.1 e 11 del D.M.30.5.2002, considerato che lo stesso ricorrente ha ammesso di averlo ritenuto indeterminabile
Tuttavia secondo il Tribunale appare plausibile che la controversia di merito sottesa all’accertamento preventivo sia un’azione risarcitoria di valore non inferiore a quello del danno stimato dallo stesso CTU e non contestato dal ricorrente, di €.1.305.000,00, valore che, come ben evidenziato dal CTU, comunque eccede il limite massimo della tariffa (€.516.456,9) e comporta un onorario non superiore, ma neppure inferiore, a quello indicato nella tabella del punto 2 dell’istanza di liquidazione.
Altrettanto corretto ad avviso del Tribunale di Padova è il riferimento fatto dal CTU al valore dell’importo a base della gara d’appalto, atteso che, come affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass.26/8/2015, n.17140) in tema di determinazione del compenso professionale per consulenza tecnica d’ufficio in campo edilizio, cui è assimilabile l’opera idraulica in questione, ai fini del disposto dell’art.11 cit., “il valore della controversia costituisce la base legale di calcolo e non si identifica nel valore economico accertato nella ctu bensì in quello esaminato e valutato dal CTU: così, il compenso è determinabile dalle valutazioni complessivamente considerate dal CTU medesimo” e nella specie il CTU, almeno con riferimento ad alcune caratteristiche dell’opera, ha dovuto esaminarla e valutarla nella sua interezza .
Nella decisione segnalata trova conferma altresì la legittimità della maggiorazione ex art.52 del DPR 115/02[1] , ritenendo sussistere i presupposti di importanza e difficoltà, eccezionali o comunque maggiori di quelli giustificativi del riconoscimento dell’onorario massimo di tariffa, …considerato che in via generale, la complessità ben può riguardare anche i soli aspetti tecnico-scientifici dell’accertamento, che eventualmente richiedano un impegno importante di studio, a prescindere dal valore della controversia e dalla corposità degli atti, anche in considerazione del fatto che molti compensi tabellari sono fissi e non rapportati al valore della controversia, e comunque nella specie, per le ragioni suindicate, anche il valore della controversia è certamente molto elevato, così come corposi sono stati gli atti ed i documenti esaminati.
A ciò deve aggiungersi -sempre secondo il Tribunale di Padova-, ….che gli elementi di importanza, complessità e difficoltà sono stati correttamente individuati dal CTU e riconosciuti dal giudice della liquidazione, attraverso un incremento dell’onorario massimo del 80%, sotto il profilo della vastità dell’impianto considerato (non esclusa dal fatto che l’ispezione abbia riguardato singole parti), dalla pluralità di fattori lesivi considerati (idraulici, geotecnici e di struttura e composizione dei materiali), dalla necessità di indagini scientifiche su materiale bibliografico consistente, dal disagio incontrato per esaminare l’impianto (accesso a scavi, esame del materiale in sito e ispezioni all’interno di condotte), elementi che sono evincibili dai documenti in atti (elaborato peritale, verbali di riunione, comunicazioni e fotografie).
L’opponente censurava altresì il decreto di liquidazione nella parte in cui ha riconosciuto al CTU il rimborso della spesa di 6.000,00 € anticipata dallo stesso CTU al suo ausiliario[2] , poiché questi avrebbe svolto un’ attività in tutto e per tutto uguale a quella svolta dal CTU.
In realtà l’attività e le competenze specifiche dell’ausiliario sono state per alcuni aspetti di indispensabile supporto al CTU esplicandosi :
-nell’esame degli aspetti attuativi e nel contenzioso degli appalti pubblici;
–nella comprensione della dinamica e degli effetti di formazione delle bolle d’aria in condotte in pressione, fattore considerato essere quanto meno una concausa delle rotture nella rete, nella cui progettazione si è trascurata una delle raccomandazioni espresse nei testi di idraulica pratica;
-nella ricerca bibliografica attinente ai fenomeni transeunti delle bolle, in testi di vari autori stranieri, tutti in lingua inglese, con frequente uso di termini scientifico-tecnici, noti solo agli addetti ai lavori, la cui conoscenza, necessaria alla ricerca ed alla comprensione, non è capacità dovuta dal CTU;
-una volta estratti e tradotti gli articoli dall’ausiliario, questi sono stati attentamente studiati dal CTU per continuare la ricerca delle cause dei danni;
-nella progettazione e direzione non tanto di reti irrigue, ma di opere ad esse complementari, come le stazioni di pompaggio e le relative componenti elettromeccaniche, che sono state ben considerate nella ricerca eziologica, ma che esulano dall’idraulica generale.
Ad avviso del giudice del reclamo invece …. l’attività svolta dal predetto ausiliario, se si esclude quella di affiancamento nei sopralluoghi, nei quali può ravvisarsi la reale strumentalità del suo operato alle prestazioni del CTU, è consistita nell’ausilio al CTU nel compimento delle operazioni che formano oggetto del suo incarico, che egli ha indicato come da lui compiute e per le quali è stato riconosciuto in suo favore l’onorario di cui sopra, e dunque non un’attività necessariamente strumentale ma sostitutiva di quella del CTU e sovrapponibile ad essa, con la conseguenza ….che il compenso all’operatore ausiliario può essere riconosciuto limitatamente alla quota di 1/3 dell’intero (pari ad €.2.000,00) per le sole operazioni strumentali relative ai sopralluoghi, essendo la restante attività ausiliaria già compresa nel compenso maggiorato riconosciuto al CTU, ai sensi dell’art.29 del DM 30.5.2002[3].
Il Tribunale patavino ritiene altresì che la quantificazione dei rimborsi chilometrici operata dal CTU sia conforme all’art 8 della l.417/1978 intitolata adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, che li quantifica in 1/5 del prezzo della benzina al litro, ovvero 0,35€ al km., invece che 0,70€ come calcolato dal ctu, che –evidentemente-, non è un dipendente pubblico.
A nostro avviso tale capo della decisione non è condivisibile sotto un triplice aspetto
– il CTU non è un dipendente pubblico;
– la normativa per il rimborso per i dipendenti della P.A. considera solo il costo di 1/5 della benzina (0,32 €/km), ma non la spesa generale dell’auto come il costo per l’usura veicolo, ammortamento, assicurazione ecc.);
– infine risulta contraria alle disposizioni dell’Agenzia Entrate (Circolare n. 326/E del 1997 dell’Agenzia delle Entrate).
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Note
[1] La Suprema Corte in ordine all’aumento fino al 100% dell’onorario chiesto dal CTU ha statuito che può essere concesso dal Giudice anche in via autonoma a prescindere dalla richiesta dell’ausiliario: “La possibilità di aumentare fino al doppio il compenso liquidato al CTU, prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52 costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice che lo esercita mediante prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione. L’esercizio di siffatto potere, se congruamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità.” (così Cassazione 18.9.2009 n. 20235).
La stessa Corte nelle pronunce 4.6.1996 n. 5132 e 8.10.1997 nr 9761 ha poi stabilito -seppure in base all’abrogata L. n. 319 del 1980, art. 5,- che “costituiscono prestazioni eccezionali per le quali è consentito l’aumento fino al doppio degli onorari previsti nelle tabelle, quelle prestazioni che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l’ausiliare in misura massima, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà.”
[2] Ricordiamo come secondo la Corte di Cassazione, Sez. 2 – ,nella ordinanza n. 21963 del 21/09/2017 ha riconosciuto che …Il rimborso delle attività svolte dai prestatori d’opera di cui il consulente tecnico d’ufficio sia stato autorizzato ad avvalersi va effettuato applicando le medesime tabelle con cui si determina la misura degli onorari del consulente medesimo, attesa la natura di “munus publicum” che caratterizza l’incarico assegnato a quest’ultimo, del quale il professionista ausiliario non può ignorare l’esistenza e che, inevitabilmente, si riflette anche sul suo rapporto con il consulente.
[3] In tema di liquidazione del compenso al CTU, qualora il giudice si sia limitato ad autorizzarlo ad avvalersi di uno o più soggetti per l’espletamento di indagini specialistiche, non può trovare applicazione il criterio previsto dall’art. 53 del d.P.R. n. 115 del 2002 (il quale si rivolge propriamente al conferimento di incarico collegiale), bensì deve farsi riferimento a quello riportato nel successivo art. 56 dello stesso d.P.R. Cass sez. VI, 18/03/2019, n.7636
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