Liquidazione giudiziaria in Francia

(Il presente articolo riguarda le sole sanzioni pratrimoniali in cui incorrono i dirigenti dell’impresa. Restano escluse dal presente studio le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dal Codice di Commercio francesi, quali ad esempio nel caso di bancarotta fraudolenta)
 
Con la riforma introdotta dalla Legge 2005-845 del 26 luglio 2005 (loi 2005-845 du 26 juillet 2005) a salvaguardia delle imprese, entrata in vigore il primo gennaio 2006, i dirigenti di società oggetto di liquidazione possono essere condannati al pagamento dell’integralità o una parte dei debiti contratti durante la loro amministrazione sulla base di due istituti : l’azione d’integrazione del passivo c.d. “comblement du passif” (ai sensi dell’articolo L 651-2 del Codice di Commercio francese), e l’azione per l’obbligo solidale ai debiti sociali c.d. “obligation aux dettes sociales” (ai sensi dell’articolo L 652-1 del Codice di Commercio francese).
 
In entrambi i casi il dirigente puo’ essere condannato a pagare l’integralità o in parte i debiti della società se si prova una colpa nella sua gestione societaria.
 
 
1) L’azione d’integrazione del passivo
 
L’azione d’integrazione del passivo é in principio un’azione in responsabiltà, che presuppone da un alto l’insufficienza d’attivo e dall’altro un comportamento colposo nella gestione della società. Cio’ voul dire che tale istituto pone a carico dell’attore l’onere della prova della colpa nella gestione societaria (ad esempio per negligenza o incompetenza) ed la dimostrazione del nesso eziologico – ovvero del legame di causalità – tra la colpa e l’insufficienza d’attivo (ad esempio l’aver lasciato accumulare le perdite ed i debiti).
 
2) L’azione per l’obbligo solidale ai debiti sociali
 
Mentre l’azione per l’obbligo solidale ai debiti sociali non é un’azione in responsabilità ed in conseguenza non necessita la prova del legame di causalità tra la colpa del dirigente e l’insufficienza d’attivo della società. Si tratta di una vera e propria sanzione patrimoniale applicabile allorché si realizza una delle condizioni elencate dall’articolo L 652-1 del Codice di Commercio, senza alcuna ulteriore correlazione con il pregiudizio che puo’ eventualmente derivarne per la società.
 
L’articolo L 652-1 del Codice di Commercio sanziona in particolare i seguenti comportamenti :
 
1.      L’aver disposto di beni appartenenti alla società come se fossero beni personali ;
2.      L’aver compiuto degli atti di commercio nel proprio interesse sotto la copertura della personalità giuridica della società ;
3.      L’aver fatto un uso dei beni della società contrario all’interesse societario ed per dei fini personali ;
4.      L’aver continuato abusivamente e nell’esclusivo interesse personale un’attività commerciale fallimentare che non poteva che condurre alla liquidazione della società ;
5.      L’aver distratto o sottratto tutto o parte dell’attivo della società ovvero l’aver aumentato fittiziamente ed in frode alla legge il passivo della società.
 
Entrambe le azioni nei confronti degli ex-dirigenti possono essere intentate dal liquidatore e dal Pubblico Ministero. Il Tribunale puo’ essere ugualmente adito dalla maggioranza dei creditori della società in liquidazione.
 
La giurisprudenza nel passato non ha esitato a risalire fino a 18 mesi antecedenti alla liquidazione per individuare un comportamento colposo del dirigente (Cass. Comm. 30 nov. 1993).
 
Le due azioni sono alternative e non possono essere cumulate e si prescrivono nel termine di tre anni a contare dalla data della sentenza che pronuncia la liquidazione della società.
 
 
Avv. Maurizio De Arcangelis
 
 
Note: L’Avv. Maurizio De Arcangelis, é uno dei membri fondatori dello Studio Legale Internazionale Iacobelli De Arcangelis, composto da avvocati iscritti al Foro di Roma ed al Foro di Parigi (www.slida.it).
 

De Arcangelis Maurizio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento