Nonostante l’assunto appaia ai più come elemento di novità, in giurisprudenza è principio consolidato quello per cui “In tema di diritti e facoltà della persona offesa è ammissibile la richiesta di testi, mediante il deposito della relativa lista, da parte della persona offesa costituitasi fuori dall’udienza, in data antecedente la notifica della dichiarazione di costituzione di parte civile, in quanto tale richiesta è ricompresa nella facoltà di indicazione di elementi di prova di cui all’art.90 c.p.p.”.
Tale orientamento, conosciuto già con decisione della sesta sezione della Suprema Corte, n.9967 del 13 luglio 1999, in proc. Cucinotta (ed anche successivamente con sentenze n.28748, sez.VI, dell’8/6/2005 e n. 4372, sez.IV, del 14 gennaio 2011), ha comportato una considerevole rivoluzione rispetto ai trascorsi orientamenti (v.per tutte Cass.pen.sez.VI, 3 marzo 1997, n.5974), secondo cui il deposito della lista testimoniale da parte della persona offesa era da ritenersi ammissibile solo successivamente alla notifica dell’atto di costituzione di parte civile alle altre parti, almeno sette giorni prima della data fissata per l’udienza dibattimentale (alla luce del combinato disposto di cui agli artt.78, comma 2 e 79, comma 3 c.p.p., per i quali quando la costituzione di parte civile avviene fuori udienza, produce effetto per ciascuna delle parti dal momento della notifica della costituzione medesima).
La decisione in commento, sposando pienamente un filone interpretativo risalente nel tempo, consente ora alla persona offesa del reato, che diviene parte processuale solo con l’atto di costituzione di parte civile, di giovarsi validamente nel processo dei mezzi di prova già offerti nella lista testimoniale anteriormente depositata, senza obbligarla a riproporre la suddetta lista dopo la notifica del proprio atto di costituzione di parte civile, perché già depositata nel tempo utile indicato dall’art.468 c.p.p., atteso che gli effetti della costituzione di parte civile formalizzata fuori udienza, sono da riferirsi elusivamente, ai sensi dell’art.78, comma 2 c.p.p., all’istituzione del contraddittorio civile in sede penale.
Del resto la facoltà per la persona offesa di fornire indicazioni testimoniali a mezzo memoria difensiva, anche prima della costituzione di parte civile, risulta essere generalmente ammessa ormai da tempo, alla luce del chiaro dettato di cui all’art.90 c.p.p. che nel disciplinare i diritti e le facoltà spettanti alla parte offesa consente a quest’ultima la presentazione di memorie difensive in ogni stato e grado del procedimento.
Eppure ancora oggi si incontrano decisioni, per lo più in giudizi di merito, di segno contrario, nelle quali ancora si ritiene indispensabile per la parte offesa il deposito di una nuova lista testi conseguentemente alla notifica dell’atto di costituzione di parte civile alle altre parti, a pena di nullità della lista depositata in precedenza, ovvero di inammissibilità di quella depositata successivamente alla notifica della costituzione di parte civile, ma oltre i termini di cui al primo comma dell’art.468 c.p.p. (Cfr.ad es.Trib.Pescara, 29 febbraio 2008).
Questo perché – si è ritenuto in tal decisioni – la discovery e il conseguente principio del contraddittorio potrebbero essere frustrati in maggior misura dalla possibilità che nel processo faccia ingresso una prova non previamente conosciuta dalle altre parti.
Certamente più agevole appare la possibilità concessa alla persona offesa dal recente orientamento giurisprudenziale, che ammette la presentazione della lista testi ancor prima della notifica dell’atto di costituzione di parte civile, ampliando fortemente i poteri e le facoltà spettanti alla persona offesa, nonchè il limite temporale entro cui esercitarli, ritenendosi oramai ammissibili le istanze probatorie proposte dalla parte civile, divenuta tale solo con il deposito del relativo atto di costituzione direttamente in udienza e che già aveva depositato la lista testimoniale, nei termini di cui all’art.468 c.p.p., quando ancora poteva qualificarsi solamente come persona offesa.
Così operando la persona offesa potrà meglio predisporre la propria tattica difensiva, stimando la convenienza di depositare o meno una propria lista testimoniale dopo avere verificato le analoghe opzioni difensive operate dalle altre parti, a prescindere dalla concreta attuazione degli adempimenti previsti per perfezionare la costituzione di parte civile fuori udienza.
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