Al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di ……………….
(ovvero)
Al Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di ………………. Ufficio esecuzioni penali (1)
Il sottoscritto Avv. ………………. (2) del Foro di ………………., con studio in ………………., difensore di fiducia (oppure) di ufficio (3), come da nomina in calce/allegata alla presente istanza, di ………………. (riportare le generalità complete del condannato), nato a ………………., il ………………., residente in ……………….,
PREMESSO
– che con sentenza n. ………………. del ………………., emanata da ………………. (indicarel’autorità giudiziaria che ha emanato la sentenza di condanna in esecuzione), il predetto ………………. (riportare le generalità complete del condannato) è stato condannato alla pena detentiva di ………………. per il reato di cui all’art. ………………. (oppure) per i reati di cui agli artt. ………………. (riportare i titoli di reato per i quali è intervenuta sentenza di condanna);
– che la s.V. ha emesso, in data ………………., ordine di esecuzione n. ………………. con contestuale decreto di sospensione dell’esecuzione della relativa pena detentiva ex art. 656, quinto comma, cod. proc. pen., notificato in data ……………….;
– che nel caso in esame ricorrono tutti i presupposti di legge affinché la pena detentiva per come determinata possa essere sostituita con la misura alternativa della detenzione domiciliare presso la propria abitazione, sita in ………………. alla via ………………. (ovvero) presso ………………. (4), ai sensi dell’art. 47-ter, primo comma, legge n. 354 del 1975, avuto riguardo al fatto che la pena nel caso in esame non è superiore ad anni quattro di reclusione (ovvero) che nel caso in esame è stata applicata la pena dell’arresto, e considerato che il proprio assistito, in quanto affetto da ………………. (6), versa in condizioni di salute estremamente gravi che richiedono costanti cure e controlli, consistenti in ………………., presso i presidi sanitari pubblici (ovvero) che il proprio assistito ultrasessantenne risulta essere stato dichiarato inabile con provvedimento del ………………. (7) e che ………………. (5);
– che le circostanze innanzi evidenziate trovano conferma nell’allegata documentazione, consistente in ………………. e dalla quale si evince che ……………….;
con il presente atto e per conto del proprio assistito formula
ISTANZA
ai sensi degli artt. 656, sesto comma, cod. proc. pen. e 47-ter, primo comma, legge n. 354 del 1975, di
SOSTITUZIONE
della pena detentiva indicata nell’ordine di esecuzione n. ………………. del ………………., notificato in data ………………., con la misura alternativa della detenzione domiciliare presso la propria abitazione, sita in ………………. alla via ………………. (oppure) presso ………………. (4), e conseguentemente
CHIEDE
che la s.V. voglia trasmettere gli atti al competente Tribunale di sorveglianza per i provvedimenti di sua competenza.
Alla presente istanza si allega:
1) atto di nomina del difensore di fiducia (8) (oppure) provvedimento di nomina del difensore d’ufficio;
2) copia dell’ordine di esecuzione n. ………………. del ………………. con contestuale decreto di sospensione dell’esecuzione della relativa pena detentiva;
3) documentazione attestante ………………., ………………. e ……………….
Luogo e data.
Avv. ……………….
ELEZIONE DI DOMICILIO (9)
Ai sensi dell’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. il sottoscritto ………………. (riportare le generalità complete del condannato), nato a ………………., il ………………., residente in ………………., ai fini della presente istanza
DICHIARA
di eleggere domicilio presso il proprio difensore Avv. ………………. del Foro di ………………., con studio in ………………. (oppure) di eleggere domicilio in ………………., alla via ………………., impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso che dovesse eventualmente sopravvenire.
Firma ……………….
Per autentica. Avv. ……………….
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Annotazioni
(1) Preliminarmente, si evidenzia che per quanto concerne la natura della misura qui in esame, i requisiti per accedervi e l’autorità competente alla sua applicazione, si veda infra in Appendice. l’autorità giudiziaria competente a ricevere l’istanza è, a mente del sesto comma dell’art. 656 cod. proc. pen., il procuratore della Repubblica presso il giudice dell’esecuzione, il quale ultimo va individuato, a mente dell’art. 665 cod. proc. pen., in quello che ha deliberato il provvedimento da eseguire. La corte di cassazione per espressa eccezione di legge non è mai giudice dell’esecuzione. La corte costituzionale è intervenuta in materia di detenzione domiciliare e, con la sentenza 22 novembre 2018, n. 211, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma, lett. b) e dell’ottavo comma dell’art. 47-ter legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell’art. 385 cod. pen. al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come previsto dall’art. 47-sexies, secondo e quarto comma, ord. pen. it., sul presupposto di cui al primo comma dell’art. 47-quinquies della citata legge, che non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. Ai fini della concessione della detenzione domiciliare per gravi motivi di salute, la valutazione demandata al giudice di merito sulla compatibilità tra il regime carcerario e le condizioni del detenuto va effettuata, tenuto conto delle molteplici finalità della pena, considerando comparativamente nel caso concreto, le complessive condizioni di salute della persona e la adeguatezza delle cure praticabili in ambiente carcerario o presso i presidi sanitari posti a disposizione del detenuto (Cass. pen. sez. I, n. 36322/2015).
(2) L’istanza può essere presentata anche personalmente dall’interessato.
(3) Il difensore va individuato nel legale appositamente nominato dal condannato per la fase di esecuzione o, se questo manchi, nel difensore che, anche d’ufficio, lo ha assistito nella fase del giudizio.
(4) indicare il luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza eventualmente individuato per l’espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare.
(5) indicare le patologie dalle quali risulta affetto il condannato.
(6) l’inabilità utile per ottenere la misura alternativa de qua può anche essere soltanto parziale.
(7) indicare nell’istanza i requisiti di legge sussistenti nel caso specifico utili al fine di ottenere la concessione del beneficio richiesto, nonché tutte quelle ulteriori circostanze che consentono, al tribunale di sorveglianza, di formulare un giudizio prognostico favorevole sia in ordine all’assenza del rischio di reiterazione del reato che in relazione agli effetti di rieducazione e reinserimento sociale che la misura potrà avere nei confronti del condannato (quale, ad es., l’esercizio di un’attività lavorativa).
(8) Nelle ipotesi in cui la nomina non sia apposta in calce all’istanza.
(9) il condannato non detenuto ha l’obbligo (art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.), a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 161. La disposizione di cui all’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. è tassativa e deve, di conseguenza, escludersi che l’obbligo incombente sul condannato non detenuto possa essere assolto attraverso il “recupero” di indicazioni equipollenti pur desumibili dagli atti processuali (quali le mere indicazioni circa il domicilio o la residenza dell’istante), o che possano considerarsi valide precedenti dichiarazioni o elezioni di domicilio che, valide, ai sensi dell’art. 164 cod. proc. pen., per ogni stato e grado del giudizio di cognizione, perdono efficacia in relazione al procedimento di esecuzione e di sorveglianza. Questi procedimenti non costituiscono, infatti, una fase o un grado del procedimento di cognizione, ma sono del tutto autonomi, con la conseguenza che la dichiarazione o la elezione di domicilio effettuata nel giudizio di cognizione non è suscettibile di “trasmigrazione” nel procedimento esecutivo ed in quello di sorveglianza. Unica eccezione a tale principio è quella prevista dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. per la notificazione al condannato e al difensore dell’ordine di esecuzione e del decreto di sospensione della esecuzione della pena emessa dal p.m.; ma tale eccezione trova la sua logica giustificazione nella necessità di pervenire in tempi brevi alla esecuzione della condanna, per cui si presume, proprio per la quasi contemporaneità della irrevocabilità della sentenza con la sua esecuzione, che la notificazione presso i luoghi indicati nel procedimento di cognizione possa accelerare la complessa procedura di esecuzione delle pene “brevi” (Cass. pen. sez. Un., n. 18775/2009). Peraltro, l’osservanza di tale obbligo viene meno quando lo stato di irreperibilità o di latitanza – risultante in atti – del condannato renda tale obbligo inesigibile: e ciò perché il dichiarato stato di irreperibilità o di latitanza ingenera una presunzione di interruzione del “collegamento personale” che è all’origine del rapporto di patrocinio scaturito dal mandato difensivo e che è, altresì, il naturale portato del rapporto originato dalla nomina di ufficio. A queste sole condizioni, pertanto, l’altrimenti irrilevante difficultas operandi diventa una vera situazione di inesigibilità, legittimando il difensore a proporre le istanze pur in difetto della elezione o dichiarazione di domicilio (Cass. pen. sez. Un., n. 18775/2009). Nel procedimento di sorveglianza, l’obbligo di procedere all’elezione di domicilio come condizione di ammissibilità delle istanze sussiste anche per il condannato che si trovi in stato di detenzione domiciliare, in quanto, mentre la carcerazione inframuraria è immediatamente verificabile, quella domiciliare può non risultare dagli atti (Cass. pen. sez. I, n. 46556/2005).
La presente formula per l’istanza di detenzione domiciliare è tratta dal “Nuovo formulario annotato dell’esecuzione penale” scritto da Valerio de Gioia e Paolo Emilio De Simone.
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