Matrimonio
L’istituto del matrimonio è fonte di numerosi effetti giuridici che condizionano per sempre o per molto tempo la vita affettiva, economica dei soggetti interessati. Secondo la nostra Carta costituzionale (art.29) la famiglia “legittima” è quella fondata sul matrimonio. Il matrimonio assume rilievo anche dal punto di vista religioso (per la Chiesa cattolica il matrimonio è un sacramento ed è disciplinato dal Codex iuris canonici). Per il diritto italiano il termine “matrimonio” è adoperato tanto per indicare l’atto (le nozze) mediante il quale viene fondata la società coniugale, quanto il rapporto che ne deriva per gli sposi. Sebbene nell’ultimo periodo stia acquistando sempre più rilievo la famiglia di fatto, l’istituto del matrimonio resta una pietra miliare del diritto di famiglia, in quanto da esso scaturiscono una serie di altri istituti giuridici che vanno a completare la materia. Il presente articolo mira a descrivere in modo sintetico gli aspetti più salienti della formazione del vincolo matrimoniale e le forme esistenti secondo la legislazione italiana alla luce, anche, dei patti lateranensi del 1929.
Requisiti del matrimonio
Secondo il codice civile italiano il primo requisito per potersi sposare è la libertà di stato (art. 86 c.c.), cioè non può sposarsi chi è legato da un precedente matrimonio a meno che:
– il precedente vincolo sia stato annullato;
– il precedente vincolo risulti nullo;
– il vincolo si sia sciolto per via del divorzio;
– il coniuge sia morto.
La libertà di stato per la legge civile, include anche il caso di coloro che abbiano celebrato il matrimonio solo in chiesa, senza la trascrizione dell’atto presso gli uffici comunali. Quando un matrimonio è nullo o annullabile? In primis risulta nullo quello contratto in assenza di libertà di stato, cioè quando uno od entrambi i coniugi risultano vincolati da precedenti nozze non ancora annullate o sciolte. Tale matrimonio può essere impugnato in qualunque momento, non solo dai coniugi e dal pubblico ministero, ma da chiunque vi abbia interesse. Pertanto, questo matrimonio risulta affetto da nullità insanabile, cioè per la legge italiana non esiste e quindi non necessita neanche del divorzio perché non esistendo non produce alcun effetto legale. Altri casi di nullità sono:
– la sussistenza di interdizione giudiziale (incapacità di intendere e di volere) di uno dei coniugi, (sanabile qualora revocata l’interdizione vi sia stata coabitazione per un anno);
– l’incapacità naturale di uno dei coniugi, (anche questa sanabile se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace abbia recuperato le facoltà mentali)
– difetto d’età prevista dal codice;
– vincolo di parentela, affinità, adozione o affiliazione.
Infine, ci sono i casi di matrimoni invalidi perché il consenso di uno o di entrambi i coniugi è risultato estorto con violenza, con timore o per errore ( es. credo di sposare Tizio ed invece sposo Caio) e quelli contratti con la simulazione che vi è quando i coniugi abbiano contratto le nozze con l’accordo di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti che ne derivano. Altri requisiti per la validità del matrimonio sono: il raggiungimento della maggiore età (art 84 c.c.), la capacità di intendere e di volere ( art. 85 c.c.), l’assenza di commixtio sanguinis (art. 89 c.c.), ossia una donna che sia stata sposata non può contrarre nuove nozze se non dopo trecento giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio precedente, (per rendere trasparente la paternità di un eventuale nascituro) eccetto il caso in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi.
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Impedimenti a contrarre matrimonio
Le cause di impedimento al matrimonio previste dal codice civile italiano riguardano per lo più il divieto di matrimonio esistente tra parenti (art. 87 c.c.) ed in particolare tra genitori e figli, fratelli e sorelle sia uterini cioè figli della stessa madre ma di padre diverso che consanguinei cioè figli dello stesso padre ma di madre diversa, zio e nipote, suocero e nuora, genero e suocera (in questi ultimi due casi il Tribunale può accordare la dispensa). Ed ancora vi è divieto a contrarre matrimonio tra cognati (suscettibile di dispensa), adottante e adottato, figli adottivi della stessa persona, adottato e coniuge dell’adottante, adottante e coniuge dell’adottato. Interessante risulta il divieto a contrarre matrimonio tra un soggetto condannato per omicidio tentato o consumato ed il coniuge della vittima ( art. 88 c.c.).
Il matrimonio: concordatario, civile, canonico e acattolico
Il matrimonio per eccellenza in Italia è stato per quasi novanta anni quello concordatario, cioè quello celebrato in chiesa e poi trascritto nei registri dello stato civile. Questa forma consente a chi crede nel significato religioso del sacramento, di potersi unire con il partner al cospetto di Dio ed avere effetti civili cioè un riconoscimento giuridico del legame ai sensi della Legge italiana. Tale forma prevede degli adempimenti burocratici, come ad esempio l’affissione, circa due mesi prima della data stabilita per la celebrazione in chiesa, di un atto (abitualmente indicato con il termine di pubblicazioni), presso il Comune competente, contenente i nominativi dei futuri sposi. Tale adempimento serve a rendere noto il proposito dei nubendi (fidanzati che si vogliono sposare) di contrarre matrimonio e quindi mettere ogni interessato in grado di fare le eventuali opposizioni. Una volta celebrato il matrimonio in chiesa, dell’atto di matrimonio sono redatti due originali a cura del celebrante di cui uno sarà trasmesso all’ufficiale comunale per la trascrizione nei registri dello stato civile. Se, invece, si desidera un matrimonio solo religioso, senza implicazioni legali, vi è quello canonico, ovverosia celebrato in chiesa senza trascrizione presso gli uffici dello stato civile. Questa è una forma di unione che ha valore unicamente per la chiesa cattolica ma non esiste per lo Stato italiano, a meno che non si trascriva anche tardivamente presso i registri dello stato civile. Tuttavia, non tutti i matrimoni religiosi si possono trascrivere; se ad esempio si è legati da un precedente matrimonio civile non ancora sciolto, ci si può sposare in chiesa con il nuovo partner ma in tal caso non si potrà trascriverlo sui registri comunali e quindi avrà valore solo religioso. Da tutto quanto esposto, si potrebbe anche configurare la situazione in cui si è vincolati a due matrimoni con persone differenti di cui l’uno civile e l’altro religioso, senza essere perseguibile dalla legge, in quanto per il codice civile il matrimonio canonico non esplica effetti. Dunque, se non si è mai stati sposati si hanno queste tre strade da poter considerare e cioè: matrimonio concordatario, canonico e civile. Se invece si è stati già sposati con matrimonio concordatario o civile e si è divorziati, ci si può sposare solo in Comune. Se si è ancora sposati ma solo civilmente ci si può risposare solo con matrimonio canonico (senza effetti legali). Se si proviene da un precedente matrimonio concordatario e ci si vuole risposare lo si può fare con effetti legali:
– solo civilmente in presenza di divorzio per il precedente vincolo;
– con il matrimonio concordatario o civile quando vi è la morte del precedente coniuge;
– con il matrimonio concordatario o civile quando il precedente coniuge è scomparso e vi è dichiarazione di morte presunta del medesimo.
Qualora però, la persona scomparsa ritorni o ne sia accertata la sopravvivenza, il nuovo matrimonio è considerato nullo e invalidato. E’ da evidenziare che la condizione di vedovanza non è esattamente uguale a quella di chi non è stato mai coniugato perché il matrimonio, sebbene sciolto a causa del decesso di uno dei coniugi, continua a produrre degli effetti: basta pensare ai diritti successori spettanti al coniuge superstite, al diritto alla pensione di reversibilità, alla conservazione, dopo la morte del coniuge, della cittadinanza italiana da parte dello straniero che ha sposato un italiano e così via. Il matrimonio civile viene celebrato, di regola, nella casa comunale e non ha implicazioni religiose ma solo effetti civili.
Al fine di evitare una disparità di trattamento tra cattolici e acattolici, la legge 24 giugno 1929 n. 1159, introdusse il matrimonio celebrato davanti ad un ministro di un culto diverso da quello cattolico con gli stessi effetti giuridici del vincolo civile. Questo matrimonio, a differenza di quello celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico, è integralmente regolato dal codice civile, anche circa i requisiti di validità; l’unica sua particolarità consiste nella forma della celebrazione, che avviene, in seguito ad autorizzazione dell’ufficiale di stato civile, davanti ad un ministro del culto acattolico cui appartengono i futuri sposi (artt. 7 e segg. Legge 24 giugno 1929, n. 1159).
Il ministro di culto, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. Dopo la celebrazione religiosa, il ministro di culto dovrà redigere l’atto di matrimonio in lingua italiana in unico originale, che verrà poi trasmesso nel termine di 5 giorni all’ufficiale dello stato civile per la trascrizione negli atti dello stato civile. La trascrizione ha valore costitutivo in quanto indispensabile affinché il matrimonio possa produrre gli stessi effetti del matrimonio civile. Come si evince da quanto esposto, il modello concordatario è stato applicato, per analogia, anche ai matrimoni di culto acattolico, al fine di rendere la materia omogenea, nonostante le differenze religiose.
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