L’Italia ratifica la Convenzione relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea

 Il Parlamento, con la legge, 19 luglio 2019, n. 66, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 23 luglio del 2019, ha autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare Convenzione relativa  all’estradizione  tra  gli  Stati  membri dell’Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il  27 settembre 1996.

Orbene, vediamo, in estrema sintesi, in cosa consiste questa Convenzione.

Premessa

Il Consiglio dell’Unione Europea, con atto  del 27 settembre del 1996, ha stabilito la convenzione relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (96/C 313/02 ) che si compone di 20 articoli più un allegato.

Ciò posto, si pone l’esigenza, stante la rilevanza di questa Convenzione per effetto dell’entrata in vigore di questa legge, di esaminare brevemente gli articoli maggiormente rilevanti di questa normativa sovranazionale.

Disposizioni generali

L’art. 1 della Convenzione summenzionata stabilisce che questa Convenzioneè intesa a completare le disposizioni e facilitare l’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea: — della convenzione europea di estradizione, del 13 dicembre 1957, in appresso denominata «convenzione europea di estradizione », — della convenzione europea per la repressione del terrorismo, del 27 gennaio 1977, in appresso denominata «convenzione europea per la repressione del terrorismo », — della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell’accordo di Schengen, del 14 giugno 1985 , relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nelle relazioni tra gli Stati membri che sono parti di tale convenzione, nonché — del capo I del trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, del 27 giugno 1962, quale è stato modificato dal protocollo dell’ 11 maggio 1974, in appresso denominato «trattato Benelux», nelle relazioni tra gli Stati membri dell’Unione economica del Benelux. 2. Il paragrafo 1 non pregiudica l’applicazione delle norme più favorevoli degli accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri né le intese convenute in materia di estradizione sulla base di una legislazione uniforme o di leggi che prevedono reciprocamente l’esecuzione, sul territorio di uno Stato membro, dei mandati di arresto emessi sul territorio di un altro Stato membro, come previsto dall’articolo 28, paragrafo 3 della convenzione europea di estradizione”.

Tal chè è chiaro che questa normativa convenzionale si pone in un’ottica di completamento di un quadro giuridico europeo già vigente in materia di estradizione.

Fatti che danno luogo all’estradizione

Il successivo art. 2 dispone al primo paragrafo che  danno “luogo all’estradizione i fatti punibili dalla legge dello Stato membro richiedente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a dodici mesi e dalla legge dello Stato membro richiesto con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a sei mesi” mentre il secondo paragrafo statuisce che l’“estradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non prevede lo stesso tipo di misura di sicurezza privativa della libertà contemplata dalla legislazione dello Stato membro richiedente”.

E’ inoltre stabilito che l’“articolo 2, paragrafo 2 della convenzione europea di estradizione e l’articolo 2, paragrafo 2 del trattato Benelux si applicano parimenti quando taluni fatti sono punibili con sanzioni pecuniarie” (art. 2, par. 3, Convenzione di Dublino del 27/09/1996).

Detto articolo, dunque, si connota principalmente per il fatto che l’estradizione è consentita solo per determinati fatti, e precisamente per i i fatti punibili dalla legge dello Stato membro richiedente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a dodici mesi e dalla legge dello Stato membro richiesto con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a sei mesi mentre non osta a ciò la circostanza in base alla quale la legge dello Stato membro richiesto non prevede lo stesso tipo di misura di sicurezza privativa della libertà contemplata dalla legislazione dello Stato membro richiedente.

Volume

Cospirazione e associazione per delinquere

 

L’art. 3, invece, al primo paragrafo, prevede che quando, “secondo la legge dello Stato membro richiedente il fatto su cui si basa la domanda di estradizione è configurato quale cospirazione o associazione per delinquere ed è punito con una pena privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a dodici mesi, l’estradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non prevede che gli stessi fatti costituiscano reato, purché la cospirazione o l’associazione abbiano per fine la commissione di: a) uno o più reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo, o b) qualsiasi altro reato punibile con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo a dodici mesi, concernente il traffico di stupefacenti e altre forme di criminalità organizzata o altri atti di violenza contro la vita, l’integrità fisica o la libertà di una persona o che comporti un pericolo collettivo per le  persone”.

La norma de qua, dunque, consente una sorta di presunzione di operatività ex lege della domanda di estradizione secondo quanto previsto dalla legge dello Stato membro nella misura in cui: a) il reato, per cui si chiede l’estradizione, riguarda la cospirazione o l’associazione per delinquere ed è punito con una pena privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a dodici mesi; b) qualora si rifiuti l’estradizione perchè la legge dello Stato membro richiesto non prevede che gli stessi fatti costituiscano reato sempreché i reati fine riguardino: I) uno o più reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo; II) qualsiasi altro reato punibile con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo a dodici mesi, concernente il traffico di stupefacenti e altre forme di criminalità organizzata o altri atti di violenza contro la vita, l’integrità fisica o la libertà di una persona o che comporti un pericolo collettivo per le  persone.

Chiarito ciò, dal canto suo, il secondo paragrafo di questo precetto normativo dispone che allo “scopo di determinare se la cospirazione o l’associazione abbiano per fine la commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 1, lettera a) o b) del presente articolo, lo Stato membro richiesto deve tener conto delle informazioni contenute nel mandato di arresto o atto di effetto analogo o nella sentenza di condanna della persona della quale viene chiesta l’estradizione nonché nell’esposizione dei fatti prevista all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b) della convenzione europea di estradizione o all’articolo 11 , paragrafo 2, lettera b) del trattato Benelux” fermo restando che all’“atto della notifica di cui all’articolo 18, paragrafo 2, ciascuno Stato membro può dichiarare che si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 1, o di applicarlo a talune condizioni determinate” (art. 3, par. 3, Convenzione di Dublino del 27/09/1996).

Le informazioni fornite dallo Stato richiedente, di conseguenza, rivestono un ruolo fondamentale al fine di verificare se il paragrafo 1 di questo articolo sia applicabile o meno.

Il quarto paragrafo, infine, statuisce, che gli “Stati membri che hanno formulato una riserva ai sensi del paragrafo 3 prevedono che dà luogo ad estradizione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 , il comportamento di chiunque contribuisca alla commissione, da parte di un gruppo di persone che perseguono un obiettivo comune, di uno o più reati concernenti attività di terrorismo ai sensi degli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo, di traffico di stupefacenti e di altre forme di criminalità organizzata o di altri atti di violenza che siano diretti contro la vita, l’integrità fisica o la libertà di una persona o costituiscono un pericolo collettivo per le persone, punibili con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a dodici mesi, anche se questa persona non partecipa all’esecuzione effettiva del reato o dei reati in questione; il contributo deve essere intenzionale e basato sulla conoscenza della finalità e delle attività criminali generali del gruppo o dell’intenzione dello stesso di commettere il reato o i reati in questione”.

Provvedimento di privazione della libertà in luogo diverso da uno stabilimento penitenziario

L’art. 4, a sua volta, nello stabilire che l’“estradizione ai fini del procedimento penale non può essere rifiutata per il motivo che la domanda è basata, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera a) della convenzione europea di estradizione, o dell’articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del trattato Benelux, su un provvedimento delle autorità giudiziarie dello Stato membro richiedente che prevede che la persona in questione sia privata della libertà in luogo diverso da uno stabilimento penitenziario”, rende chiaramente evidente che la privazione dello status libertatis non rappresenta di per sé una condizione ostativa per l’estradizione.

Reati politici

L’art. 5, invece, prevede al primo paragrafo che ai “fini dell’applicazione della presente convenzione nessun reato può essere considerato dallo Stato membro richiesto come un reato politico, un fatto connesso con un reato politico ovvero un reato determinato da motivi  politici”.

Di conseguenza, alla stregua di tale norma convenzionale, il reato politico non può permettere l’estradizione nel caso di specie.

A sua volta il secondo paragrafo dispone che ciascuno “Stato membro, all’atto della notifica di cui all’articolo 18, paragrafo 2, può dichiarare che applicherà il paragrafo 1 solo in relazione: a) ai reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo e b) ai reati di cospirazione o associazione per delinquere che corrispondono alla descrizione del comportamento di cui all’articolo 3, paragrafo 4, per commettere uno o più reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo” fermo restando che, da un lato, non “sono modificate le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2 della convenzione europea di estradizione e dell’articolo 5 della convenzione europea per la repressione del terrorismo” (art. 5, par. 3, Convenzione di Dublino del 27/09/1996), dall’altro, le “riserve formulate ai sensi dell’articolo 13 della convenzione europea per la repressione del terrorismo non si applicano all’estradizione tra Stati membri” (art. 5, par. 4, Convenzione di Dublino del 27/09/1996).

Reati fiscali

In materia di tasse ed imposte, di dogana e di cambio, l’art. 6 sancisce al primo paragrafo che “danno parimenti luogo all’estradizione, alle condizioni previste dalla presente convenzione, dalla convenzione europea di estradizione e dal trattato Benelux, i fatti che corrispondono, secondo la legge dello Stato membro richiesto, ad un reato della stessa natura” fermo restando che, per un verso, l’“estradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, prevista dalla legge dello Stato membro richiedente” (art. 6, par. 2, Convenzione di Dublino del 27/09/1996), per altro verso, ciascuno “Stato membro può dichiarare, all’atto della notifica di cui all’articolo 18, paragrafo 2, che concederà l’estradizione per un reato fiscale soltanto per fatti che possono costituire un reato in materia di accise, di imposta sul valore aggiunto o di dogana” (art. 6, par. 3, Convenzione di Dublino del 27/09/1996).

Dunque, anche per i reati di natura fiscale, è applicabile questa normativa anche se la legge dello Stato membro richiesto non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, prevista dalla legge dello Stato membro richiedente.

Estradizione dei nazionali

L’estradizione non può essere rifiutata per il motivo che la persona oggetto della domanda di estradizione è cittadino dello Stato membro richiesto ai sensi dell’articolo 6 della convenzione europea di estradizione” (art. 7, par. 1, Convenzione di Dublino del 27/09/1996) e ciascuno “Stato membro può dichiarare, all’atto della notifica di cui all’articolo 18 , paragrafo 2, che non concederà l’estradizione dei propri cittadini o che l’autorizzerà soltanto a determinate condizioni da esso specificate”  (art. 7, par. 2, Convenzione di Dublino del 27/09/1996) fermo restando che qualsiasi “riserva di cui al paragrafo 2 ha validità di cinque anni a decorrere dal primo giorno d’applicazione della presente convenzione da parte dello Stato membro interessato” (art. 7, par. 3, primo capoverso,, Convenzione di Dublino del 27/09/1996) ma tuttavia “essa può essere rinnovata per periodi successivi della stessa durata” (art. 7, par. 3, secondo capoverso, Convenzione di Dublino del 27/09/1996)

Ciò posto, dodici mesi prima della data di scadenza della riserva, il depositario informa in proposito lo Stato membro interessato (così: art. 7, par. 4, Convenzione di Dublino del 27/09/1996) e lo “Stato membro notifica al depositario, al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo di cinque anni, che rinnova la sua riserva o che la modifica per rendere più leggere le condizioni di estradizione o che la ritira” (art. 7, par. 5, Convenzione di Dublino del 27/09/1996).

E’ infine contemplato che, in “assenza della notifica di cui al comma precedente, il depositario comunica allo Stato membro interessato che la sua riserva è considerata automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi, entro il quale tale Stato membro dovrà procedere alla notifica” (art. 7, par. 6, primo capoverso, Convenzione di Dublino del 27/09/1996) e alla “scadenza di tale periodo, l’assenza di notifica comporta la decadenza della riserva” (art. 7, par. 6, secondo capoverso, Convenzione di Dublino del 27/09/1996).

Prescrizione

Per quanto attiene alla prescrizione, l’art. 8 dispone, da una parte, che l’“estradizione non può essere rifiutata per il motivo che secondo la legge dello Stato membro richiesto l’azione penale o la pena sono prescritte” (primo paragrafo), dall’altra, che lo “Stato membro richiesto ha la facoltà di non applicare il paragrafo 1 quando la domanda di estradizione è basata su fatti che, secondo la sua legge penale, rientrano nella giurisdizione di tale Stato membro” (secondo paragrafo).

La prescrizione, di conseguenza, di norma, non impedisce l’estradizione salvo il caso in cui la domanda di estradizione è basata su fatti che, secondo la legge penale dello Stato membro,  rientrano nella sua giurisdizione.

Amnistia

L’art. 9 sancisce che l’“estradizione non è concessa per un reato coperto da amnistia nello Stato membro richiesto qualora detto Stato sia competente per perseguire il reato in questione secondo la propria legge penale”.

Pertanto, il reato amnistiato dallo Stato membro non consente l’estradizione nella misura in cui questo Stato sia deputato ad accertare questo illecito penale secondo la propria normativa domestica.

Fatti diversi da quelli che hanno dato luogo alla domanda di estradizione

“Per fatti commessi anteriormente alla consegna, diversi da quelli che hanno dato luogo alla domanda di estradizione, la persona estradata può, senza che sia necessario raccogliere il consenso dello Stato membro richiesto: a) essere sottoposta a procedimento penale o giudicata quando i fatti non sono punibili con una pena restrittiva della libertà o con una misura di sicurezza restrittiva della sua libertà personale; b) essere sottoposta a procedimento penale o giudicata, nella misura in cui i procedimenti penali non implicano l’esecuzione di una misura restrittiva della sua libertà personale;

c) essere soggetta all’esecuzione di una pena o di una misura non restrittiva della libertà, compresa una pena o una misura pecuniaria, oppure della misura che ad essa si sostituisce, anche se è restrittiva della libertà personale; d) essere sottoposta a procedimento penale, giudicata o detenuta ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della sua libertà personale, qualora, successivamente alla sua consegna, rinunci espressamente al beneficio del principio della specialità per fatti precisi anteriori alla sua consegna” (art. 10, par. 1, Convenzione di Dublino del 27/09/1996).

Di conseguenza, in relazione a fatti commessi anteriormente alla consegna, diversi da quelli che hanno dato luogo alla domanda di estradizione, la persona estradata, senza che sia necessario raccogliere il consenso dello Stato membro richiesto, può essere sottoposto ad uno di questi procedimenti.

A sua volta la “rinuncia della persona estradata prevista al paragrafo 1, lettera d) è espressa dinanzi alle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro richiedente e messa a verbale, conformemente al diritto interno di tale Stato” (art. 10, par. 2, Convenzione di Dublino del 27/09/1996) fermo restando che, da un lato, ciascuno “Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che la rinuncia di cui al paragrafo 1, lettera d) sia raccolta con modalità dalle quali risulti che la persona l’ha espressa volontariamente e nella piena consapevolezza delle relative conseguenze” (art. 10, par. 3, primo capoverso, Convenzione di Dublino del 27/09/1996) e a “tal fine la persona estradata ha il diritto di farsi assistere da un difensore” (art. 10, par. 3, secondo capoverso, Convenzione di Dublino del 27/09/1996), dall’altro, quando “lo Stato membro richiesto ha fatto una dichiarazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, il paragrafo 1 , lettere a), b) e c) del presente articolo non si applica ai reati fiscali, fatti salvi quelli di cui all’articolo 6, paragrafo 3” (art. 10, par. 4, Convenzione di Dublino del 27/09/1996).

Presunzione di consenso dello Stato membro richiesto

A norma del primo paragrafo dell’art. 11, ciascuno “Stato membro può dichiarare, all’atto della notifica di cui all’articolo 18, paragrafo 2, o in qualsiasi altro momento, che nelle sue relazioni con altri Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione, il consenso di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a) della convenzione europea di estradizione e all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a) del trattato Benelux, si presume dato, salvo indicazione contraria nel concedere l’estradizione in un caso particolare” mentre il successivo secondo paragrafo prevede che, qualora “lo Stato membro dichiari, in un caso particolare, che non si deve presumere il suo consenso come dato, si applica l’articolo 10, paragrafo 1”.

Il consenso, dunque, in questo caso, si presume.

Riestradizione verso un altro Stato membro

L’art. 12, a sua volta, statuisce, da un lato, che l’“articolo 15 della convenzione europea di estradizione e l’articolo 14, paragrafo 1 del trattato Benelux non sono applicabili alle domande di riestradizione da uno Stato membro verso un altro” (primo paragrafo), dall’altro, che all’“atto della notifica di cui all’articolo 18, paragrafo 2 uno Stato membro può dichiarare che l’articolo 15 della convenzione europea di estradizione e l’articolo 14, paragrafo 1 del trattato Benelux continuano ad essere applicati nei suoi confronti, salve disposizioni contrarie previste all’articolo 13 della convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea, salvo che la persona interessata dia il proprio consenso alla riestradizione verso un altro Stato membro” (secondo paragrafo).

La norma in questione, dunque, permette la possibilità dell’applicazione dell’articolo 15 della convenzione europea di estradizione e l’articolo 14, paragrafo 1 del trattato Benelux alle domande di riestradizione da uno Stato membro verso un altro anche per questa procedura di estradizione.

Autorità centrale e trasmissione di documenti via telefax

Ciascuno Statomembro designa un’autorità centrale o, se il sistema costituzionale lo prevede, autorità centrali incaricate di trasmettere e di ricevere le domande di estradizione ed i necessari documenti giustificativi, nonché qualsiasi altra corrispondenza ufficiale riguardante le domande di estradizione, sempre che altre disposizioni della presente convenzione non dispongano diversamente” (art. 13, par. 1, Convenzione di Dublino del 27/09/1996) e all’“atto della notifica di cui all’articolo 18, paragrafo 2 ciascuno Stato membro indica l’autorità o le autorità che ha designato in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo” (art. 13, par. 2, primo capoverso, Convenzione di Dublino del 27/09/1996)  ed esso comunica al depositario ogni modifica relativa a tale designazione” (art. 13, par. 2, secondo capoverso, Convenzione di Dublino del 27/09/1996) fermo restando che la “domanda di estradizione e i documenti di cui al paragrafo 1 possono essere trasmessi via telefax” (art. 13, par. 3, primo capoverso, Convenzione di Dublino del 27/09/1996)  e ciascuna “autorità centrale è dotata di un apparecchio fax per trasmettere e ricevere tali documenti e provvede a mantenerlo in condizioni di funzionamento coretto” (art. 13, par. 3, secondo capoverso, Convenzione di Dublino del 27/09/1996).

A tal riguardo è altresì contemplato che, da un lato, pergarantire l’origine e la riservatezza della trasmissione, un dispositivo di codificazione collegato all’apparecchio dell’autorità centrale viene attivato quando l’apparecchio è utilizzato in applicazione del presente articolo” (art. 13, par. 4, primo capoverso, Convenzione di Dublino del 27/09/1996) e gli “Stati membri si consultano reciprocamente in merito alle disposizioni pratiche di applicazione del presente articolo” (art. 13, par. 4, secondo capoverso, Convenzione di Dublino del 27/09/1996), dall’altro, che pergarantire l’autenticità dei documenti di estradizione, l’autorità centrale dello Stato membro richiedente certifica nella sua domanda che i documenti trasmessi a sostegno della stessa corrispondono agli originali e descrive l’impaginazione” (art. 13, par. 5, primo capoverso, Convenzione di Dublino del 27/09/1996) e qualora “lo Stato membro richiesto metta in dubbio tale corrispondenza, la sua autorità centrale è abilitata a esigere che l’autorità centrale dello Stato membro richiedente produca i documenti originali, o una copia autentica di essi, entro un periodo di tempo ragionevole, tramite i canali diplomatici ovvero mediante qualsiasi altro canale scelto di comune accordo” (art. 13, par. 5, secondo capoverso, Convenzione di Dublino del 27/09/1996).

Dunque, la trasmissione e la ricezione della domanda di estradizione è appositamente regolata da questa norma.

Informazioni complementari

A norma dell’art. 14 (primo paragrafo), ciascuno “Stato membro può, all’atto della notifica di cui all’articolo 18 , paragrafo 2, o in qualsiasi altro momento, dichiarare che nelle sue relazioni con gli altri Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione le autorità giudiziarie o le altre autorità competenti di questi altri Stati membri possono, se del caso, rivolgersi direttamente alle sue autorità giudiziarie o alle sue altre autorità competenti incaricate dei procedimenti penali contro la persona della quale è chiesta l’estradizione per richiedere informazioni complementari conformemente all’articolo 13 della convenzione europea di estradizione o all’articolo 12 del trattato Benelux” e, ai sensi del successivo paragrafo, all’“atto della dichiarazione lo Stato membro precisa quali sono le sue autorità giudiziarie o le sue altre autorità competenti autorizzate a richiedere, a comunicare o a ricevere tali informazioni complementari”.

E’ prevista dunque la possibilità di acquisire informazioni complementari riguardanti l’estradando.

Autenticazione

“I documenti, o copie di essi, trasmessi ai fini dell’estradizione sono esenti dall’autenticazione o da qualsiasi altra formalità salve disposizioni contrarie espresse della presente convenzione, della convenzione europea di estradizione o del trattato Benelux” (art. 15, par. 1, primo capoverso, Convenzione di Dublino del 27/09/1996) e, in “quest’ultimo caso, le copie dei documenti sono considerate autenticate dopo essere state certificate come copie autentiche dalle autorità giudiziarie che hanno rilasciato l’originale o dall’autorità centrale di cui all’articolo 13” (art. 15, par. 1, secondo capoverso, Convenzione di Dublino del 27/09/1996).

E’ dunque sancito una trasmissione della documentazione, delle copie di questa trasmessi per l’estradizione senza particolari vincoli formali.

Transito

In caso di transito, ai sensi dell’articolo 21 della convenzione europea di estradizione e dell’articolo 21 del trattato  Benelux, attraverso il territorio di uno Stato membro verso un altro Stato membro, “si applicano le seguenti disposizioni: a) le informazioni contenute nelle domande di transito devono essere sufficienti per consentire allo Stato membro di transito di valutare la richiesta e di prendere nei confronti della persona estradata le misure coercitive necessarie per l’esecuzione del transito stesso. A tal fine sono sufficienti le seguenti informazioni: — identità della persona estradata, — esistenza di un mandato di arresto o di altro atto equivalente oppure di una sentenza esecutiva, — natura e qualificazione giuridica del reato, — descrizione delle circostanze del reato, compresa la data e il luogo. b) La domanda di transito e le informazioni di cui alla lettera a) possono essere inviate allo Stato membro di transito con tutti i mezzi atti a fornire una testimonianza scritta. Lo Stato membro di transito comunica la propria decisione con lo stesso mezzo. c) In caso di utilizzo della via aerea senza scalo previsto, qualora sia effettuato un atterraggio imprevisto, lo Stato membro richiedente fornisce allo Stato membro interessato le informazioni di cui alla lettera a). d) Fatte salve le pertinenti disposizioni della presente convenzione, in particolare gli articoli 3, 5 e 7, restano di applicazione l’articolo 21 , paragrafi 1 , 2, 5 e 6 della convenzione europea di estradizione nonché l’articolo 21 , paragrafo 1 del trattato Benelux” (art. 16 della Convenzione di Dublino del 27/09/1996).

E’ pertanto appositamente regolamentato come deve avvenire il transito dell’estradando dal territorio di uno Stato membro verso un altro Stato membro.

Queste, in conclusione, sono le principali norme di questa Convenzione che adesso avranno piena efficacia anche nel nostro ordinamento domestico stante quanto disposto dalla legge n. 66/2019.

Volume consigliato

 

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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