Liti con le banche: le tutele al cliente

Redazione 26/01/18

Il contenzioso sulle commissioni bancarie

Una larga parte del contenzioso bancario riguarda le commissioni che il correntista pretende essere state illegittimamente applicate dalla banca.
Preliminarmente, occorre distinguere le commissioni bancarie dagli interessi: questi ultimi sono il compenso della banca per aver prestato il danaro, mentre le commissioni rappresentano la remunerazione che la banca chiede al proprio cliente a fronte dell’esecuzione di una prestazione in favore di quest’ultimo.
La giurisprudenza compie dunque un test ogni volta che sia chiamata ad analizzare una clausola negoziale che prevede una voce di costo per il cliente bancario: dapprima, essa analizza il nomen iuris, per stabilire se si tratti di un interesse o di una commissione. Qualora la clausola negoziale definisca l’esborso richiesto come commissione, le Corti si domandano quale prestazione sia stata svolta dalla banca nei confronti del cliente, per la quale l’istituto di credito domandi il compenso.

Nel caso in cui la banca non sia in grado di individuare e di specificare la prestazione per il cui adempimento ha addebitato la commissione, quest’ultima viene dichiarata nulla in giudizio e dunque viene ripetuta, poiché trattasi di indebito soggettivo ex parte accipientis che la banca deve restituire al proprio cliente, ai sensi dell’art. 2035 c.c.
In questo senso, deve osservarsi come il contenzioso in materia di commissioni incroci il tema della trasparenza bancaria. Infatti, a norma dell’art. 117, comma 4, d.lgs. 385 del 1993, tutte le commissioni
e gli oneri economici devono essere previsti dal contratto; in difetto, essi sono nulli e, a norma del comma 7, si applicano le condizioni pubblicizzate per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli, al momento in cui l’operazione è stata posta in essere. In mancanza di previsione, nulla è dovuto.

Il contenzioso in materia di diritto di accesso alla documentazione bancaria

L’art. 119, d.lgs. 385/1993, ha ad oggetto il tema dei flussi informativi tra l’intermediario bancario e il cliente.
La norma in esame può essere idealmente scomposta in due: i commi 1 e 2 hanno ad oggetto la informazione obbligatoria, ossia quella che deve essere fornita dall’intermediario in corso di rapporto. Il comma 4, invece, regola l’informazione su richiesta del cliente, ossia il diritto dell’utente del credito ad accedere alla documentazione bancaria inerente il proprio rapporto contrattuale.
I commi 1 e 2 involgono dunque il tema delle comunicazioni periodiche alla clientela. In particolare, il provvedimento di Banca d’Italia del 29 luglio 2009 prevede quanto segue: Nei contratti di durata gli intermediari forniscono ai clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all’anno, una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione dello svolgimento del rapporto e un quadro
aggiornato delle condizioni economiche applicate.

E ancora: La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle condizioni economiche. Le parti possono convenire una diversa periodicità per l’invio o la consegna del rendiconto e del documento di sintesi.

Il tema implica una breve precisazione terminologica. Per estratto conto si intende il rendiconto che la banca deve inviare a fronte di rapporti regolati in conto corrente, mentre con il termine rendiconto si designa il documento informativo dei rapporti non regolati in conto corrente, come le carte di credito emesse da SETEFI o il rendiconto titoli.

I presenti contributi sono tratti da

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