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Con una recentissima pronuncia, n.21 del 21.05.02, la sez. Lavoro del
Tribunale di Catania, ha affrontato il tema del litisconsorzio necessario
nel processo del lavoro, ed in particolare in una controversia in materia di
pubblico impiego.
Com?è noto l?art.101 c.p.c. prevede che il giudice, salvo che la legge
disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte
contro la quale è stata proposta non è stata regolarmente citata e non è
comparsa, mentre il successivo art.102 dispone l?integrazione necessaria del
contraddittorio, nell?ipotesi in cui la decisione non possa pronunciarsi che
in confronto di più parti.
Corollario dei disposti normativi summenzionati, è che in presenza di
giudizi nei quali possa essere coinvolta la sfera giuridica di terzi dal
provvedimento conclusivo degli stessi, questi ultimi devono essere posti in
condizione di esercitare le proprie difese in giudizio.
Il principio del contraddittorio, che impernia di sé tutto il processo
civile, deve intendersi quale naturale applicazione del principio
costituzionale di difesa, di cui all?art.24 Cost., oltre che, naturalmente,
dell?art.111 Cost..
La summenzionata ordinanza del Tribunale di Catania in composizione
collegiale, nel confermare l?ordinanza emessa dal Giudice monocratico del
Lavoro, ha del tutto ribaltato i predetti principi, la cui applicazione,
sino ad ora, sembrava imprescindibile per assicurare l?esercizio dei diritti
costituzionalmente garantiti, qual è quello di difesa.
La vicenda in esame ha preso spunto da un ricorso proposto da una insegnante
che, lamentando di essere stata illegittimamente pretermessa nel
conferimento di una supplenza annuale, ha richiesto, ex art.700 c.p.c., di
essere individuata quale destinataria ed avente titolo alla stipula del
contratto, e avere riconosciuto il diritto ad essere assunta con contratto
annuale, previa revoca del contratto stipulato dall?Amministrazione con la
controinteressata.
Il giudice di prime cure, inaudita altera parte, ha dichiarato il diritto
della ricorrente all?assunzione, ordinando all?Amministrazione di procedere
conseguentemente.
In esecuzione dell?ordinanza, l?A. ha revocato il contratto già stipulato
con la controinteressata, la quale, improvvisamente privata del posto di
lavoro, ha proposto reclamo al Tribunale in composizione collegiale.
Con l?ordinanza in commento però, il Tribunale di Catania, anziché riformare
l?ordinanza reclamata per difetto di contraddittorio, ha posto ancor più l?
accento sulla non necessità dell?integrazione del contraddittorio in
materia.
Più specificamente, è stato precisato che la controinteressata, licenziata
in seguito all?esecuzione della pronuncia del Giudice del Lavoro, non doveva
ritenersi parte necessaria nel procedimento, non potendosi considerare
litisconsorte necessaria ai sensi dell?art.102 c.p.c..
Il Tribunale si è peraltro limitato a rimarcare che si configura un?ipotesi
di litisconsorzio necessario, solo qualora il rapporto dedotto in giudizio
sia plurilaterale, talché la pronuncia resa nei confronti di alcuni soltanto
dei soggetti sarebbe inutiliter data; nel caso di specie, non essendo stato,
secondo i giudici, dedotto in giudizio un rapporto plurilaterale, ma solo un
diritto all?assunzione al lavoro, non sussistevano i presupposti per
invocarsi la violazione del principio del contraddittorio di cui all?
art.111, 2° comma, Cost..
Detto assunto non è condivisibile anche in ragione del fatto che, nella
fattispecie oggetto della controversia, si trattava di una selezione per
titoli, che come tale, anche ad usare schemi prettamente civilistici, doveva
qualificarsi alla stregua di una offerta al pubblico, con il conseguente
sorgere di rapporti giuridici necessariamente plurilaterali.
La decisione desta ben più di una preoccupazione.
E? inquietante infatti, pensare alle ripercussioni nei futuri giudizi, che
la stessa potrebbe produrre.
Quale tutela rimarrebbe per coloro i quali verrebbero coinvolti, in senso
negativo, da pronunce giudiziali rese sostanzialmente inaudita altera parte
con una delle parti necessarie.
Sembra che ai giudici del lavoro catanesi sia sfuggito il motivo per cui il
nostro ordinamento, ha limitato a poche e tassative, le ipotesi di pronunce
senza contraddittorio tra le parti; dovendosi rinvenire detto motivo nella
possibilità di esercitare il diritto di difesa in ogni stato e grado del
giudizio ai sensi dell?art.24 Cost..
Deve far riflettere infine il fatto che si verteva in materia di pubblico
impiego.
Ciò conferma infatti, come rilevato dalla più attenta dottrina già all?
indomani del D.Lvo 80/98, come il passaggio dalla giurisdizione
amministrativa a quella ordinaria, abbia comportato una deminutio delle
tutele originariamente operanti nel processo in materia di pubblico impiego.
E? fin troppo evidente come, in un caso analogo a quello in commento, il
G.A. avrebbe certamente dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di
contraddittorio, con tutte le conseguenze del caso!
Ma questa è solo una delle ipotesi in cui potrebbe evidenziarsi detta
diminuzione di tutela, basti pensare infatti alla maggiore ?rigidità?
dimostrata, sin dalla prima ora, dal G.O. in ordine alla sussistenza del
periculum in mora nei procedimenti ex art.700 c.p.c..
Salvatore Cittadino, Avvocato in Catania
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