E’ quanto deciso dalla Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con sentenza n. 18119 del 24 aprile 2018, respingendo il ricorso di due soggetti dichiarati colpevoli del delitto di violazione di domicilio, per essersi introdotti e trattenuti, dopo averne forzato la porta d’ingresso, nell’abitazione di una terza persona, assegnataria di un alloggio IACP.
Avverso la condanna in secondo grado, il difensore degli imputati ricorreva in Cassazione, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., nonché della scriminate dello stato di necessità ex art. 54 c.p., attese le effettive condizioni di indigenza in cui versavano i ricorrenti anche con riguardo alla tutela dei loro figli. Censure entrambe disattese dalla Corte Suprema.
Niente particolare tenuità, né stato di necessità
In primis – spiegano gli Ermellini – il delitto contestato agli imputati ex art. 614 comma 4 c.p è punito con la pena edittale da uno a cinque anni di reclusione; si è pertanto fuori dal novero dei reati per i quali si applica l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Esclusa altresì la scriminante dello stato di necessità, in quanto, a tal fine, gli imputati avrebbero dovuto allegare gli elementi necessari ad integrarla: il pericolo attuale di un danno grave alla persona, l’assoluta necessità della condotta, l’inevitabilità del pericolo non volontariamente causato; la proporzione tra fatto e pericolo.
Non può trascurarsi infine, conclude la Corte, che la situazione di indigenza non vale di per sé ad integrare la suddetta scriminante per difetto degli elementi di attualità ed inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versino in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituiti di assistenza sociale.
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