Lo scioglimento del vincolo matrimoniale

Sgueo Gianluca 20/09/07
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1.1 Lo sciolgimento del vincolo matrimoniale: la morte di uno dei due coniugi – 1.2 Segue. Il divorzio – 3. La separazione di fatto e la separazione legale

 

1. Lo scioglimento del vincolo matrimoniale

L’ultimo aspetto che il codice civile si preoccupa di disciplinare del matrimonio è quello dello scioglimento. È da notare che prima del 1970, anno in cui è stato introdotto il divorzio, nel nostro ordinamento l’unico caso in cui il vincolo poteva essere sciolto era quello della morte di uno dei due coniugi. Vigeva cioè il principio della indissolubilità del matrimonio. Questo principio oggi non esiste più e quindi bisogna studiare le diverse ipotesi previste dal codice.

Le cause di scioglimento del vincolo sono due: la prima si verifica quando uno dei due coniugi decede. Si badi che se è vero che la condizione di vedovanza consente di contrarre nuovo matrimonio, tuttavia il coniuge vedovo non è del tutto uguale alla persona che non si è mai coniugata, perché il matrimonio sciolto continua a produrre effetti (es. successione ereditaria, oppure il mantenimento del cognome maritale per le donne).

Alla morte è equiparata la morte presunta, con la precisazione che se il morto presunto torna il nuovo vincolo è invalido.

 
1.2 Segue. Il divorzio

Il divorzio che il nostro ordinamento ha introdotto nel 1970 si distingue da quello presente in altri paesi, in particolare perché è vietato sia il divorzio consensuale – cioè il divorzio che sia giustificato solamente dalla richiesta concorde dei due coniugi, mentre nell’ordinamento italiano è sempre necessaria una causa precisa – ed il divorzio sanzione (cioè il divorzio giustificato come reazione ad una colpa di un coniuge verso l’altro).

Dunque in Italia l’unico tipo ammesso è il divorzio rimedio ad un fallimento coniugale, ammissibile solamente quando la comunione materiale e spirituale dei coniugi non possa più essere ricostituita. Esistono alcune ipotesi in cui la legge sul divorzio ritiene che tale comunione possa ritenersi interrotta. La principale di queste è la separazione personale dei coniugi protratta per almeno 3 anni e risultante da sentenza. Ma vi sono anche altre cause (es. la mancata consumazione del matrimonio, una condanna penale per un reato contro il coniuge o un figlio).

Con la sentenza di divorzio si producono tre effetti importanti: anzitutto, si dispone l’obbligo di corresponsione di un assegno periodico di un coniuge all’altro. La regola è che l’assegno lo versi il coniuge più ricco, qualora l’altro non abbia mezzi autonomi per provvedervi da solo.

Inoltre, si decide a quale coniuge spetti l’affidamento dei figli. Fermo restando che anche l’altro coniuge resta obbligato a contribuire alla loro crescita.

Infine, si assegna la casa familiare, che spetta di preferenza al genitore a cui vengono affidati i figli o con il quale convivono i figli maggiorenni.

3. La separazione di fatto e la separazione legale

Non vanno confuse con le cause di scioglimento del vincolo le ipotesi di separazione dei coniugi. In questi casi infatti il vincolo matrimoniale resta perfettamente valido, e cessa solamente l’obbligo di convivenza. Questo significa anche che, a differenza del divorzio, la separazione può essere interrotta in qualsiasi momento, anche con una semplice riconciliazione di fatto, e che comunque non consente ai coniugi di contrarre nuove nozze.

Esistono due tipi di separazione: la prima è la seprazione di fatto. Questo tipo di separazione in realtà non è disciplinata dal codice, ma è ugualmente rilevante. Si tratta dell’interruzione della convivenza coniugale non sanzionata da alcun provvedimento giudiziale, ma voluta dai coniugi.

Essa non produce effetti giuridici, perciò qualsiasi coniuge mantiene intatta la possibilità di richiedere in qualsiasi momento la ripresa della convivenza.

La separazione legale può essere di due tipi: giudiziale, ovvero quella che pronuncia il giudice, quando uno dei coniugi si rivolga a lui perché la convivenza è divenuta intollerabile, o tale da recare gravi pregiudizi all’educazione della prole. Con la sentenza di separazione il giudice dichiara a quale dei due genitori vadano assegnati i figli, anche se le decisioni più importanti vanno prese di comune accordo tra entrambi i coniugi. Al coniuge affidatario viene lasciata anche la casa familiare. Il coniuge al quale non sono affidati i figli deve inoltre contribuire con un assegno periodico, il cui importo è stabilito dal giudice, alla soddisfazione dei loro bisogni.

Inoltre, si parla di separazione con addebito, per indicare la circostanza in cui si possa far risalire la responsabilità della separazione a colpe precise di un coniuge. In questo caso si perde il diritto all’assegno, mantenendosi solamente quello ad un assegno alimentare per il sostentamento, e si hanno forti limitazioni al diritto di succedere agli averi dell’altro coniuge.

Oppure c’è la separazione consensuale, che è prodotta dall’accordo tra i due coniugi, che si mettono d’accordo sulle condizioni della separazione (es. a chi affidare i figli, l’importo dell’assegno di mantenimento…) e vanno in tribunale per ottenere l’omologazione della loro decisione. L’omologazione può essere negata se va contro l’interesse dei figli.

 
 

GIANLUCA SGUEO

Sgueo Gianluca

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