Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali (L. 146/1990)

Premessa

Una particolare tipologia di sciopero è quella che riguarda i servizi pubblici essenziali (s.p.e.); la disciplina si basa sull’art. 40 Cost. e le modalità di esercizio sono contenute nella L. 146/1990 così come modificata dalla L. 83/2000.

La L. 14/1990 opera sul piano pubblicistico, limitando la libertà di sciopero ma non il diritto, e bilancia il diritto di sciopero con i diritti costituzionalmente tutelati alla vita, alla salute, alla libertà (art. 2 Cost.).

Con le modifiche introdotte dalla L. 83/2000, le regole dello sciopero nei servizi pubblici essenziali sono state estese a manifestazioni della libertà di associazione (art. 18 Cost.).

Titolari del diritto di sciopero nei s.p.e. sono i lavoratori subordinati, autonomi, i professionisti, i piccoli imprenditori; per servizi pubblici essenziali si intendono quelli che garantiscono i diritti della persona costituzionalmente tutelati (es. trasporti, la sanità ecc.)

 

Regole di esercizio

Le amministrazioni, le imprese erogatrici dei servizi, le rappresentanze dei lavoratori concordano nei contratti collettivi, negli accordi le prestazioni indispensabili che devono assicurare, le modalità e le procedure di erogazione (Individuazione delle prestazioni indispensabili); la Commissione di Garanzia valuta l’idoneità degli accordi e in caso di valutazione negativa o di mancato accordo, può emettere una provvisoria regolamentazione che vincola le parti fino al raggiungimento di un accordo idoneo.

I soggetti che proclamano lo sciopero devono comunicare almeno 10 giorni prima dello stesso alle amministrazioni, alle imprese che erogano il servizio e all’autorità competente ad adottare l’ordinanza di precettazione durata, modalità e motivazione dell’astensione collettiva; le regole del preavviso o dell’indicazione della durata non si applicano in casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale (Proclamazione e avviso).

A questo punto le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi devono comunicare agli utenti almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero i modi e tempi di erogazione dei servizi e le misure per la riattivazione (Comunicazione agli utenti); tuttavia l’eventuale revoca spontanea dello sciopero, dopo che è avvenuta la comunicazione all’utenza, può costituire una forma sleale di azione sindacale.

Infine i soggetti che promuovono o aderiscono allo sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi devono garantire l’erogazione delle prestazioni indispensabili ed il rispetto delle procedure.

 

La Commissione di Garanzia e le sanzioni

Un ruolo importante nello sciopero nei servizi pubblici essenziali è svolto dalla Commissione di Garanzia, autorità amministrativa indipendente dotata di personalità giuridica e costituita da membri esperti in diritto costituzionale, del lavoro e in relazioni industriali.

La Commissione di Garanzia ha il compito di valutare l’idoneità degli accordi sull’individuazione delle prestazioni indispensabili; come abbiamo visto in caso di valutazione negativa o di mancato accordo, essa adotta un provvedimento provvisorio.

Inoltre vigila sulla regolarità delle procedure di esercizio del diritto di sciopero nei s.p.e.; altrettanto importante è il potere sanzionatorio esercitato nei confronti di soggetti inadempienti:

  1. Se le organizzazioni sindacali proclamano uno sciopero o vi aderiscono in violazione delle disposizioni di legge, la Commissione dei Garanzia delibera la sospensione dei permessi sindacali e l’esclusione dalle trattative; in alternativa delibera con ordinanza-ingiunzione della Direzione Provinciale del Lavoro una sanzione amministrativa nei confronti di coloro che rispondono legalmente dell’organizzazione.

  2. Se i lavoratori subordinati si astengono dal lavoro in violazione di legge, la Commissione di Garanzia delibera sanzioni disciplinari conservative o sanzioni pecuniarie da devolvere all’INPS tramite il datore di lavoro; in caso di lavoratori autonomi, professionisti, piccoli imprenditori delibera con ordinanza-ingiunzione della Direzione provinciale del Lavoro una sanzione amministrativa.

  3. Se i responsabili delle amministrazioni o delle imprese erogatrici dei servizi non osservano le disposizioni sulle prestazioni indispensabili o sulle indicazioni date, la Commissione di Garanzia delibera con ordinanza-ingiunzione della Direzione Provinciale del Lavoro una sanzione amministrativa.

In ogni caso le delibere possono essere impugnate davanti al giudice del lavoro (tribunale monocratico).

 

La precettazione

La precettazione è quella particolare procedura che si attiva qualora si dovesse accertare il pericolo di un grave e imminente pregiudizio nei confronti dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Essa è promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un ministro delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, altrimenti dal Prefetto.

Inizialmente le parti sono invitate a desistere, anche grazie ad un successivo tentativo di conciliazione; tuttavia qualora le trattative non dovessero andare a buon fine, si adotta l’ordinanza di precettazione su indicazione della Commissione di Garanzia, oppure nei casi più gravi e urgenti in base all’iniziativa propria dell’autorità precettante informando la Commissione.

L’ordinanza di precettazione può disporre il differimento dell’astensione ad altra data, la riduzione della sua durata o misure per garantire i diritti della persona costituzionalmente tutelati.

L’ordinanza può essere impugnata davanti al TAR.

Dott. La Marchesina Dario

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento