Lo sfratto nel diritto italiano -Scheda di Diritto

Redazione 17/07/24
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Lo sfratto è un procedimento giudiziario che consente al locatore (proprietario dell’immobile) di ottenere il rilascio dell’immobile da parte del conduttore (inquilino) nei casi di morosità o di cessazione del contratto di locazione.

Indice

1. Tipologie di sfratto


Sfratto per Morosità
Avviene quando l’inquilino non paga il canone di locazione o le spese condominiali per un periodo di almeno 20 giorni dalla scadenza. Il locatore può intimare lo sfratto e chiedere il pagamento delle somme dovute.

Sfratto per Finita Locazione
Si verifica alla scadenza naturale del contratto di locazione. Il locatore deve dare un preavviso di almeno 6 mesi prima della scadenza.

Sfratto per Necessità
Il locatore può richiedere lo sfratto se ha necessità urgente e comprovata di utilizzare l’immobile per sé o per i propri familiari.

2. Procedura di sfratto


Intimazione di sfratto
Il locatore invia una comunicazione formale all’inquilino, intimando lo sfratto e indicando le ragioni (morosità, finita locazione, necessità). Contestualmente, può essere richiesto il pagamento delle somme dovute.

Citazione in tribunale
Se l’inquilino non libera l’immobile entro i termini indicati nell’intimazione, il locatore può citare in giudizio l’inquilino. La citazione deve essere notificata all’inquilino con un preavviso di almeno 20 giorni prima dell’udienza.

Udienza di convalida
Durante l’udienza, il giudice verifica la validità delle ragioni del locatore. Se l’inquilino non si oppone o non ha giustificazioni valide, il giudice emette un’ordinanza di convalida di sfratto, che diventa esecutiva dopo 30 giorni.

Esecuzione dello sfratto
Se l’inquilino non libera l’immobile entro i termini stabiliti, il locatore può richiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario per l’esecuzione forzata dello sfratto. L’ufficiale giudiziario notifica un preavviso di esecuzione e, se necessario, procede con lo sgombero coattivo dell’immobile.

3. Diritti e doveri delle parti


Locatore: Diritto di riscuotere il canone di locazione e di riottenere l’immobile alla scadenza del contratto o in caso di morosità. Dovere di mantenere l’immobile in condizioni adeguate e di rispettare i termini del contratto.
Conduttore: Diritto di utilizzare l’immobile secondo quanto stabilito dal contratto di locazione. Dovere di pagare il canone di locazione e le spese accessorie, nonché di rispettare le condizioni contrattuali.

4. Fonti normative


Codice Civile: Articoli 1571-1614
Legge 27 luglio 1978, n. 392: Disciplina delle locazioni di immobili urbani
Legge 9 dicembre 1998, n. 431: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
Codice di Procedura Civile: Articoli 657-669

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