Negli ultimi anni, complice sicuramente l’intensificarsi del traffico aereo internazionale, accade assai di frequente che il passeggero, giunto a destinazione, si trovi di fronte la sorpresa, per il vero assai poco gradevole, del mancato arrivo del proprio bagaglio.
In questo caso, superato l’inevitabile scoramento iniziale, il passeggero dovrà necessariamente presentare denunzia di smarrimento presso l’ufficio denominato lost and found che trovasi (o dovrebbe trovarsi) in ogni aeroporto nazionale ed internazionale.
Ovviamente sarà altresì necessario conservare tutti i documenti di viaggio, vale a dire il biglietto aereo che indichi l’aeroporto di partenza e quello di arrivo, nonché il talloncino adesivo che reca impresso il numero identificativo assegnato al bagaglio il quale, all’imbarco viene fisicamente munito di analogo contrassegno.
Dopodiché, la disciplina normativa è parzialmente differente a seconda che lo smarrimento avvenga durante il viaggio di andata o in quello di ritorno.
Da un punto di vista strettamente giuridico lo smarrimento del bagaglio è evento dannoso la cui responsabilità, sotto il profilo strettamente colposo, è da attribuirsi al vettore ai sensi degli artt. 1681 e 1693 c.c.
Trattasi, per il vero, di responsabilità a tutela particolarmente intensa, accordando, infatti, il Codice Civile una protezione assai più intensa al contraente debole (il mittente), giungendo, addirittura, ad invertire l’onere della prova circa l’addebitabilità dell’evento smarrimento a negligligenza, imperizia o imprudenza del vettore.
Sarà, pertanto, il vettore medesimo, per liberarsi dalla responsabilità per l’avvenuto smarrimento del bagaglio, ad attivarsi per provare che l’inadempimento devesi, in realtà, attribuire ad un evento, del tutto indipendente dalla sua sfera giuridica di volontà o semplice controllo, che si ponga in stretto rapporto di causalità con la mancata riconsegna della valigia al destinatario.
Tuttavia, soprattutto nel trasporto aereo, ove gli inconvenienti del tipo sopra descritto sono molteplici, è stata adottata una particolare Convenzione (Convenzione di Varsavia del 1929), più volte modificata nel corso degli anni, che si propone di standardizzare, quanto più possibile, le condizioni generali di contratto di trasporto aereo tra gli utenti e le numerosissime Compagnie aeree.
La Convenzione di Varsavia, di solito recepita con espresso richiamo negli stessi biglietti aerei, prevede anche una limitazione di responsabilità a favore del vettore nel caso di smarrimento del bagaglio del passeggero.
A prescindere dalla probabile vessatorietà ex artt. 1469 bis c.c. di clausole siffatte, tuttavia le stesse hanno la finalità da un lato di esimere il viaggiatore danneggiato dal provare (evento quanto mai arduo) l’ammontare del valore della propria valigia, dall’altro evita di esporre il vettore a richieste risarcitorie milionarie.
In definitiva, quindi, il vettore, proprio in forza della sopra accennata limitazione di responsabilità, dovrà corrispondere al passeggero il cui bagaglio non sia giunto a destinazione una somma forfetaria pari a 20$ per ogni Kg. di peso per i bagagli registrati e 400$ per quelli non registrati.
L’espressione “bagaglio registrato”, ad avviso della costante interpretazione giurisprudenziale, indica sostanzialmente tutte quelle valigie che, oggetto di check in, prima della partenza siano state imbarcate nella stiva dell’’aereo o, almeno, sono state destinate ad esserlo, previa pesatura ed etichettatura di riconoscimento.
Per “bagagli non registrati” devono, invece, intendersi tutte le valigie che non siano state sottoposte al controllo sopra indicato.
Le due tipologie risarcitorie, tuttavia, si differenziano assai poco, almeno sotto il profilo del quantum forfetario riconosciuto al passeggero cui sia stato smarrito il bagaglio.
In effetti, se pensiamo che la franchigia d’imbarco per i bagagli al seguito è pari a 20 Kg., è evidente che, aprioristicamente tutti i bagagli registrati e stivati verranno considerati di tale peso, dovendo differentemente dimostrare il passeggero che, in realtà, la propria valigia era più pesante.
Anche tale dimostrazione è quasi impossibile laddove il viaggiatore non sia in grado di dimostrare di aver pagato una somma ulteriore per l’imbarco di un bagaglio più pesante del limite massimo compreso nel prezzo del biglietto.
In ogni caso il risarcimento sopra indicato, pari a circa £. 800.000, si ottiene con apposita richiesta alla Compagnia Aerea con la quale si è effettuato il viaggio, con allegazione di copia del biglietto aereo, talloncino di identificazione del bagaglio smarrito, denuncia al competente ufficio lost and found e inventario completo dei beni presumibilmente contenuti all’interno della valigia.
Come si diceva, il passeggero, il cui bagaglio sia andato smarrito al momento dell’arrivo a destinazione, ha diritto anche ad un rimborso delle spese (soprattutto vestiario ed effetti personali) poste in essere in considerazione dell’avvenuto smarrimento.
Tali spese vengono rimborsate nei limiti della ragionevolezza.
In ogni caso, è sempre impregiudicata l’applicazione del D.Lgs. 111 del 1995, in tema di responsabilità del Tour Operator nei confronti del passeggero, limitatamente ai casi dell’acquisto da parte del medesimo dei c.d. “pacchetti turistici tutto compreso”.
Generalmente, quando il turista-passeggero si è avvalso, per l’organizzazione di un viaggio, dell’intermediazione di una agenzia turistica, viene fornita al cliente una polizza assicurativa a copertura dei rischi più comuni correlati ai viaggi.
La copertura assicurativa si estende di norma all’assistenza sanitaria, al rimborso delle eventuali spese mediche affrontate, alla tutela giudiziaria, al rimborso di parte delle spese sostenute per l’annullamento del viaggio, laddove questo sia determinato da infortunio, malattia o decesso dell’assicurato o di suo familiare, e al bagaglio.
Nel caso di seguito trascritto, la viaggiatrice, recatasi a Cuba, giunta all’aeroporto di Varadero, si era accorta, con sommo disappunto, che la sua valigia era andata smarrita.
Tutti i tentativi di rintracciarla erano miseramente falliti e la malcapitata aveva dovuto arrangiarsi per ben due settimane.
Tornata in Italia ed ottenuto il risarcimento nei limiti di £. 800.000 dalla compagnia aerea che aveva assunto la qualità di vettore, oltre al rimborso delle spese effettuate in loco per acquistare vestiario e beni di prima necessità, chiedeva all’assicurazione la corresponsione del massimale di polizza (£.700.000), rilevando che la somma attribuitale dal vettore non era sufficiente a ristorare il danno conseguente alla perdita del suo bagaglio.
L’assicurazione rispondeva che, avendo il vettore già corrisposto la somma di £. 800.000, in detto emolumento doveva considerarsi ricompresa ed assorbita la copertura assicurativa, ammontante nel massimo a £. 700.000.
La viaggiatrice intentava causa alla Compagna assicurativa e, quella di seguito trascritto, è la sentenza che definisce la controversia tra le parti.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FORLI’
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Forlì, nella persona dell’Avv. **************** ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1543/2000 del Ruolo Generale promossa conn atto di citazione notificato in data 10 Agosto 2000.
DA
**************, rappresentata e difesa dall’Avv. **************** del Foro di Forlì.
CONTRO
******* Assicurazioni S.p.a. rappresentata e difesa dall’Avv. *********
IN PUNTO A: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Difesa dell’attrice.
“Piaccia al Sig. Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, previa valutazione equitativa del valore del bagaglio dell’attrice, condannare la ******** Assicurazioni al risarcimento del danno cagionato alla attrice, nel limite del massimale di polizza pari a £. 700.000, o della maggiore o minor somma che riterrà di giustizia, oltre interessi come per legge. Con vittoria di spese, onorari e competenze di lite”.
Difesa della convenuta:
Voglia il Giudice di Pace, disattesa e rigettata ogni contraria istanza , eccezione e deduzione, così giudicare: 1) respingere tutte le domande svolte dall’attrice, per i motivi su esposti, perché infondate sia in fatto che in diritto; 2) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata l’attrice conveniva avanti a questo giudice la ******** Assicurazioni per sentirla condannare al risarcimento del danno subito, nel massimale di polizza di £. 700.000 oltre interessi; deduceva l’attrice che il 22 aprile 2000 si imbarcava con bagaglio al seguito identificato con apposito scontrino e del peso e delle dimensioni consentite con volo ******** da Milano Malpensa a Varadero.
Qui giunta l’attrice constatava che la propria valigia era scomparsa e sporgeva denunzia alla rappresentanza locale della Compagnia aerea ********* .
Il bagaglio non veniva recuperato e, al ritorno in Italia, la stessa richiedeva alla Compagnia Aerea ******* il risarcimento dovutole ex contractu e attivava la garanzia della Compagnia assicurativa *******, che assicurava i viaggiatori in caso di perdita del bagaglio per fatto colposo del vettore.
La Compagnia Aerea *****, riconoscendo le proprie responsabilità nella causazione dell’evento, risarciva l’attrice in conformità delle condizioni generali di contratto versando circa £. 800.000; la Compagnia Assicurativa ******** rifiutava invece di risarcire il danno in quanto già risarcito dalla Compagnia aerea.
L’attrice, pertanto, conveniva in giudizio la Compagnia assicurativa ******, in quanto, ex art. 6 condizioni genrali di contratto era tenuta, previa documentazione del danno, a corrispondere un risarcimento pari, nel massimo a £. 700.000, se detratto quanto risarcito dalla Compagnia aerea, residuava un ulteriore danno alla parte assicurata; l’attrice, infatti, aveva subito un dannno pari a £. 4.177.400, tale essendo il valore venale del bagaglio, di cui solo £. 800.000 risarcite dalla Compagnia Aerea *******.
Si costitutiva la convenuta sostenendo che la polizza prevede, in caso di perdita di bagaglio un massimale di £. 700.000 e che l’attrice aveva già percepito dalla Compagnia Aerea ****** £. 800.000 per cui la stessa, indipendentemente dal soggetto che ha corrisposto la somma assicurata, aveva già ottenuto quanto contrattualmente previsto.
L’art. 6 delle condizioni di polizza stabilisce che l’assicurazione deve risarcire il danno solo qualora il risarcimento del danno già ottenuto sia inferiore all’entità effettiva del danno.
Il danno, per la convenzione di Varsavia, ammontava a dollari US 400, cioè ottocentomila,fermo restando il massimale di polizza £. 700.000 e l’operatività dell’art. 1916 c.c. non espressamente derogato, che stabilisce che l’assicurato (la Sig.ra *********) è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Contestava la ventilata nullità, sollevata dall’attrice, del contratto per mancanza del rischio assicurato che si sarebbe, secondo l’attrice, avuta se il capitale assicurato fosse inferiore al minimo risarcitorio, per contratto, a carico del vettore perché in tal caso mai la compagnia assicurativa sarebbe obbligata a corrispondere alcunché in caso di smarrimento del bagaglio per fatto del vettore, sostenendo da un lato che la copertura assicurativa opera anche per eventi diversi (furto ecc.) e dall’altro che la polizza sarebbe operativa se l’importo previsto in virtù di diverso premio assicurativo, fosse stato superiore.
Comunque parte attrice non aveva fornito alcuna prova della entità del danno subito. Concludeva per il rigetto della domanda attrice.
La causa proseguiva con l’assunzione di prova per testi e sulle conclusioni, precisate come in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 29.05.2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’art. 22 n. 2 della Convenzione di Varsavia del 12.10.1929 approvata con legge 19.5.1929 e aggiornata con pubblicazione su G.U. del 21.9.2000 n. 221, statuisce che nel trasporto internazionale di bagaglio la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 250 franchi per Kg. che possono essere convertiti in ciascuna moneta nazionale in cifra tonda.
La polizza ******** prodotta in giudizio, prevede alla voce “assicurazioni bagaglio” che la società, nei limiti del massimale indicato nel certificato di assicurazione, indennizza i danni al bagaglio dell’assicurato durante il viaggio, causati da perdita imputabile a responsabilità del vettore; in tal caso l’indennizzo da parte della società assicuratrice sarà successivo a quello, eventuale, del vettore ” al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore all’entità del danno” e nella polizza vi è un prospetto in cui l’assicurazione bagaglio per viaggi nel mondo, copre fino a un massimale di £. 700.000. E ancora nella polizza, sotto la voce “definizioni” il bagaglio è indicato come “l’insieme dei capi di vestiario e degli oggetti di uso personale che l’assicurato porta con sé durante il viaggio, quelli portati a mano e quelli affidati al vettore”.
Questa è la normativa applicabile al caso in esame.
L’art. 1916 c.c. « diritto di surrogazione dell’assicuratore », cui fa riferimento la Compagnia assicurativa per sottrarsi all’obbligo di indennizzo, è mal invocato. Esso statuisce che l’assicuratore, che ha pagato, ha diritto a surrogarsi fino all’importo delle somme versate nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili, nel caso di specie il vettore.
Il fatto che questo, in base al contratto di trasporto, che si riporta alla Convenzione di Varsavia, non debba pagare più di un massimo di $ 20per Kg. imbarcato, per una franchigia di Kg. 20 (nella fattispecie 400 $) è circostanza che doveva essere conosciuta dalla Compagnia assicurativa, usando la ordinaria diligenza, al momento della stipula della polizza: il fatto che la convenuta abbia espressamente assunto l’obbligo di risarcire, nel limite massimo di £. 700.000 il danno, in caso di perdita o smarrimento del bagaglio, imputabile al vettore, dopo che questi abbia già eventualmente indennizzato una parte del danno e solo indenninzando, nei limiti sopra detti, il danno residuo dopo aver detratto danno effettivo quanto già indennizzato dal vettore, comporta che ora l’assicurazione non possa invocare a suo favore l’art. 1916 c.c.
L’assicurazione ********, bene avrebbe dovuto conoscere, usando l’ordinaria diligenza, la limitazione di responsabilità patrimoniale del vettore, dedotta nel contratto di trasporto dello stesso (sulla base della Convenzione di Varsavia) e stipulando la polizza ********, si impegnava a risarcire un plus di danno, qualora il risarcimento della Compagnia aerea *******, non fosse stato pienamente satisfattivo del danno, nei limiti del massimale di £. 700.000: l’intervento dell’Assicurazione ******** era, per ciò stesso, previsto solo dopo che il vettore avesse versato quanto dovuto in base al contratto di trasporto, al danneggiato, ed era previsto proprio per quella parte di danno non risarcito dalla Compagnia aerea ******.
Va, inoltre, osservato che, a stretto diritto, assicurato nel caso di specie è l’odierna attrice, responsabile del danno è il vettore e chi è responsabile verso l’Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione dell’assicuratore che ha pagato verso i terzi responsabili è l’assicurato, cioè l’attrice, la quale ha rigorosamente ottemperato agli obblighi a lei imposti dalla polizza ****** e d’altronde ciò non è contestato.
Infine, va osservato che il contratto di trasporto concluso dalla Compagnia Aerea ******* con l’attrice, con limitazione di responsabilità del vettore come da Convenzione di Varsavia, nel caso di perdita o smarrimento del bagaglio vale solo ed esclusivamente nel rapporto tra i contraenti e, rispetto all’Assicurazione ***** è res inter alias acta, cui la stessa non può richiamarsi. D’altronde nella polizza non vi è alcun riferimento al contratto tra il vettore e la trasportata né alla Convenzione di Varsavia .
L’eccezione relativa a una pretesa violazione del diritto di surroga ex art. 1916 c.c., sulla base di quanto risulta in atti, non ha quindi alcun fondamento.
Ciò premesso, ne consegue che, una volta che la Compagnia assicurativa ***** abbia provveduto, come è avvenuto, a risarcire all’attrice il danno per la perdita del bagaglio nei limiti stabiliti dalla Convenzione di Varsavia ( nel caso di specie dollari 400, pari a circa £. 800.000) incombeva alla Compagnia Assicurativa *****, l’obbligo di risarcire l’ulteriore danno subito dall’attrice, nei limiti del massimale di polizza pari a £. 700.000.
Al riguardo l’attrice ha prodotto in giudizio una lista dei beni portati con sé nel viaggio quale bagaglio, nonché la lettera, a suo tempo, spedita alla convenuta con indicazione delle somme spese per acquistare i capi o i beni di cui aveva urgente necessità e che erano andati smarriti per la perdita del bagaglio.
I testi indotti hanno confermato la presenza dei beni indicati dall’attrice, nel bagaglio smarrito.
Anche basandosi sulla sola testimonianza del teste Gentilizi (e a prescindere da quella della teste *****************, madre dell’attrice, la quale ha dichiarato che la presenza dei capi indicati nella lista, nella valigia perduta veniva dedotta dal fatto che “quando cercavo qualche cosa dopo il viaggio ci si accorgeva che era stato posto nella valigia e per questo mancava”) che ha espressamente ricordato capi sicuramente presenti nella valigia quali telo d bagno, un vestito nero di lino, la maglia di ************, un paio di sandali e considerando che nel bagaglio doveva senz’altro esserci biancheria intima, oggetti per la cura e l’igiene personale, nella impossibilità di una valutazione precisa del danno si può, con valutazione equitativa, ritenere che il danno effettivo sofferto dall’attrice per la perdita del bagaglio assommi a circa lire tremilioni: poiché la Compagnia Aerea ****** ha già risarcito £. 800.000, incombe alla Compagnia assicurativa ******* l’obbligo di risarcire il residuo danni, nel limite di £. 700.000 come da massimale di polizza.
Su tale somma la convenuta dovrà versare gli interessi che, in considerazione del non lungo tempo trascorso dalla perdita del bagaglio, si reputa equo liquidare dalla domanda giudiziale al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sentenza in equità.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Forlì, contraries reiectis, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Sig.ra ************ contro la Compagnia Assicurativa ******** con atto di citazione notificato il 10.08.2000
CONDANNA
La Compagnia di assicurazioni ******** al pagamento a favore dell’attrice della somma di £. 700.000, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché a rifondere alla stessa le spese di lite che liquida in **********.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Forlì, 8 Giugno 2001
IL CANCELLIERE
IL GIUDICE DI PACE
Avv. ****************
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