Lo specifico caso del minore vittima di abusi

In riferimento alla insopportabile piaga degli abusi sessuali sui minori, il Consiglio d’Europa nel 1978 si è così espresso: “gli abusi sono gli atti e le carenze che turbano gravemente il bambino, attentando alla sua integrità corporea, al suo sviluppo fisico, intellettivo e morale, le cui manifestazioni sono le trascuratezze e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di altri che hanno cura del bambino”[1].

Partendo da tale definizione è possibile classificare gli abusi in:

Maltrattamento fisico: aggressioni, percosse, morsi spintoni con conseguenze fisiche come fratture, bruciature;

Maltrattamento psicologico: aggressioni e violenze verbali, attiva pressione psicologica, situazioni di separazione conflittuale in cui i figli sono strumentalizzati nel contrasto con evidenti effetti sull’equilibrio emotivo;

Patologia della fornitura di cure: trascuratezza o incuria (omissioni o carenza nel prevedere risposte ai bisogni fisici e/o psichici: abbigliamento inadeguato alle condizioni atmosferiche, trascuratezza igienico sanitaria o alimentare, isolamento affettivo e/o sociale, inadempienza scolastica, denutrizione ecc.) disuria (cure fornite in modo distorto e inadeguato rispetto al momento evolutivo del bambino) ipercuria (eccesso di cure e sindrome di Munchausen per procura, medical shopping, help seekers, chemical abuse, sindrome da indennizzo per procura);

Abuso sessuale: il minore è coinvolto, da parte di familiari e non, in pratiche sessuali manifeste o mascherate che presuppongono violenza o ai quali egli/ella non può acconsentire con totale consapevolezza in quanto non maturo, dipendente e quindi incapace di un libero e cosciente consenso, oppure è coinvolto in attività tali da violare tabù vigenti nella società circa i ruoli parentali. Tra le diverse forme di abuso sessuale distinguiamo: pedofilia, incesto, atti di libidine e violenza carnale.

Ci si pone, in particolar modo nel caso di minori di pochi anni, domande relative alla veridicità delle testimonianze; i due criteri fondanti l’attendibilità del teste fanno leva sui concetti di “competenza”, vale a dire sulle capacità cognitive, emotive e sociali del bambino e sulla “credibilità”, vale a dire sulla veridicità o falsità delle dichiarazioni stesse. Valutare la competenza significa analizzare se il minore è in grado di differenziare i suoi pensieri e sentimenti dai dati reali e se è in grado di cogliere il significato della sua posizione di testimone. E’ opportuno a tale scopo appurare l’influenza delle valenze affettivo-emotive sulle funzioni della memoria e sulle capacità di giudizio morale specie in relazione alle sue concezioni di verità e bugia (l’articolo 196 c.p.p. prevede che “qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l’idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge”).

Per quel che attiene, invece, alla credibilità, cioè all’esame della veridicità o falsità delle dichiarazioni del minore va precisato che i tipici requisiti dell’attendibilità di un teste rappresentati dalla chiarezza, celerità, sicurezza e coerenza del resoconto fornito, si rilevano assai di rado nel caso delle deposizioni rilasciate dai bambini. L’orientamento attuale è quello di considerare credibile il racconto di un minore caratterizzato da una modalità di esposizione spontanea e coerente dei fatti intendendo quest’ultima qualità come corrispondenza delle dichiarazioni rese in tempi diversi.

Inoltre va rilevato il tipo di elaborazione personale che il soggetto è andato maturando dell’accaduto in modo tale da porsi nella giusta maniera durante la raccolta della sua deposizione. Andranno comunque anche esaminate: la qualità delle relazioni intercorrenti nel nucleo famigliare, il valore attribuito da tutti i componenti della famiglia alla testimonianza della vittima e le possibili influenze positive e negative dei genitori durante la sua deposizione.

Per quanto riguarda le interconnessioni tra competenza e credibilità, il perito si trova di fatto ad affrontare contemporaneamente la valutazione, nel senso che viene chiamato come esperto proprio in relazione a fatti e a circostanze sulle quali sussistono dei dubbi.

Egli, quindi, difficilmente riesce ad effettuare una valutazione della competenza “indipendente”, se non altro, per la ragione che la stessa conoscenza di fatti o eventi riferiti dal bambino, magari in altra sede, gli sono stati comunicati. Spesso, allora, egli si trova nella ineludibile situazione di valutare, senza volerlo, la competenza di un bambino utilizzando elementi che attengono alla sua credibilità. Con molta frequenza si afferma che un bambino (esempio, vittima di abuso sessuale) sia definito incapace di distinguere la realtà dalla fantasia in relazione a come racconta gli eventi stessi. Da questa affermazione (che riguarda il livello di “credibilità”) il perito deduce erroneamente che il bambino non sia competente. Non sempre accade questo, perché spesso il perito si pone nella prospettiva di documentare da quali elementi, indipendenti gli uni dagli altri, abbia dedotto i criteri di “competenza” e quelli di “credibilità”.

Spesso, però, sorge il legittimo dubbio che egli raggiunga una conclusione deducendola implicitamente dal racconto di fatti e di episodi su cui non sempre il bambino può essere chiaro e circostanziato; proprio quei fatti su cui, viceversa, dovrebbe applicarsi il giudizio di “credibilità”. Sul piano metodologico avviene così che la credibilità o meno dei fatti finisca per costituirsi come elemento trainante su cui si basa il giudizio di competenza. Il presupposto sul quale fondare la credibilità diviene così esso stesso un effetto, in base ad un ragionamento del tipo: “il bambino non è competente poiché racconta fatti non credibili”. Questo errore di metodo, che finora ha certamente prodotto una più accentuata tendenza a negare l’attendibilità del bambino come fonte di testimonianza, è ovviamente possibile anche allorquando il contenuto si inverta dando luogo ad una conclusione del tipo “il bambino è competente poiché racconta fatti credibili”. Un testimone si può ritenere competente e credibile, oppure competente e non credibile. Non si dà la condizione nella quale possa sussistere “non competenza e credibilità” poiché tra i due criteri sussiste una connessione logica e temporale che riduce automaticamente il testimone non competente in un testimone non credibile.

Anche l’età non può essere considerata una variabile discriminante rispetto all’attendibilità, ma per determinare la competenza si deve far riferimento a dei criteri evolutivi e di sviluppo non sempre facilmente definibili. Va distinta la situazione in cui si sottopone a valutazione un preadolescente o adolescente da un bambino (convenzionalmente si fa riferimento alla fascia di età fino ai sette anni).

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Se è pur vero, inoltre, che un bambino in età infantile non si lascia condizionare dalla vergogna e può raccontare episodi anche scabrosi con discreta disinvoltura, d’altro canto è importante ricordare che in età prescolare l’organizzazione egocentrica delle strutture cognitive rende il bambino incapace di distinguere tra reale e immaginario, tra mondo interno ed esterno. A tal proposito è interessante riflettere su come la Corte di Cassazione (sez. III penale, sentenza 20 aprile-25 maggio 2001) si esprime in merito all’attendibilità della testimonianza di una minore di soli 2 anni e mezzo, basandosi su una “massima di esperienza”: “E’ fisiologico in tenera età il ricorso a bugie ed a narrazioni fantasiose miste a verità ma ciò non toglie credibilità all’asserto purché le rielaborazioni fantasiose si verifichino non all’inizio della collaborazione con l’autorità giudiziaria ma in un momento successivo, infatti più ci si allontana temporalmente dal momento dei fatti, più la narrazione degli stessi può essere sfocata e influenzata da eventi successivi”. Inoltre, per un bambino in tenerissima età è impossibile mentire in ordine ad episodi sessuali poiché di tale materia egli non ha alcuna conoscenza; è tuttavia opportuno escludere attraverso altre acquisizioni probatorie la presenza di condizionamenti familiari.

Dall’inizio dell’età scolare fino alla preadolescenza si sviluppa il pensiero operatorio piagetiano che si caratterizza per la capacità di agire attivamente sui processi mentali finalizzandoli a scopi precisi. Il pericolo di distorsione dei messaggi, di costruzione di una menzogna consapevole è alto perché, se pur terminata la confabulazione, i processi astrattivi per l’interpretazione della realtà sono caratterizzati ancora da arbitrarietà e da un uso strumentale ed egoistico delle accresciute capacità mentali. Inoltre, va tenuto presente che lo sviluppo morale si realizza molto più lentamente.

L’acquisizione del discernimento, cioè della capacità di capire ciò che è utile per lui e di decidere autonomamente senza essere influenzato dalla volontà d’altri, è considerata intorno ai 14 anni, quindi in età adolescenziale. In questa fase evolutiva, tuttavia la testimonianza va valutata tenendo conto della presenza delle pulsioni sessuali, di possibili atteggiamenti di tipo proiettivo o di difese estreme in senso regressivo fantastico, oltre che dello specifico stato di sviluppo psicoaffettivo del soggetto, pertanto è opportuno riflettere su quale potrebbe essere la funzione della rivelazione dell’abuso nel contesto familiare in cui l’adolescente vive.

La valutazione della testimonianza dipende sia dalla valutazione di quanto il teste racconta, ma anche e soprattutto dalla valutazione sulla personalità del minore, della presenza/assenza di disturbi psicologici o psichiatrici, con riferimento al contesto familiare. Tal genere di psicodiagnosi, infatti, essendo funzionale ad un progetto educativo e/o terapeutico, appare maggiormente rispettosa della personalità del minore, in confronto ad un accertamento di stampo penalistico sulla sua attendibilità. Va inoltre considerato il ruolo che il bambino ha avuto nell’evento di cui ci si sta occupando, se cioè egli ne è stato autore, vittima o semplice testimone.

Il grado di competenza linguistica acquisita al momento dell’accadimento comporta invece la capacità di ricordare un evento e verbalizzarlo la capacità di ricordare un evento e verbalizzarlo dipende dal grado di competenza linguistica acquisita al momento dell’accaduto. La fascia di età tra i 20 e 24 mesi sembra essere l’età media in cui si acquisisce la capacità di descrivere gli eventi presenti o recente accaduti. Attraverso il linguaggio dall’età di 3 anni, i bambini sono in grado di comunicare sia esperienze ascoltate che sperimentate. Molto prima dello sviluppo del linguaggio, tuttavia esiste una memoria di tipo “comportamentale” relativamente alla memoria di eventi traumatici.

La letteratura clinica suggerisce la probabile presenza di elementi di fantasia rispetto alla risoluzione dell’evento traumatico. In generale il sistematizzare gli eventi passati nel contesto della storia di vita permette di integrare le esperienze passate in un quadro coerente circa il funzionamento del mondo e di se stessi. Infatti la memoria di un evento è sempre frutto di un processo dinamico che comprende diversi fasi quali: la codifica, immagazzinamento e recupero; tali fasi sono influenzate da inferenze, congetture, distorsioni percettive, coinvolgimento emotivo e conoscenze pregresse. L’induzione allo stravolgimento del ricordo può provenire dall’esterno (suggerimento implicito da parte di altri, eventi concomitanti che suggeriscono erronee conclusioni di causa ed effetto) o dall’interno (soggetti suggestionabili possono fare propri racconti di altri). Un’altra distorsione mestica si può realizzare a livello temporale: in condizioni di tensione e di forte coinvolgimento emotivo, passato presente e futuro si confondono proprio perché la corretta percezione temporale passa in secondo piano rispetto agli aspetti spaziali, ovvero verso gli elementi che sono più utili per la difesa e la fuga. E’ importante analizzare se il minore è in grado di differenziare i suoi pensieri e i suoi sentimenti dalla realtà, se è in grado di comprendere il significato del suo ruolo di testimone, così come è necessario accertare l’influenza di bisogni e di fattori emotivo – affettivi sulle funzioni della memoria e sulle capacità di giudizio morale soprattutto in relazione alla sua rappresentazione di verità e di menzogna.

Chi conduce l’esame deve poter sapere, in partenza, quante e quali informazioni ci si può aspettare da un dato bambino. Per arrivare a questo risultato, prima di procedere all’esame vero e proprio, si chiede al bambino di descrivere eventi del passato (ad es. una gita, un compleanno ecc.). Il ricordo che il bambino avrà degli eventi sarà utile all’esperto per farsi un’idea della qualità e quantità di capacità mnestica e rievocativa generale del bambino ed è su questo che “misurerà” i dati che otterrà con l’esame vero e proprio.

Il recupero e la rievocazione del ricordo degli episodi sono assolti, in primo luogo, dalla tecnica dell’intervista cognitiva analizzata nel precedente paragrafo, dal momento che essa si avvale dell’uso di mnemotecniche e si fonda su alcuni presupposti teorici di psicologia della memoria. Più sono gli indizi che concorrono al recupero dell’informazione maggiore è la possibilità di recupero dell’informazione stessa.

L’intervista si distingue in varie fasi:

Una fase preliminare di familiarizzazione che serve a creare un’atmosfera rilassata, a stabilire un rapporto amichevole con il bambino e ha l’obiettivo di spiegare che cosa si voglia dal piccolo testimone, informazione dei suoi diritti e la sua rassicurazione: “Sai perché oggi sei qui?…. Chi ti ha portato qui oggi?….chi è?…Lui/lei che cosa ti ha detto?…

Nella fase del racconto libero invece gli si chiede di raccontare liberamente ciò che ricorda e si interviene solo per incoraggiare il bambino a continuare il racconto: “Vorrei che tu mi raccontassi cosa ricordi…se ci sono domande cui non vuoi rispondere puoi dirlo senza preoccuparti nè tirare a indovinare perché è importante dire solo ciò che effettivamente ricordi essere accaduto: nessuno può ricordare tutto. Se non capisci cosa ti chiedo dimmelo e te lo dirò con nuove parole. Posso farti la stessa domanda più di una volta perché posso essermene dimenticato. Non devi per questo cambiare la tua risposta ma dirmi quello che ti ricordi nel modo migliore che puoi”.

Segue poi la fase di riattualizzazione del contesto in cui si cerca di far rivivere mentalmente, durante l’intervista, il contesto ambientale e lo stato d’animo personale simile a quella presente durante il presunto evento traumatico chiedendogli di visualizzare il contesto prima di descrivere l’episodio.

Nella fase di interrogatorio l’intervistatore dovrebbe cercare di approfondire e chiarire elementi non menzionati dal bambino nel suo racconto libero, chiedendogli di riferire gli eventi variandone l’ordine di esposizione, aggiungendo una serie di domande del tipo: “ti ha ricordato qualcuno che tu conosci?.. perché? la voce ti ha ricordato quella di qualcun altro, come era il timbro di voce?…Hai udito qualcosa? …cosa hai pensato quando hai udito ciò?[2]

Tuttavia spesso bambini molto piccoli trovano difficile comprendere le richieste delle mnemotecniche di ricordare gli episodi, cambiando l’ordine o la prospettiva. Alcuni autori come Geiselman sembrano individuare negli 8 anni di età il limite inferiore sotto il quale l’uso dell’intervista non darebbe risultati soddisfacenti. Altrimenti è preferibile usare alcune delle tecniche dell’intervista cognitiva, come una parte di un’intervista inquirente essendo  più completa.

Altro interrogativo che necessita chiarimenti è cercare di determinare se l’efficacia dell’intervista dipenda più dal fatto che sono state utilizzate mnemotecniche per cercare di favorire la rievocazione del bambino, oppure se sia la sensibilizzazione dell’intervistatore riguardo le modalità di interazione con il bambino (tranquillizzarlo, riconoscergli certi diritti, porre attenzione al suo linguaggio ecc) il fattore che conferisce più valore allo strumento.

Altra tecnica utilizzata è la SVA, acronimo di Statement Reality Analysis, una tecnica ideata negli anni ’50 in Germania per rispondere alla necessità di un metodo di valutazione che permettesse di sincerarsi della validità delle accuse di abuso sessuale rilasciate da minori. Tale tecnica, cosi come quelle che ne sono derivate, si basa sull’ipotesi di Undeutsch: è ragionevole aspettarsi che i resoconti di eventi realmente esperiti si differenzino in certe caratteristiche, sia quantitative che qualitative, dai resoconti parzialmente o totalmente inventati. Per effettuare tale distinzione, sono stati ideati dei criteri di realtà che riguardano la storia, lo sviluppo delle dichiarazioni, il modo di raccontare il contenuto della dichiarazione e la coerenza dei fatti riportati.

Lo scopo del colloquio è quello di raccogliere il maggior numero di informazioni dettagliate e circostanziate, la raccolta può portare a dati più attendibili se prima del colloquio il conduttore acquisisce tutti i dati relativi al caso (responsi medici, relazioni di altri professionisti, valutazioni inerenti lo sviluppo cognitivo e sociale del bambino e la sua storia familiare). Da tutta questa serie di elementi il conduttore deve poter sviluppare una serie di ipotesi alternative che saranno validate o disattese durante i colloqui.

Il colloquio, secondo la “Statement Validity Analysis”, prevede inizialmente una esposizione libera dei fatti inerenti sia circostanze neutre che il fatto oggetto di indagine in modo da valutare le capacità comunicative e linguistiche del bambino e favorire un clima disteso e di fiducia. La rievocazione libera offre dati più corretti ma meno precisi e numerosi di quelli che si raccolgono con le domande dirette. Tali domande possono essere utilizzate in una seconda fase se il materiale precedentemente raccolto richiede chiarimenti o specificazioni e tali domande non devono toccare argomenti che non siano già stati trattati dal bambino nel suo racconto (ad esempio non far riferimento alla presenza di persone che il bambino non ha mai nominato e di cui il conduttore ha avuto notizia da altre fonti).

Nella fase conclusiva si riassumono al bambino i punti salienti del racconto per dargli la possibilità di correggere eventuali errori e lo si rassicura sull’importanza e utilità del suo racconto.

La SVA si propone di operare una valutazione della deposizione del testimone e non della generica credibilità attribuita allo stesso ed è pertanto costituita da tre componenti:

  1. a) intervista strutturata: una serie di linee guida da seguire per massimizzare le informazioni e ridurre l’angoscia del minore durante l’intervista. La testimonianza va trascritta letteralmente per intero;
  2. b) analisi del contenuto basata sui criteri (Criteria Based Content Analysis, CBCA): ai contenuti della testimonianza si applica la CBCA che consiste nel verificare a sua attendibilità attraverso la valutazione della presenza o meno di 19 criteri, divisi in 5 categorie, utilizzando una scala da 0 a 3 punti;
  3. c) negli Stati Uniti è da tempo consolidato un particolare intervento di diagnosi psicologica, detta “Validity checklist”, che si propone di accertare la credibilità della denuncia di abuso sessuale. Questa procedura consiste nella raccolta di informazioni circa il quadro di personalità, lo sviluppo emotivo, relazionale e cognitivo del bambino, per stabilire se è in grado o meno di riferire fatti ed esperienze vissute. Questo metodo considera ed analizza le caratteristiche della denuncia – rivelazione, raffrontandole con quanto già si conosce in genere sugli indicatori di abuso; rivela attraverso l’analisi del linguaggio usato, della sua completezza, della spontaneità e la presenza di dettagli incongruenti con le conoscenze sessuali compatibili con l’età, se il comportamento, le emozioni e i sentimenti siano congruenti con l’evento raccontato. Successivamente vengono esplorate le eventuali motivazioni che potrebbero indurre il bambino a mentire o a confondersi rispetto all’evento e al suo significato. Quanto più è positiva l’indagine, tanto più si possono generare dubbi sulla validità dell’indagine.

L’obiettivo di questa procedura non riguarda l’accertamento della veridicità delle rivelazioni ma soprattutto l’accertamento della compatibilità tra lo sviluppo psico-cognitivo e il grado di attendibilità del minore. Se tale metodo viene adeguatamente applicato costituisce una occasione di ascolto, premessa indispensabile alla valutazione dell’attendibilità e credibilità. L’esperienza che il bambino fa, di sentirsi ascoltato e compreso, gli facilita la presa di coscienza e consapevolezza rispetto all’evento raccontato.

Un aspetto criticabile di tale metodologia è la prassi secondo cui è proprio la combinazione dell’aumentato livello d’ansia nel minore, unita alla nascente consapevolezza della propria sofferenza, a costituire un primo indice di credibilità della denuncia di abuso; questo dimostra che l’affannosa ricerca del nesso tra vissuto doloroso e trauma costituisce una presunzione da parte dell’operatore (consulente/perito) sulla veridicità dei fatti riferiti. Va ricordato che il compito dell’operatore non è rispondere a quesiti di ordine fattuale, ma di ordine psicologico relativi ad un quadro di personalità del minore. È doveroso ricordare che in psicologia dell’età evolutiva è notoriamente dannoso per il bambino essere sottoposto ad un intervento che, induce forzatamente a far emergere vissuti dolorosi collegati ad un ipotetico trauma. I sostenitori della “Validation”, al contrario, evidenziano che ogni intervento del genere può diventare per il soggetto un importante momento di elaborazione mentale attraverso l’esperienza di essere ascoltati e compresi. In Italia questa procedura viene utilizzata dagli esperti del CBM (Centro Bambino Maltrattato).

Naturalmente la CBCA applicata non all’interno della SVA non ha valore. Anche l’intera SVA non ha alcun valore se l’intervista al minore è stata mal condotta con presenza di domande suggestive e poste in maniera errata.

Un’altra procedura utilizzata per rendere meno traumatico il coinvolgimento del minore in ambito giudiziario è quella di prevedere nel corso della sua audizione l’impiego delle bambole provviste di dettagli anatomici (c.d. anatomic dolls). Ad esse vengono attribuite varie funzioni[3] tra cui la capacità di porre i bambini a proprio agio offrendo loro la possibilità di “agire l’evento abuso” piuttosto che raccontarlo e quindi permettendo di superare eventuali problemi di linguaggio e di imbarazzo; possono rappresentare, per il bambino, un valido punto di partenza della conversazione sull’argomento della sessualità, possono fungere da test diagnostico, nel senso che i bambini abusati sessualmente giocano e interagiscono con le bambole in maniera significativamente diversa dai bambini non abusati. Intorno all’utilizzo di queste bambole è sorto un ampio dibattito sia circa la loro potenzialità suggestiva che in relazione alle caratteristiche propriamente metodologiche. Per il primo aspetto i risultati di alcune ricerche consentono di affermare che i bambini non sono indotti a riportare nessun falso contenuto per via delle bambole anatomiche, ma comunque il loro impiego non dimostra di facilitare la produzione di un ricordo accurato. D’altra parte la modalità applicativa di queste bambole non risulta ancora standardizzata così come è assente un sistema uniforme di codifica dei risultati ottenuti. La differente completezza dei dettagli e quindi le diverse fattezze delle bambole condizionano il tipo di gioco che il bambino esprime. Inoltre l’ipotesi secondo cui il gioco sessualizzato sia da considerare come un vero e proprio indicatore dell’abuso non sembra essere confermato dai dati di ricerca. A questo proposito alcuni studi effettuati con gruppi di controllo dimostrano come anche i bambini che non hanno avuto esperienze sessuali traumatiche esternino attraverso il gioco dei comportamenti sessuali come, la manipolazione dei genitali,o lo svestire e il rivestire le bambole stesse. Gli esperti delle problematiche infantili e adolescenziali si dichiarano contrari all’ammissibilità di prove basate su interviste durante le quali vengono utilizzate le bambole anatomicamente corrette.

Si sostiene che se le bambole (e analogamente altro materiale di gioco come il disegno) non sono usuali per i soggetti, non rappresentano strumenti idonei a consentire la comunicazione di contenuti sessuali intesi sia come fantasie che come eventi realmente sperimentati direttamente o indirettamente. Dunque, l’utilizzazione delle bambole corrette con dettagli anatomici rimane controversa anche se alcuni autori la ritengono utile almeno per la valutazione della conoscenza sessuale dei bambini.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

[1] Duilio – Magliulo – Perotti, La testimonianza del minore nei casi di abuso sessuale: tutela o vittimizzazione. Una rivisitazione critica delle varie metodologie, 2001, www.falsiabusi.it, pag.3.

[2] Il minore sessualmente abusato, www.altrodiritto.unifi.it

[3] E. Rotriquenz e G. Mazzoni,  I casi di abuso sessuale su minore: aspetti giuridici. La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori: la memoria, l’intervista e la validità della deposizione, Giuffrè 2000, pag. 37.

Dott. Bonaccorso Walter

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