Lo sport entra nella Costituzione: prosegue l’iter della riforma costituzionale

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L’aula della Camera, nella seduta del 14 giugno 2022, ha approvato ad ampia maggioranza (365 sì, 2 no, 14 astenuti) la proposta di legge di riforma costituzionale che novella l’articolo 33 della Costituzione in materia di attività sportiva (pdl costituzionale A S. 747-2262-2474-2478-2480-2538). Il testo ora torna al Senato, in linea con la procedura prevista per le riforme costituzionali.

     Indice

  1. La proposta
  2. L’aggiunta all’articolo 33 della Costituzione
  3. Lo sport nel PNRR

1. La proposta

La proposta di legge costituzionale C. 3531-A, già approvata dall’Assemblea del Senato in un testo unificato (S. 2478 e abbinati), con successivo passaggio alla Commissione Affari costituzionali della Camera in sede referente (con esame concluso nella seduta del 27 aprile 2022, senza apportare modificazioni al testo approvato dal Senato), e approvata il 14 giugno in Aula, interviene sull’articolo 33 della Costituzione per introdurre lo sport tra i valori tutelati dalla Carta fondamentale.

2. L’aggiunta all’articolo 33 della Costituzione

A tal fine la proposta di legge si compone di un unico articolo, che modifica l’articolo 33 della Costituzione, aggiungendo un nuovo ultimo comma, ai sensi del quale “la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.


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3. Lo sport nel PNRR

Nel Dossier del Senato del 9 giugno, è riportato un interessante contributo sulla tematica dello sport nel PNRR, il quale ha stanziato, per tale settore, 1 miliardo di euro. Più in dettaglio, il Piano prevede due linee di finanziamento:

  • nella Missione 4, Componente 1.1, l’Investimento 1.3 dedicato al potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola (300 milioni);
  • nella Missione 5, Componente 2.3, l’Investimento 3.1, finalizzato a favorire il recupero delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi e la realizzazione di parchi urbani attrezzati, al fine di favorire l’inclusione e l’integrazione sociale, soprattutto nelle zone più degradate e con particolare attenzione alle persone svantaggiate (700 milioni).

Sul dossier viene rappresentato che, alla luce di tali significative evoluzioni, per ovviare all’assenza di espresse disposizioni costituzionali sul punto, non sono mancati, specie negli ultimi anni, approcci dottrinali volti a ricondurre il diritto allo sport entro l’art. 2 della Costituzione, inteso come clausola generale di apertura del catalogo dei diritti tutelati dalla Carta verso le nuove istanze manifestate dal corpo sociale; come pure si rintracciano tentativi di scorgere un fondamento a tale diritto entro altre previsioni, quali:

  • il principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2),
  • la libertà personale (art. 13),
  • la libertà di associazione (art. 18).

Il paragrafo dello stesso dossier epiloga, affermando che la proposta in parola “in qualche misura, presuppone e, al contempo, aspira a superare questo dibattito”.

Avv. Biarella Laura

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