Lo stalking e le misure cautelari

Lo stalking è un reato disciplinato dall’ordinamento penale italiano con il d.l. 11/2009, che ha introdotto nel codice penale l’art. 612-bis, inserendolo tra i reati di atti persecutori. E’ un termine di origine inglese utilizzato in italiano per indicare una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo, detto stalker, che affliggono un’altra persona, perseguitandola, generandole stati di paura e ansia, arrivando fino alla compromissione dello svolgimento della normale vita quotidiana. Inoltre, comprende un insieme di condotte persecutorie ripetute nel tempo, quali telefonate, invio di sms, di biglietti e di lettere, ancora, scritte sui muri, il danneggiamento di beni, in modo persistente e possessivo, pedinamenti, minacce scritte e verbali traducendosi  molte volte anche in aggressioni fisiche, provocando tutto ciò uno stato di paura per la propria incolumità e quella delle persone care. Non esiste una definizione generalmente accettata di stalking, ma come enunciato da studiosi delle molestie assillanti di lingua anglofona è colui che si “apposta”, che “insegue”, che “pedina e controlla” la propria vittima. Il termine “inseguimento” è quello largamente usato e tradotto, ed è la definizione più vicina al comportamento tipico del molestatore assillante che è, infatti, quello di seguire la vittima nei suoi movimenti intromettendosi nella sua vita privata. Un’altra traduzione molto usata di “stalking” è “persecuzione”, così come lo stalker è chiamato “persecutore” e la vittima “perseguitato”.

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IL REATO DI STALKING

Questo e-book si propone di fornire un’analisi chiara e completa del delitto di stalking (art. 612-bis c.p.) ad un decennio dalla sua introduzione nel nostro sistema penale ad opera della legge n. 11 del 23 febbraio 2009.La fattispecie delittuosa in esame appare oltremodo complessa nella sua struttura e non sempre di pronta ed immediata comprensione, nonostante di tale reato si dibatta a più livelli (politico, sociale, giornalistico) ed in molteplici sedi.Tale lavoro, dunque, si prefigge di fornire un testo esplicativo di facile consultazione e di adeguato approfondimento, diretto non soltanto ed esclusivamente all’operatore di diritto, per rendere più chiaro il quadro giuridico di riferimento.L’opera è completata ed arricchita non soltanto con il testo delle norme di riferimento, ma anche con il richiamo ai più rilevanti orientamenti della Corte di Cassazione formatisi sul punto.Paolo Emilio De SimoneMagistrato dal 1998, dal 2006 è in servizio presso la prima sezione penale del Tribunale di Roma, specializzata nella trattazione dei reati contro le fasce deboli (stalking, maltrattamenti, violenza sessuale, sequestro, ecc.); in precedenza ha svolto le sue funzioni presso il Tribunale di Castrovillari, presso la Corte di Appello di Catanzaro, nonché presso il Tribunale del Riesame di Roma. Nel biennio 2007/08 è stato anche componente del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma previsto dalla legge costituzionale n. 01/89. Dal 2016 è inserito nell’albo dei docenti della Scuola Superiore della Magistratura, ed è stato nominato componente titolare della Commissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Roma per le sessioni 2009 e 2016. Dal 2008 è autore di numerose pubblicazioni, sia in materia penale che civile, per diverse case editrici.

Paolo Emilio De Simone | 2020 Maggioli Editore

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Tipologie di stalker

In base agli atti posti in essere, si possono distinguere cinque tipologie di stalker

  • il risentito, colui che spinto da rancori, quindi dal desiderio di vendicarsi, per traumi affettivi ricevuti da altri a suo avviso ingiustamente,cerca la vendetta;
  • il bisognoso d’affetto, colui che sia motivato dalla ricerca di attenzione e di una relazione che possa riguardare sia l’amore che l’amicizia, ed insiste e fa pressione nella convinzione che prima o poi l’oggetto delle sue attenzioni si convincerà;
  • il corteggiatore incompetente, che opera stalking in genere di breve durata, ossia colui che tiene un comportamento opprimente ed esplicito, traducendosi anche in atteggiamenti aggressivi qualora non raggiunga i risultati sperati, generalmente è di breve durata ma tende a cambiare la persona da molestare.
  • il respinto, è colui che rifiutato dalla vittima, generalmente un ex, mira contemporaneamente a vendicarsi dell’affronto costituito dal rifiuto e insieme riprovare a ristabilire una relazione con la vittima stessa;
  • il predatore, il cui obiettivo è di natura essenzialmente sessuale, nel senso che il molestatore ambisce ad avere rapporti sessuali con la vittima pedinandola, inseguendola e spaventandola. Trae eccitazione dalla paura che incute alla sua vittima, in quanto prova un senso di potere.

Il legislatore, attraverso ciò ha inteso tutelare l’incolumità individuale qualora tali minacce comportino un pericolo all’integrità psico-fisico della vittima, non è necessario che si verifichi un danno alla salute sotto il profilo del danno biologico, ma è sufficiente che si verifichi un’alterazione del normale equilibro psico-fisico della soggetto offeso anche senza sfociare in una vera e propria patologia.

Un requisito essenziale è costituito dalla reiterazione, il diritto di stalking rientra, difatti, nella categoria dei reati abituali (Cass. n. 20993/2012), per la cui configurabilità sono sufficienti anche “due sole condotte di minaccia o molestia” come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice (Cass. n. 45648/2013; Cass. n. 6417/2010).

Ciò che caratterizza il reato in esame rispetto alle minacce ed alle molestie è costituito dalla:

  • reiterazione delle condotte;
  • la produzione di un grave e perdurante stato di ansia o di paura o di un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva o una alterazione, non voluta, delle proprie abitudini di vita.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo dello stalking, si ritiene sufficiente il dolo generico, ossia la volontà di porre in essere condotte di minaccia e molestia, descritte nella norma con la consapevolezza della loro idoneità a produrre taluno degli eventi parimenti descritti nella stessa (Corte Cost. n. 172/2014; Cass. n. 20993/2012; Cass. n. 7544/2012).

Mentre non è necessaria la rappresentazione anticipata del risultato finale, ovvero la coscienza dello scopo che si vuole ottenere, essendo sufficienti la coscienza e la volontà (Suitas) delle singole condotte, altresì necessaria la consapevolezza che ognuna di esse andrà ad aggiungersi alle precedenti formando una serie di comportamenti offensivi, quindi ad uno sviluppo progressivo della situazione.

Il dolo si svilupperà dunque in “itinere” quale rappresentazione di tutti gli episodi già posti in essere, della loro frequenza e del nesso che li collega all’ulteriore apporto criminoso.

Le tutele alle vittime

L’art. 612-bis del codice penale sancisce che il reato di stalking è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sanzioni accresciute con la l.69/2019 (cd. Codice rosso) che ha previsto un minimo di 1 anno e un massimo di 6 anni e 6 mesi. Al secondo e al terzo comma, sono previste due circostanze aggravanti: al secondo comma ” la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”, mentre al terzo comma ” la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata”. Per quanto concerne la procedibilità il reato di stalking viene punito a querela (ossia la denuncia dei fatti)  della persona offesa, con  un  termine per la proposizione della querela di 6 mesi ,innalzato a 12 mesi dalla L. 69/2019.

Il legislatore, al fine di assicurare una maggior ed adeguata tutela alle vittime, contestualmente all’introduzione del nuovo reato di atti persecutori, con il d.l. 11/2009, convertito dalla l. n. 38/2009, ha ampliato lo spettro delle misure cautelari coercitive, attraverso la previsione della nuova misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ex art. 282 ter c.p.p., ovvero  al secondo comma “di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa, ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa”, e al terzo comma e in caso di ulteriori necessità di tutela, “di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dai prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva” ( in realtà, pur trattandosi di una misura palesemente legata alla repressione dello stalking, lo strumento si caratterizza per una generale portata applicativa, non vincolata ad una predeterminata tipologia di illecito penale).

Al contenuto della misura cautelativa ci si aggiunge il terzo comma, il quale vieta all’imputato di “comunicare, attraverso qualsiasi mezzo” con i soggetti protetti ai commi 1 e 2 e con le prescrizioni delle modalità e delle limitazioni imposte dal giudice qualora la frequentazione dei luoghi tra i predetti soggetti sia necessaria per motivi di lavoro o per esigenze abitative (4 comma).

Per poter prevenire nuovi atti persecutori, la legge (art.8 della l.38/2009) prevede che la persona offesa possa ricorrere – in alternativa alla querela – a una procedura di ammonimento, che consiste in un invito formalizzato dalle autorità di P.S. rivolto allo stalker di rinunciare alle attività persecutorie e ad interrompere ogni interferenza nella vita del richiedente, questa procedura ha come obiettivo far desistere lo stesso dalle attività poste in essere. La medesima procedura si articola in tre fasi:

  • la prima fase è quella in cui la vittima espone i fatti alle autorità, avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore delle condotte persecutorie;
  • la seconda in cui il questore ricevuta la richiesta assume le necessarie informazioni, eventualmente anche convocando il presunto stalker e le persone informate dei fatti;
  • terza ed ultima fase, quella in cui il questore può decidere per il rigetto o l’accoglimento dell’istanza emettendo l’ammonimento, diffidando l’autore delle condotte a proseguire nelle stesse e invitandolo ad adottare comportamenti conformi alla legge.

Sarà quindi emesso l’ammonimento e la diffida così all’autore alla prosecuzione delle condotte.

Non c’è bisogno di un avvocato per presentare l’istanza dato che la parte deve limitarsi ad esporre i fatti in modo veritiero.

L’ammonimento deve avere forma orale e deve essere motivato, a pena di illegittimità (cfr. in tal senso Tar Calabria, Reggio Calabria, n. 1171/2010; Tar Campania, Napoli, n. 114/2011; Consiglio Stato, n. 5676/2011) e di ogni passaggio della procedura deve essere redatto processo verbale, con copie rilasciate sia al richiedente che all’ammonito.

Dalla procedura di ammonimento derivano conseguenze importanti sotto il profilo sanzionatorio nei confronti del soggetto ammonito: oltre a possibili sospensioni delle autorizzazioni per la detenzione di armi e munizioni, laddove il soggetto non ottemperi all’invito formulato dall’autorità e insista nel perpetrare le proprie condotte persecutorie, andrà incontro, in caso di condanna per il reato ex art. 612-bis c.p., ad un aumento della pena e il delitto diventerà procedibile d’ufficio.

Secondo le ultime ricerche, i reati di stalking si svolgono nel 55% circa nella relazione di coppia, nel 25% circa in condominio, nel 5% circa in famiglia (figli/fratelli/genitori), nel 15% circa sul posto di lavoro/scuola/università, per cui questa scelta potrebbe risultare molto utile ad attivare un procedimento che possa fermare sul nascere gli autori di stalking.

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Alessandro Verde

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