Lo stato giuridico dei professori universitari tra autonomia statutaria e spinte corporative*

Redazione 15/10/01
inserito in Diritto&Diritti nel ottobre 2001
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Di Salvatore Raimondi
Ordinario di Diritto amministrativo nell’Università di Palermo

1. – Stato giuridico dei professori e autonomia universitaria. 2. – La ricerca scientifica come essenza dell’autonomia. 3. – L’autonomia come autogoverno del corpo docente. 4. – La ricerca scientifica come criterio di discriminazione tra le categorie di personale docente. 5. – L’uso distorto dell’autonomia negli statuti. La violazione del limite dello stato giuridico dei professori. Le sentenze dei giudici amministrativi. 6. – Il tentativo del governo di attribuire l’elettorato attivo e passivo all’autonomia statutaria attraverso il testo unico. 7. – Le iniziative legislative sulla “terza fascia” nella XIII legislatura (seconda metà del 1998). Il testo unificato. 8. – L’esame delle Commissioni I e VII del Senato. 9. – L’approvazione in sede deliberante (aprile 1999). L’estensione dell’ope legis ai tecnici laureati. Il principio “chi meno sa più comanda”. 10. – L’esame della Camera. Il populismo della Conferenza dei Rettori (C.R.U.I.). 11.- L’esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Le proposte di Cerulli Irelli e gli interventi di Bracco e Boato. 12. – La presentazione del disegno di legge governativo sullo stato giuridico (novembre 1999). Il disegno di legge sulla terza fascia in Comm. VII in sede legislativa. 13. – L’appello contrario all’approvazione (dicembre 1999) e la remissione del progetto all’assemblea. 14. – Le modifiche al disegno governativo in Comm. VII. La “piena maturità”, la “maturità” e la “idoneità scientifica e didattica” come elementi caratterizzanti delle tre fasce. 15. – Lo stralcio sulla terza fascia e la sua approvazione in comm. VII in sede referente (febbraio 2001). La previsione della “verifica” e le critiche della corporazione. La norma “salva statuti”. La benedizione della CRUI. 16. – La discussione in aula. La relazione di Soave. Gli interventi contrari di Acquarone, Cerulli Irelli, ecc., e gli interventi favorevoli di Bracco ed altri. La Camera respinge (6 marzo 2001). 17. – Il disegno di legge governativo sullo stato giuridico. A) L’esaltazione dell’attività didattica. B) Il limite di un quinto per i professori ordinari. C) Lo spostamento di competenze dai consigli di facoltà ai dipartimenti. D) L’estensione dell’elettorato passivo per preside e presidente del C.C.L. agli associati. E) La terza fascia ad esaurimento. 18. – Speranze e soprattutto timori.

1. – Lo stato giuridico dei professori universitari assume, nell’ambito del pubblico impiego, una configurazione del tutto particolare che si correla alla disciplina altrettanto particolare che il nostro ordinamento assicura all’università[1].
L’art. 33 Cost. sancisce la libertà della scienza e dell’insegnamento (1° c.), nonché l’autonomia delle istituzioni di alta cultura, università ed accademie (u.c.)[2].
L’autonomia universitaria, da intendere nel senso più ampio, autonomia normativa, scientifica, didattica, amministrativa, finanziaria, si pone in diretta correlazione funzionale con la libertà di ricerca e di insegnamento, che contrassegna l’attività delle istituzioni di alta cultura. E’ configurata come strumento per la promozione della cultura ai livelli più elevati (“alta cultura”), e quale garanzia della libertà della ricerca e dell’insegnamento.

2. – Per cogliere l’essenza dell’autonomia dell’università è da tenere presente che essa è dovuta a quanto di peculiare l’università ha rispetto alla scuola, che consiste nel fatto che la prima, oltre a svolgere, come la seconda, compiti didattici, svolge, diversamente dalla seconda, la ricerca scientifica[3].
Il primo dei principi fondamentali proclamati dalla Magna Charta delle Università Europee sottoscritta a Bologna nel 1988 è il seguente: “L’Università è un’istituzione autonoma che produce e trasmette criticamente la cultura mediante la ricerca e l’insegnamento. Per essere aperta alle necessità del mondo contemporaneo deve avere, nel suo sforzo di ricerca e di insegnamento, indipendenza morale e scientifica nei confronti di ogni potere politico ed economico”.
Negli studi che concernono l’università è affermazione ricorrente quella secondo la quale ciò che caratterizza l’insegnamento universitario è l’originalità e l’abilità del professore, la sua capacità di trasmettere ciò che egli ha appreso con le proprie ricerche e di fare condividere le proprie scoperte[4]. Il legame che esiste tra ricerca ed insegnamento è talmente stretto da indurre comunemente a ritenere che non vi sia alcuna distinzione tra i due termini, i quali descrivono soltanto aspetti diversi della medesima realtà[5].

3. – E’ pacifico che l’autonomia universitaria consiste nel diritto che a ciascuna università viene dato di governarsi attraverso i propri organi ed attraverso la comunità dei suoi docenti. L’autonomia è autogoverno dell’università da parte del corpo docente.
In epoca non lontana la Corte Costituzionale ha avuto occasione di affermare che “l’autonomia accademica si traduce in definitiva nel diritto di ogni singola università a governarsi liberamente attraverso i suoi organi e, soprattutto, attraverso il corpo dei docenti nelle sue varie articolazioni, così risolvendosi nel potere di autodeterminazione del corpo accademico (cosiddetto autogoverno dell’ente da parte del corpo docente)”[6].
Non sembra superfluo al riguardo rammentare che il “corpo accademico”, al quale la sentenza si riferisce, non è un concetto indefinito, ma è, al contrario, una nozione ben precisa. E’ stato introdotto tra le “autorità accademiche, a cui è commesso il governo delle Università” dall’art. 1 D. Lgs. Lgt. 7 settembre 1944, n. 264, ed è “composto di tutti i professori di ruolo”. Sicché, secondo la Corte- è la sentenza è successiva al D.P.R. 382/80, di riordinamento della docenza – l’autonomia universitaria consiste nell’autodeterminazione dei professori.
Sostanzialmente nello stesso senso l’orientamento secondo il quale la libertà di ricerca e di insegnamento non può essere disgiunta dal potere di autodeterminazione riguardo all’ordinamento degli studi, alle discipline da insegnare, ed alla scelta dei docenti. Si aggiunge che “se la vera e fondamentale giustificazione dell’autonomia universitaria è quella di essere considerata il miglior modo per promuovere e garantire la ricerca scientifica e l’attività didattica, ciò implica che tutti gli aspetti relativi all’autodeterminazione in materia scientifica e didattica debbono essere riservati, almeno per quanta riguarda il momento della decisione, a coloro che nell’Università sono istituzionalmente preposti all’attività scientifica e didattica”.[7]
Alla medesima conclusione perviene la tesi secondo la quale le università sono da ricondurre alla categoria degli enti pubblici a carattere associativo, caratterizzati quindi dall’elemento personale, che è da individuare nell’insieme di coloro i quali istituzionalmente e stabilmente svolgono nell’università attività di ricerca e di insegnamento, vale a dire i professori universitari di ruolo. Si precisa al riguardo che il costituente ha voluto attribuire rilievo costituzionale all’autonomia universitaria soprattutto al fine di assicurare la libertà di ricerca e di insegnamento laddove quella e questo si manifestano al più alto livello, come tutela quindi dei professori universitari. Il ché comporta la garanzia di non ingerenza di terzi in quello che è riservato agli appartenenti al gruppo sociale inteso come collettività culturale rappresentativa degli uomini di scienza che concorrono a costituirlo. [8]

4. – L’attività di ricerca scientifica non costituisce soltanto l’elemento che connota l’università e la distingue dagli altri centri nei quali si svolge il servizio di istruzione, ma costituisce un criterio di discriminazione all’interno stesso dell’università, tra le diverse categorie di personale docente.
Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 riserva ai professori ordinari l’elettorato passivo per la cariche di rettore, preside, presidente del consiglio di corso di laurea, di direttore del dipartimento e di istituto, prevede la partecipazione dei professori associati ai consigli di facoltà e di corso di laurea, mentre, per quanto concerne ricercatori ed assistenti ad esaurimento, ne limita la partecipazione ai soli rappresentanti.
Lo stesso D.P.R. 382 del 1980 operava una netta distinzione in ordine ai requisiti da valutare in sede di espletamento dei concorsi. In relazione ai professori ordinari stabiliva che i concorsi sono “intesi ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati” (art. 41), relativamente ai professori associati che “Il concorso è inteso ad accertare l’idoneità scientifica e didattica” (art. 42), ed infine, relativamente ai ricercatori, che “il concorso è inteso ad accertare l’attitudine alla ricerca dei candidati” (art. 54).
Tali disposizioni sono state abrogate dalla L. 3 luglio 1998, n. 210 (nuova disciplina dei reclutamenti). L’abrogazione non trova giustificazione nell’attribuzione alle sedi universitarie della gestione dei reclutamenti, ed in particolare della parziale determinazione dei criteri di valutazione (art. 1, 2° comma, e art. 2, 1° comma, lett. e). Sembra trattarsi, invero, di uno dei tanti passaggi attraverso i quali nell’ultimo decennio la corporazione dei ricercatori, che trova non infrequentemente ascolto in sede parlamentare, cerca di portare avanti la marcia verso il mitico docente unico.
Il vuoto legislativo che si è creato non può essere, tuttavia, interpretato come volto ad eguagliare i requisiti di accesso alle tre diverse posizioni[9]. Permane anche nella nuova disciplina dei reclutamenti una notevole differenza tra le diverse categorie. Per i ricercatori, diversamente che per i professori ordinari ed associati, non si fa riferimento alla discussione dei titoli scientifici, atteso che i candidati sono di norma giovani che vanno ad iniziare una carriera scientifica e non sono ancora in possesso di pubblicazioni[10].
La posizione di ciascuna delle tre categorie si connota, oltre che in relazione alle funzioni attribuite in ordine agli insegnamenti, in relazione alla diversità delle sfere di attribuzioni, con riferimento alla partecipazione agli organi collegiali dell’università ed all’elettorato attivo e passivo alle varie cariche accademiche, l’una e l’altro aspetti fondamentali dello stato giuridico[11].
La permanente articolazione del ruolo dei professori in due fasce e la richiamata distinzione in ordine alle attribuzioni, confermano che sussiste, come è stato affermato dalla Corte costituzionale, una “gerarchia di valori e di funzioni tra le due fasce del ruolo dei professori universitari oltre “l’unitarietà della funzione docente””. E che “E’ riconosciuta superiorità alla figura dello studioso dalla personalità scientifica compiutamente affermata, rispetto a quella del docente che dia soltanto prove di idoneità alla ricerca ed all’insegnamento”[12].

5. – L’insieme dei provvedimenti legislativi che si sono susseguiti dal 1989 ad oggi hanno introdotto un modo di concepire l’autonomia delle università, in particolare l’autonomia normativa, che si pone nettamente in contrasto con il quadro fin qui delineato.
La L. 6 maggio 1989, n. 168[13], mentre ha prefigurato una futura legge di attuazione dei principi di autonomia (mai approvata), ha demandato la elaborazione dei nuovi statuti ad un organo dell’università, il senato accademico integrato (S.A.I.), nel quale accanto ai professori sono stati collocati non pochi ricercatori, appartenenti al personale tecnico amministrativo, e studenti (art. 16). Una composizione che, come è stato osservato, “ha facilitato una deriva di carattere sindacal-corporativo-assembleare”[14].
La vicenda della elaborazione degli statuti è stata contrassegnata da una prevalenza delle componenti più fortemente sindacalizzate, soprattutto i ricercatori, ed in minore, ma sempre rilevante, misura, il personale tecnico-amministrativo.
Fenomeno determinato prevalentemente dall’ostruzionismo dei ricercatori, i quali in molte sedi sono riusciti a vincere sfiancando gli altri componenti con lunghe e faticose serie di sedute che si sono protratte per diversi anni.[15]
La legge invero non aveva mancato di fissare dei limiti all’autonomia normativa. In particolare all’art. 16, 4° comma, dispone che gli statuti “devono comunque prevedere: …b) una composizione del senato Accademico rappresentativa delle facoltà istituite nell’Ateneo;…d) l’osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore e non docente”.
In relazione al primo limite, è da rammentare che molti statuti prevedono un senato accademico a regime nel quale le facoltà sono appena rappresentate[16].
Ad esempio lo statuto dell’università di Palermo, nell’originaria versione (approvato D.R 17 luglio 1996, n. 1943, oggetto di parziale annullamento da parte del giudice amministrativo[17]) prevedeva un senato accademico composto da 48 membri, dei quali non facevano parte i presidi, ma un rappresentante per facoltà eletto dai rispettivi consigli dei quali facevano parte tutti i ricercatori. Gli altri componenti erano rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari eletti cumulativamente tra professori ordinari, associati e ricercatori, rappresentanti del personale non docente, rappresentanti degli studenti.
Non meno macroscopica, e probabilmente più grave, la diffusa violazione, da parte degli statuti, del principio della osservanza delle norme sullo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari, da intendere, secondo la comune accezione, come la situazione in cui gli uni e gli altri si trovano in quanto portori di un complesso di capacità, diritti e doveri[18].
Come è stato ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale[19] e, proprio con riferimento alla rammentata disciplina dell’autonomia statutaria, dai giudici amministrativi in tutti i casi nei quali essi si sono pronunziati su statuti impugnati[20], lo status di professore abbraccia anche la partecipazione agli organi di governo delle strutture accademiche, l’elettorato attivo e passivo per le cariche universitarie, ed il regime delle incompatibilità per l’esercizio di queste. Ne consegue che “le norme statutarie non possono interferire, ampliandone o diminuendone la portata, sull’elettorato passivo ed attivo dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, trattandosi di materia che, inerendo allo stato giuridico (non solo del personale docente, ma anche di quello ricercatore e non docente), è sottratta alla normativa statutaria ed è rimessa alla competenza esclusiva della fonte statale di rango primario” [21].
Ebbene, in molti statuti si prevede la partecipazione ai consigli di facoltà ed ai consigli di corsi di laurea di tutti i ricercatori ed assistenti ad esaurimento[22].
E’ da tenere presente, a tale proposito, che in non poche facoltà universitarie ricercatori ed assistenti ad esaurimento superano di numero i professori. In particolare, nelle facoltà di giurisprudenza, complessivamente, sono in servizio 868 professori ordinari, 413 professori associati, 1160 ricercatori[23]. A questi ultimi sono da aggiungere gli assistenti ad esaurimento. In parecchie facoltà giuridiche, forse in tutte, il numero dei ricercatori e degli assistenti ordinari è superiore alla somma dei professori ordinari e dei professori associati.
Invero, la citata L. 186 del 1989 prevede un potere di controllo sugli statuti da parte del ministero, di legittimità e di merito. All’inizio della vicenda era stato costituito un apposito ufficio con apporti esterni, cui era stato affidato il compito di esaminare gli statuti. E in alcuni casi il ministero avanzò dei rilievi[24].
Nel 1996, con l’avvento del ministro Berlinguer i controlli finirono. Poco dopo la nomina questi si affrettò ad emanare una direttiva con la quale, in concreto, abdicava ai suoi poteri di controllo, è da supporre in virtù del principio di “democrazia”, che, secondo una corrente di pensiero diffusa in particolare nel mondo universitario, giustificherebbe anche la mancata applicazione, e quindi la violazione, della legge.
Come è stato esattamente osservato, la nuova configurazione dell’università, mentre sembra esaltarne l’autonomia, si conforma ad un orientamento che tende a svuotare di significato la tutela a livello costituzionale che a questa si è voluto attribuire; in concreto oggi la libertà della scienza e del suo insegnamento sono condizionati non dallo Stato, dal ministero, ma dai poteri attribuiti agli organi dell’università[25].

6. – Un tentativo decisamente surrettizio di superare il richiamato pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale la materia dell’elettorato attivo e passivo non è stata delegificata, ed è quindi sottratta all’autonomia statutaria, è stato compiuto dal governo Amato nell’ambito del procedimento di approvazione del testo unico sulle università, interrotto con la fine della legislatura[26].
L’art. 7 L. 8 marzo 1999, n. 50 ha previsto un programma di riordino della disciplina di determinate materie, tra cui quella dell’Università e della ricerca, attraverso l’emanazione di testi unici, comprendenti sia disposizioni legislative che disposizioni regolamentari.
Il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (oggi Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) costituiva, all’uopo, un gruppo di lavoro (presieduto dal prof. Sabino Cassese) per la redazione del testo unico in materia di università.
Nell’elaborato redatto dal gruppo di lavoro, all’art. 2, “Autonomia delle università”, in ordine all’elettorato alle cariche di rettore, preside, presidenza del consiglio di corso di laurea e direttore del dipartimento, venivano riprodotte le disposizioni di cui agli artt. 84, 4° comma, 94, 3° e 4° comma, 95, 5° comma e 97 del D.P.R. 382 del 1980, stante che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, la materia è rimasta demandata alla fonte legislativa.
Ma il Governo, nell’approvare il testo da inviare, per il prescritto parere, al Consiglio di Stato, cassava le predette disposizioni, di guisa che la materia dell’elettorato risultava demandata all’autonomia statutaria.
Il Consiglio di Stato, Commissione Speciale, con parere prot. n. 57, espresso nelle adunanze del 26 marzo e del 9 aprile 2001, così si pronunziava: “…risultano abrogate, in quanto rientranti nelle attribuzioni dell’autonomia universitaria, le norme sull’elettorato attivo e passivo e quelle sulla composizione degli organi universitari (si veda in particolare l’articolo 2, comma 8, lett. h), dello schema).
“In ordine a questa osservazione è emersa una posizione dialettica tra il presidente del gruppo di lavoro e il capo dell’ufficio legislativo del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, che (anticipando su questo punto il parere della CRUI) ha fatto presente che numerosi statuti di università approvati dall’autorità di governo contengono la disciplina in esame.
“La Commissione speciale è dell’avviso che, secondo la giurisprudenza amministrativa, le norme sull’elettorato attivo e passivo e quelle sulla composizione degli organi universitari concernono lo status di insegnante universitario e quindi debbano mantenere il rango di norme primarie statali, non rientrando la materia nell’ambito dell’autonomia universitaria. Diversamente disciplinando la materia, un’eventuale impugnazione di un atto applicativo delle relative norme statutarie potrebbe comportare l’annullamento dell’atto applicativo e dell’atto statutario presupposto”.
La Commissione speciale suggeriva quindi di reinserire nel testo le disposizioni espunte.
Il testo unico, con la fine della legislatura, è rimasto lettera morta. E’ da auspicare che un testo unico si faccia, ed è da sperare che il lavoro fatto dal gruppo di lavoro non vada sprecato. Ma non si può non valutare positivamente la circostanza che non sia stato approvato nella versione voluta dal governo Amato.

7. – Un secondo, e ben più grave, pericolo per lo stato giuridico dei professori – e, quel che maggiormente rileva, per il buon funzionamento dell’università – è rappresentato dalle iniziative legislative, portate avanti nella seconda metà della XIII legislatura, da poco conclusa, e che presumibilmente saranno riproposte nella XIV, volte alla trasformazione della qualifica di ricercatore in terza fascia del ruolo di professore.
La vicenda merita di essere ricostruita perché è illuminante sul tipo di relazione che ricorre tra alcune fasce del sindacalismo universitario prettamente corporativo ed alcuni settori del Parlamento. E’ da tenere presente, al riguardo, che l’ascolto del quale determinati interessi godono in Parlamento non è circoscritto ad alcuni partiti politici, ma è “trasversale”.
Tra il mese di luglio ed il mese di novembre del 1998 venivano presentati, al Senato, ben cinque disegni di legge di analogo contenuto, evidentemente frutto di una concertazione unitaria, i quali prevedevano la trasformazione della qualifica di ricercatore in terza fascia del ruolo di professore universitario.[27]
Nell’ambito della VII Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), veniva prontamente nominato un Comitato ristretto con l’incarico di predisporre un testo unificato, che, altrettanto prontamente redatto, veniva adottato come testo base nella seduta del 18 dicembre 1998.
Il testo unificato prevedeva, “in attesa della riforma dello stato giuridico dei professori universitari”, la istituzione, “nel ruolo dei professori universitari”, della “terza fascia dei professori ricercatori, nella quale sono inquadrati, a domanda, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento …” (art. 1, 1° comma).
Veniva prevista l’attribuzione “ai professori ricercatori”, della “responsabilità didattica dei corsi di studio, con riferimento a tutte le attività in essi ricomprese, ovvero regolari attività didattiche pienamente funzionali agli obiettivi formativi di un corso di diploma, di laurea, di specializzazione o di dottorato di ricerca” (art. 1, 4° comma).
I professori ricercatori – manco a dirlo – sarebbero stati (per intero) “componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca” (art. 1, 5° comma). Soltanto nell’ipotesi in cui il numero dei componenti i consigli di facoltà fosse stato superiore a 100, ovvero nel caso in cui il numero dei professori ricercatori fosse stato superiore ai componenti di una delle altre due fasce, gli statuti avrebbero previsto che i consigli di facoltà fossero costituiti da rappresentanze paritarie delle tre fasce, “nonché da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento” (come se fosse effettivamente possibile prevedere che un qualche ricercatore non avrebbe presentato la domanda per essere inquadrato nella terza fascia del ruolo di professore).
Avrebbero goduto dell’elettorato attivo e passivo per tutte le cariche accademiche, ad eccezione di quello passivo per la cariche di Preside e di Rettore (art. 1, 7° comma). Ed avrebbero potuto “assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali dell’attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca”.
Insomma un ope legis in piena regola. Tutti i 19.000 ricercatori, con l’aggiunta degli assistenti ad esaurimento e di parte dei tecnici laureati (si tratta presumibilmente di qualche migliaio di unità), sarebbero diventati di colpo professori, con tutti gli annessi e connessi: attribuzione di insegnamenti, partecipazione agli organi universitari, elettorato attivo per tutte le cariche accademiche ed elettorato passivo per cariche come presidente dei consigli di corso di laurea e di indirizzo e direttore di dipartimento.
Un’operazione mossa soltanto da spinte corporative, dalla volontà di beneficare la categoria (della quale fanno parte svariate decine di parlamentari), totalmente priva di giustificazione specialmente a seguito della riforma della disciplina dei concorsi introdotta con la L. 3 luglio 1998, n. 210[28]. Mentre precedentemente l’ope legis per i ricercatori poteva trovare una qualche larvata giustificazione nell’incredibile ritardo con il quale si svolgevano i concorsi (mediamente un concorso ogni cinque anni e con tempi di svolgimento di circa due anni), a seguito dello spostamento delle procedure concorsuali dal ministero alle singole università, con una cadenza di due tornate di reclutamento ogni anno e con la possibilità di conferimento, nei primi due anni, sino a tre idoneità, tutti i ricercatori in possesso di una appena decente produzione scientifica hanno goduto del passaggio alla qualifica di professore associato ed alcuni a quella di ordinario[29].

8. – Il testo unificato veniva esaminato dalla I Commissione, Affari Costituzionali, a partire dalla seduta del 9 febbraio 1999.[30]
Era apparsa da poco la sentenza della Corte Cost. 4 gennaio 1999, n. 1[31], con la quale erano state dichiarate costituzionalmente illegittime alcune disposizioni contenute nella legge finanziaria n. 549 del 1995 (modificate con D.L. n. 669/96, conv. n L. n. 30 del 1997), che avevano previsto, in relazione ai dipendenti dell’amministrazione finanziaria, il passaggio ad una fascia funzionale superiore attraverso corsi di riqualificazione per l’accesso ai quali veniva prevista una prova selettiva.
La Corte, dopo avere richiamato le proprie precedenti pronunzie, secondo le quali è il concorso che costituisce il mezzo ordinario per accedere agli impieghi pubblici, in quanto meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci (ed avere precisato che alla regola del concorso si può derogare soltanto per la peculiarità degli uffici di volta in volta considerati; ad esempio quando si tratta di uffici destinati alla diretta collaborazione con gli organi politici o al supporto dei medesimi), aggiungeva che al regime del concorso non si deve sottrarre neanche il passaggio ad una fascia funzionale superiore, la quale costituisce una forma di reclutamento che, in quanto tale, “esige un selettivo accertamento delle attitudini”. Rammentava inoltre la Corte che, già con precedenti sentenze, era stato “osservato come l’abnorme diffusione del concorso interno per titoli nel passaggio da un livello all’altro produce una distorsione che … si riflette negativamente anche sul buon andamento della pubblica amministrazione”.
La pronunzia induceva alcuni dei componenti della Commissione Affari Costituzionali del Senato ad osservare esattamente che i principi in essa affermati, in conformità peraltro alla consolidata giurisprudenza della stessa Corte, erano da ritenere pienamente applicabili al proposto inquadramento dei ricercatori quali professori di terza fascia, la cui incostituzionalità appariva pertanto palese.[32]

9. – Senza attendere che pervenisse il parere della Commissione Affari Costituzionali, nella seduta del 24 febbraio 1999, la Commissione VII, riprendeva – adesso in sede deliberante – l’esame del testo unificato dei disegni di legge, che approvava nella seduta del 29 aprile 1999.
Nel testo approvato il beneficio dell’inquadramento nella terza fascia del ruolo dei professori veniva attribuito, oltre che ai ricercatori, anche alle “figure equiparate ai sensi dell’articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341”, vale a dire non solo gli assistenti ordinari, ma anche “i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto”[33].
E’ appena il caso, al riguardo, di rammentare che i tecnici laureati sono dipendenti assunti attraverso un concorso per la carriera direttiva dell’amministrazione statale[34], unità di personale destinate a coadiuvare i docenti per il funzionamento dei laboratori e ad occuparsi delle attrezzature scientifiche e didattiche (art. 35 D.P.R. 382/80).
Vero è che alcuni tecnici laureati in realtà svolgono gli stessi compiti dei ricercatori, ma non può essere trascurato il fatto che, mentre questi ultimi sono stati reclutati attraverso un concorso volto ad accertare l’attitudine alla ricerca scientifica (art.54 D.P.R. 382/80), ovvero attraverso un “giudizio di idoneità” (per gli appartenenti alle categorie previste dall’art. 58 D.P.R. 382/80), le cui commissioni giudicatrici, nell’uno come nell’altro caso, sono composte da professori, le commissioni di concorso per i tecnici laureati sono composte da personale amministrativo e tecnico, e le prove sono correlate alla mansioni proprie della qualifica, non aventi nulla a che vedere con la ricerca scientifica e con l’attività didattica.
Evidentemente alla categoria, che annoverava tra i suoi componenti non pochi soggetti assai ben voluti dal Parlamento della XIII legislatura[35], non era sembrata sufficiente la previsione, introdotta con l’art. 1, 10° comma, L. 14 gennaio 1999, n. 4, a favore di coloro i quali abbiano svolto almeno tre anni di attività di ricerca, di concorsi riservati per posti di ricercatore universitario. Se questa può apparire (stringendo i denti) una soluzione accettabile (sebbene non priva di ombre di incostituzionalità), la previsione dell’inquadramento ope legis nella terza fascia dei professori deve considerarsi decisamente scandalosa, o, per meglio dire, costituisce il culmine di un’iniziativa di per sé scandalosa. [36]
E non varrebbe per contro obiettare che il richiamato art. 16 L. 341 del 1990 contempla soltanto una limitata fascia di tecnici laureati, già in servizio nel 1980. Una volta che fosse imbarcato il primo scaglione, si direbbe, e con ragione, che non sussiste alcun fondato motivo perché lo stesso beneficio non sia esteso agli altri[37].
Al fine di tentare di aggirare l’ostacolo costituito dai rilievi di incostituzionalità dell’ope legis, in relazione alla sopra rammentata giurisprudenza della Corte Costituzionale, veniva previsto che ai ricercatori e alle figure equiparate inquadrati nella terza fascia, con “la denominazione di professori ricercatori”, “continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dal presente articolo”.
Ma sarebbe meramente illusorio ritenere che i professori di terza fascia, ove mai questa fosse istituita, rimarrebbero a lungo con lo stato giuridico di provenienza. Non appena una siffatta legge fosse approvata, comincerebbero le pressioni per la modifica di tale previsione, alle quali sarebbe difficile resistere stante che la soluzione prefigurata presenta vistose incongruenze. Sarebbe privo di senso che all’interno della stessa categoria le mansioni fossero individuate in base alla posizione di provenienza.
L’operazione, in realtà, verrebbe divisa in due tempi. Il secondo dei quali sarebbe soltanto rinviato, e non per molto.
Inoltre soltanto in apparenza i professori di terza fascia conserverebbero lo stato giuridico di provenienza. Sarebbero componenti degli organi accademici responsabili della didattica, del coordinamento e della ricerca e parteciperebbero alle relative deliberazioni.
Soltanto per gli organi cui gli statuti demandano le competenze delle revisioni statutarie, vale a dire il senato accademico, veniva previsto che “la rappresentanza del personale docente deve essere comunque equilibratamente assicurata alle tre fasce”.
Ma nei consigli di facoltà, nei consigli di corso di laurea, o di corso di studio, come sono denominati in alcuni statuti, e come sembra suggerire il regolamento dell’autonomia didattica (D.M. 3 novembre 1999, n. 509), i professori di terza fascia entrerebbero tutti.
Si tratta di organi i quali, a maggior ragione con la nuova disciplina dell’autonomia didattica, esercitano poteri decisionali di notevole rilievo. Basti pensare che approvano il regolamento didattico e stabiliscono l’assegnazione annuale dei compiti ai professori ed ai ricercatori.
E’ da ritenere che resista alla disciplina dell’autonomia didattica la disposizione contenuta nell’art. 15 L. 19 novembre 1990, n. 341, secondo la quale i professori di ruolo alla data di entrata in vigore della legge stessa conservano la responsabilità del corso di cui sono titolari, ovvero possono cambiare corso con il proprio consenso. Ma è fuori di dubbio che coloro i quali non erano professori di ruolo nel 1990 possono essere spostati da un compito all’altro, vale a dire da un insegnamento all’altro.
Ebbene in tutti questi organi, sostanzialmente i ricercatori ed equiparati, frattanto professori di terza fascia, sarebbero in non poche delle nostre facoltà in maggioranza rispetto ai professori ordinari ed associati. E laddove non fossero di più dei professori di prima e seconda fascia, avrebbero comunque un peso decisivo.
In concreto si passerebbe dal principio “chi più sa più comanda”, che avrebbe caratterizzato l’università sino agli anni ‘60, al principio “chi meno sa più comanda”, ovvero, per usare una diversa terminologia ricorrente in una certa pubblicistica, dalla “Università degli ordinari” (che invero non esiste più da almeno 30 anni) all’Università dei ricercatori.
Con l’occasione veniva prefigurato anche un contentino per i professori associati, il cui appoggio in Parlamento non guasta, beneficiati dall’attribuzione dell’elettorato passivo per tutte le cariche accademiche ad accezione di quella di Rettore.
Infine, per legittimare in sanatoria le previsioni contenute nelle originarie versioni di molti statuti, per quanto concerne la composizione del Senato Accademico, veniva previsto che l’art. 16, 4° comma, lett. b, L. 168/89 “si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel Senato Accademico da almeno un rappresentante per facoltà”.

10. – Approdato alla Camera dei Deputati (Atti Camera n. 5980), la VII Commissione permanente (Cultura, scienze e istruzione) ne iniziava l’esame in sede referente nella seduta del 15 giugno 1999, nella quale veniva presentato dal relatore, Fabrizio Bracco.
Nella successiva seduta del 17 giugno 1999, veniva effettuata l’audizione della conferenza dei rettori (C.R.U.I.)[38], la quale, costantemente affetta da deleterio populismo (i suoi componenti si ritengono rappresentanti non delle rispettive università, ma del sistema universitario nazionale, vale a dire, secondo la concezione dominante, del popolo universitario[39]), si pronunziava nel senso che l’ope legis a favore dei ricercatori avrebbe avuto “conseguenze effettive alquanto limitate sulla vita degli atenei”, sicché non aveva da avanzare, al riguardo “considerazioni specifiche”.
L’esame del progetto in Commissione proseguiva fino alla seduta del 6 luglio 1999, e veniva ripreso, a seguito della interruzione estiva, nella seduta del 15 settembre 1999, nella quale il sottosegretario al M.U.R.S.T., Luciano Guerzoni, che è stato, fin dalle prime battute, il principale sostenitore del progetto di legge, e conseguentemente il principale punto di riferimento della corporazione dei ricercatori, affermava che “i ricercatori universitari attendono da quasi vent’anni la definizione del loro profilo professionale”. Contestava l’affermazione del deputato Angela Napoli, secondo la quale si trattava di “una ennesima sanatoria”. E correlativamente contestava la necessità che i ricercatori fossero sottoposti, come da altri parlamentari era stato proposto, ad un “esame di idoneità”.
Sciorinava quindi il principale argomento a sostegno dell’ope legis, vale a dire la circostanza che “ai ricercatori, di fatto, dopo la legge n. 341 del 1990, sono state affidate attività didattiche”. Aggiungeva che “L’attuale progetto di legge non comporta … oneri aggiuntivi”.
Nello stesso senso, il relatore, deputato Fabrizio Bracco, il quale insisteva anch’egli nel richiamo dell’art. 12 L. 341 del 1990 “che affida ai ricercatori una funzione docente, con possibilità di tenere corsi, partecipare agli esami, assistere gli studenti nella laurea”. Ed aggiungeva: “La proposta di legge in esame, quindi, si limita a completare il percorso avviato con la citata legge n. 341. Non si tratta quindi di una promozione ope legis ma di una trasformazione di ruolo”.
In realtà la L. 341, mentre ha lasciato fermi i compiti ordinari dei ricercatori individuati dall’art. 32 D.P.R. 382/80[40], ha soltanto previsto la possibilità di attribuzione agli stessi di supplenze ed affidamenti (art. 12). Si tratta all’evidenza di funzioni meramente eventuali, e comunque aggiuntive, in quanto tali inidonee a caratterizzarne lo stato giuridico.
Immancabile a quel punto il riferimento (nell’intervento di Bracco) alla democratizzazione: “Fa presente che è garantito un equilibrio tra le diverse fasce, e ritiene comunque opportuno andare verso una compiuta democratizzazione del mondo dell’università, anche in considerazione che già oggi molti statuti universitari prevedono avanzate forme di rappresentanza”.
A seguito della presentazione degli emendamenti e della loro discussione, nella seduta del 5 ottobre 1999, la VII Commissione della Camera, in sede referente, approvava il progetto di legge.
Poche le modifiche rispetto al testo approvato dal Senato. In particolare, mentre veniva confermato, per i professori ricercatori, l’elettorato attivo per tutte le cariche accademiche, veniva escluso l’elettorato passivo per le cariche di preside di facoltà e di rettore, fermo restando, per le altre cariche, il rinvio agli statuti.

11. – Il progetto di legge veniva esaminato dalla Commissione I Affari Costituzionali, nell’ambito della quale (sedute del 19 e del 21 ottobre 1999) la discussione si concentrava sulla proposta di parere favorevole al testo avanzata dal relatore, e su quella alternativa di Vincenzo Cerulli Irelli. Questi rilevava che “lo svolgimento di funzioni docenti da parte dei ricercatori, segnatamente a seguito della legge n. 341 del 1990, giustifica l’istituzione di una terza fascia del ruolo dei professori universitari nella quale gli attuali ricercatori possono transitare; ed in conseguenza essi possono ricevere la denominazione di professori di terza fascia (mentre appare del tutto inaccettabile e insensata la denominazione di “professore ricercatore”)”. Precisava che “il riconoscimento della funzione docente ai ricercatori, funzione peraltro da essi sempre svolta con un apporto essenziale per la vita delle università, non comporta l’estensione ad essi di tutte o gran parte delle facoltà e prerogative delle altre fasce dei professori universitari, ciascuna delle quali è deputata, ai sensi di legge, e secondo i principi di distinzione delle responsabilità e delle competenze nell’organizzazione dei pubblici uffici (articolo 97 della Costituzione), a compiti e responsabilità differenziate; così come la rilevante funzione docente svolta dai professori della seconda fascia non comporta l’estensione ad essi di tutte le facoltà e prerogative dei professori della prima fascia”. Si diceva contrario all’estensione dell’elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche a tutti i professori di terza fascia, precisando che essa avrebbe comportato un sovvertimento dell’ordine delle responsabilità e delle competenze di ciascuna di esse, in contrasto con l’art. 97 cost., e favorevole invece all’attribuzione della disciplina dell’elettorato “per alcuni profili…all’autonomia statutaria degli Atenei, la cui esperienza di questi anni ha mostrato pluralità di proposte e soluzioni”. In conclusione proponeva anch’egli parere favorevole alla condizione che fosse soppressa la disposizione contenuta nell’art. 1, 2° comma, volta ad esonerare i professori ricercatori confermati dalla prova didattica nelle procedure di accesso alla seconda fascia, ed inoltre che “l’elettorato dei professori della terza fascia per tutte le cariche accademiche, escluso quello passivo per la cariche dei presidi di facoltà e di rettore”, fosse “demandato all’autonomia statutaria dei singoli Atenei”.
Neanche tali lievi proposte di modifica venivano fatte buone dalla Commissione affari costituzionali, nell’ambito della quale il progetto di legge come approvato dalla VII Commissione veniva ancora una volta sostenuto dal sottosegretario Guerzoni, nonché dai deputati Marco Boato e Fabrizio Felice Bracco. Boato, anzi, considerava “le obiezioni mosse dal deputato Cerulli Irelli sul provvedimento in esame…attinenti al merito e, dunque, discutibili e irrilevanti sotto il profilo delle competenze della I Commissione”.
Il Presidente della Commissione, Raffaele Cananzi, con riferimento alla questione della denominazione dei professori universitari appartenenti alla terza fascia, rilevava “l’opportunità di invitare la “Commissione di merito a sostituire l’espressione “professori ricercatori” con l’espressione “professori di terza fascia”, in quanto tutti i professori universitari, quale che sia la fascia di rispettiva appartenenza, sono anche ricercatori”.
Alla domanda formulata dal Presidente della Commissione se il riferimento alle figure equiparate contenuto nell’art. 1, 1° comma, “debba intendersi fatto ai tecnici laureati”, il sottosegretario Guerzoni rispondeva positivamente, precisando che “nella categoria delle figure equiparate ai ricercatori rientrano gli assistenti del ruolo ad esaurimento e i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto”.
Intervenuto nella discussione, Cerulli Irelli, dopo avere affermato che le riforme iniziate dal Governo e dallo stesso portate avanti si presentavano “nelle proprie linee di indirizzo del tutto diverse rispetto all’impostazione emersa oggi”, ed avere aggiunto che “i problemi delle carriere dovrebbero essere affrontati secondo principi di ragionevolezza”, lamentava che il provvedimento in esame “non sembra rispettoso di tali principi e … rischia di sconvolgere la carriera universitaria”.
Secondo quanto si desume dal seguito dell’intervento, egli si riferiva al problema dell’elettorato, in relazione al quale, dopo avere osservato che “così come avviene in tutte le carriere, ad ogni fascia corrispondono responsabilità e competenze differenziate”, aggiungeva che, pur condividendo in parte la proposta del relatore, riteneva “inaccettabile che essa non contenga alcun riferimento alla questione dell’elettorato. L’elezione del Preside della facoltà, ad esempio, è di competenza delle prima fasce docenti. Occorre del resto rispettare, sia per quanto concerne il diritto di elettorato attivo, sia per quanto concerne quello di elettorato passivo, il disposto dell’articolo 97 della Costituzione”. Faceva inoltre presente “di avere appreso dal ministro dell’università che è in fase di preparazione un provvedimento concernente lo stato giuridico dei professori di seconda fascia e ritiene che sia quella la sede idonea per definire il diritto di elettorato passivo dei professori di terza fascia”.
Faceva seguito l’intervento di Bracco, il quale, si legge nel resoconto, “ritiene che il maggiore scandalo per le università italiane sia costituito dall’esistenza di facoltà con circa 40 mila iscritti e pochissimi docenti”.
Aggiungeva, ancora con riferimento alla disciplina dell’elettorato attivo e passivo, l’unico punto oggetto di discussione, che i rappresentanti del CUN, sentiti dalla Commissione Cultura della Camera e dalla Commissione Istruzione del Senato, avevano “prospettato due diverse soluzioni: quella di rimettere la disciplina del diritto di elettorato attivo e passivo interamente agli statuti, ovvero quella di disciplinarlo per legge, qualora si ritenga che esso attenga allo stato giuridico dei docenti”.
La Commissione I in definitiva approvava la proposta di parere del relatore, con la raccomandazione alla Commissione di merito di valutare “l’opportunità di mutare, ovunque ricorra, la incongrua denominazione “professore ricercatore” in “professore di terza fascia”, considerato che tutti i professori universitari sono chiamati a svolgere attività di ricerca”.

12. – Frattanto, in data 15 novembre 1999, il Consiglio dei Ministri approvava un disegno di legge recante “Disposizioni in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari”, che veniva presentato, quale collegato ordinamentale al disegno di legge finanziaria, alla Camera dei Deputati (A.C. 6562). L’iniziativa governativa (sulla quale più ampiamente infra, § 17) recepiva in pieno, con alcune varianti, il disegno di legge sulla terza fascia.
All’art. 2 veniva previsto che il ruolo dei professori universitari “comprende le seguenti fasce: a) professori ordinari; b) professori”. Questi ultimi corrispondenti, in concreto, ai professori associati.
Nelle norme transitorie e finali veniva prevista la trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari in terza fascia del ruolo dei professori, con la “denominazione di professori di terza fascia”, configurata, però, come ruolo ad esaurimento stante che veniva al contempo fatto divieto di attivare procedure di reclutamento per il ruolo dei ricercatori.
Pochi giorni dopo, nella seduta del 23 novembre 1999, veniva ripreso, innanzi alla Commissione VII della Camera dei Deputati, l’esame del disegno di legge sull’istituzione della terza fascia (che veniva proseguito nelle sedute del 25 novembre e del 1° dicembre). Questa volta in sede legislativa. Veniva stabilito di adottare come testo base quello già approvato dalla stessa Commissione in sede referente, sul quale venivano presentati diversi emendamenti (uno dei quali volto ad imbarcare i tecnici laureati assunti dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 382/80)[41]. Veniva acquisito sugli emendamenti un nuovo parere della Commissione affari costituzionali, che si pronunziava favorevolmente nella seduta del 10 dicembre 1999.

13. – Quando la definitiva approvazione del disegno di legge sembrava ormai imminente, la stampa di informazione dava notizia di un appello contrario, sottoscritto da alcuni professori universitari dotati, come suole dirsi, di molta “visibilità”, con il quale veniva denunziata la macroscopica violazione del “principio costituzionale del concorso per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni”. Veniva evidenziato che il provvedimento finiva per equiparare coloro i quali avevano ben operato, sia per quanto concerne l’attività scientifica che quella didattica, con “coloro che poco o nulla hanno fatto (o hanno fatto tutt’altro)”. Veniva infine espressa la preoccupazione che la “colossale promozione sul campo … bloccherebbe per decenni l’accesso alla docenza universitaria di generazioni di giovani, accentuando l’invecchiamento del nostro sistema”. In conclusione, secondo i firmatari dell’appello, “l’Università pubblica, invece che riformata, risulterebbe distrutta”. [42] Nello stesso senso alcuni interventi, apparsi al contempo sulla stampa di informazione. [43]
Nella seduta della Commissione VII del 16 dicembre 1999 il Presidente della stessa faceva presente che “il prescritto numero di deputati ha richiesto la rimessione del progetto di legge in esame all’Assemblea ai sensi dell’articolo 92, comma 4, del regolamento”.
Faceva seguito un breve dibattito nel corso del quale il relatore Bracco esprimeva “perplessità per il comportamento di alcuni deputati che, pur avendo avuto tutto il tempo per discutere nel merito del progetto di legge in esame, si sono fatti influenzare da alcuni recenti articoli di stampa, peraltro infondati e basati su una poco adeguata conoscenza della realtà universitaria”. Aggiungeva che “Il progetto di legge in esame non costituisce una promozione ope legis, ma l’attuazione di una legge vigente”. Nello stesso senso (ovviamente) si pronunziava il sottosegretario Guerzoni, il quale dichiarava di condividere “nel merito, l’opinione espressa dal relatore. Il progetto di legge in esame, infatti, non costituisce una promozione ope legis, ma una trasformazione di ruolo”.[44]
Una volta fallito il tentativo di fare approvare il disegno di legge sulla terza fascia dalla VII commissione parlamentare in sede deliberante, e restituito questo alla sede referente, il suo esame veniva abbinato a quello del disegno di legge governativo sullo stato giuridico (A.C. 6562) al quale venivano accorpati altresì i dodici disegni di legge di iniziativa parlamentare aventi lo stesso oggetto, che frattanto erano stati presentati, in molti casi da deputati professori associati o ricercatori (pare che non si ponga all’interno del Parlamento il problema del “conflitto d’interessi” che tanto ha animato la campagna elettorale per l’elezione del quattordicesimo parlamento repubblicano)[45], tutti assegnati alla Commissione VII della C.D. in sede referente[46].

14. – I lavori della commissione sul disegno di legge governativo e sulle iniziative abbinate, ripresi nel gennaio del 2000, proseguivano sino al gennaio 2001. Per quanto concerne la terza fascia, il testo, attraverso gli emendamenti che venivano approvati, subiva, rispetto al disegno di legge governativo alcune significative modifiche. In primo luogo, in conformità alle richieste della lobby dei ricercatori, la terza fascia veniva fatta uscire dalla posizione ad esaurimento che la categoria interessata riteneva disdicevole. Riconquistava la posizione che le era stata riconosciuta nel disegno di legge approvato dal Senato, di qualifica a regime, ed acquisiva una nuova denominazione: “Il ruolo dei professori universitari comprende: a) professori di prima fascia (ordinari); b) professori di seconda fascia (associati); c) professori di terza fascia (aggregati)”. Da professori ricercatori (denominazione originariamente prevista e poi soppressa in Senato) a professori aggregati, una qualifica questa che nel passato aveva portato fortuna a quelli che l’avevano ottenuta[47].
In secondo luogo si arricchiva di nuovi contenuti. I professori associati beneficiavano anch’essi di una promozione costituita dall’elettorato passivo per le cariche di Preside e di direttore di dipartimento. Veniva riesumata, ed adeguatamente adattata, la distinzione tra maturità scientifica ed idoneità scientifica. In relazione ai professori ordinari veniva ripristinata la “piena maturità scientifica” (art. 41 D.P.R. 382/80), i professori associati passavano dalla “idoneità scientifica e didattica” (art. 42) alla “maturità scientifica e didattica” (differenziandosi dagli ordinari soltanto perché privi dell’aggettivo “piena”), mentre i professori di terza fascia, “aggregati”, passavano dalla attitudine alla ricerca scientifica (art. 54 D.P.R. 382/80) alla “idoneità scientifica e didattica”. Veniva mutuata proprio la formula che nell’abrogato art. 42 D.P.R. 382/80 veniva adoperata per designare l’oggetto della valutazione da effettuare nei concorsi per professore associato.
Evidentemente i problemi di costituzionalità che erano stati sollevati duranti i lavori del Senato con particolare riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1999, non impensierivano i sostenitori della trasformazione ope legis dei ricercatori in professori, i quali non esitavano a configurare i professori di terza fascia esattamente come erano configurati gli associati nel D.P.R. 382/80.
A completamento del quadro, secondo un emendamento, pure approvato dalla commissione, veniva previsto, per l’accesso alla terza fascia, l’applicazione della procedura comparativa prevista dalla L. 210 del 1998 per i ricercatori integrata con lo svolgimento di una prova didattica.
In tal modo veniva suggellata la prefigurazione della fine del modello di Università che abbiamo sempre avuto, secondo il quale attività scientifica ed attività didattica costituiscono per il professore universitario due facce della stessa medaglia, e secondo il quale l’elemento principale, ed anzi, sino alla L. 210 del 1998, l’elemento pressoché esclusivo di valutazione per l’accesso alla qualifica di professore, è la produzione scientifica. Infatti la richiamata legge del 1998, mentre in relazione alle procedure di reclutamento per posti di professori ordinari e di professori associati fa riferimento ai titoli scientifici, nessun riferimento a questi contiene per quanto concerne il reclutamento dei ricercatori al quale si fa luogo attraverso due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica ed una prova orale.
Sicché, se il disegno fosse passato, avremmo avuto professori universitari assunti attraverso concorsi nei quali si sarebbe valutata la “idoneità scientifica e didattica”, anche senza alcuna pubblicazione, sulla base soltanto di prove scritte, pratiche ed orali.
Che simili proposte potessero costituire oggetto di rivendicazione da parte della corporazione dei ricercatori, dominata da ricercatori ultracinquantenni i quali, nella maggioranza dei casi, non hanno mai prodotto scientificamente, si può comprendere. Ma che esse potessero avere il suffragio della competente commissione parlamentare è, a dir poco, sorprendente. E’ la riprova del livello di pericolosità, per l’Università italiana, al quale sono pervenute le spinte corporative nella legislatura da poco conclusa.

15. – I lavori della Commissione VII proseguivano, ma con ritmi tali da fare ritenere improbabile l’approvazione della riforma dello stato giuridico prima della conclusione della legislatura. I caporioni dei ricercatori organizzati diffondevano negli ultimi mesi del 2000 la voce che la Commissione avrebbe proceduto a stralciare gli articoli sull’ope legis, in concreto i contenuti del disegno di legge che era stato approvato dal Senato, al fine di potere pervenire all’approvazione prima della chiusura delle Camere.
La previsione (corrispondente in realtà ad un accordo raggiunto con Bracco, Guerzoni ed altri) si verificava puntualmente. Nella seduta dell’11 gennaio 2001, il deputato Bracco, dopo avere osservato che “da parte dell’opposizione non vi è alcuna volontà di fare approvare una riforma dello stato giuridico dei professori universitari”, e che “il testo del disegno di legge in esame prevede norme molto importanti e sostanzialmente condivise dai gruppi”, proponeva che fosse trovato “un accordo al fine di fare approvare quelle disposizioni che consentano all’università italiana di potere affrontare la complessa riforma in corso di attuazione”.
Inutile dire che le disposizioni da approvare erano quelle a favore dei ricercatori, come veniva chiarito dagli interventi dei deputati Napoli e Lenti, i quali, da sponde assai lontane (rispettivamente AN e misto RC-PRO), si dichiaravano favorevoli alla terza fascia.
Nella seduta del 18 gennaio 2001 veniva dato mandato a Bracco, nella qualità di relatore dei disegni di legge sui ricercatori, di presentare nella successiva seduta “un testo unificato”. Che veniva presentato nella seduta del 30 gennaio, ma non otteneva la sede legislativa e neppure quella redigente per la contrarietà di alcuni gruppi parlamentari tra i quali quello di Forza Italia.[48]
Il testo unificato prevedeva l’inquadramento dei ricercatori “nella terza fascia dei professori universitari, previa verifica positiva, con modalità stabilite dagli atenei, dei titoli scientifici e dell’attività didattica svolta”. Una soluzione che non riusciva neppure a mascherare l’ope legis, alla quale tuttavia i sostenitori dei ricercatori si erano dovuti adattare perché nell’esame del disegno di legge sullo stato giuridico era passato un emendamento in tal senso. Se si considera la composizione degli organi accademici prevista dalla maggior parte degli statuti si può facilmente comprendere che la “verifica” si sarebbe risolta in una burla. Ma neanche questa andava bene ai ricercatori organizzati. Infatti in un documento sindacale intestato a tutte le sigle fiancheggiatrici (ANDU e SNUR CGIL, CISL Università, ecc.) datato 5 febbraio 2001 si legge: “appare del tutto incongrua con l’unitarietà del ruolo dei professori universitari l’ipotesi di sottoporre gli attuali ricercatori ad una valutazione, prima di consentirne l’inserimento nella terza fascia”.
Veniva prevista ovviamente la partecipazione di tutti i professori di terza fascia a tutti gli organi accademici, e l’elettorato attivo per tutte le cariche accademiche, mentre la disciplina dell’elettorato passivo veniva demandato agli statuti, con esclusione soltanto delle cariche di rettore, preside e direttore di dipartimento.
Nel testo veniva inserita una disposizione, che nel linguaggio sindacale veniva chiamata “salva statuti”: “Sono validi gli statuti già approvati dagli atenei che siano conformi alle disposizioni della presente legge e che abbiano riconosciuto ai ricercatori la partecipazione agli organi accademici e l’elettorato attivo e passivo previsti rispettivamente dal presente articolo per i professori di seconda fascia e dall’articolo 1 per i professori di terza fascia”. In un comma precedente veniva attribuito ai professori di seconda fascia l’elettorato passivo per tutte le cariche ad eccezione di quella di rettore. Vale a dire che venivano fatte salve le norme statutarie che avessero previsto l’eleggibilità dei ricercatori anche alla carica di preside.
Il testo veniva approvato dalla Commissione VII nella seduta del 22 febbraio 2001, con poche modifiche. Veniva previsto che le Facoltà, ai fini dell’inquadramento dei ricercatori nella terza fascia, avrebbero indetto “tre sessioni di verifica” .
Frattanto la Conferenza dei Rettori non mancava di fare pervenire la sua benedizione. Il giorno prima che la Commissione completasse il suo esame approvava un emendamento con il quale ribadiva “con forza l’invito a concludere quanto prima l’iter legislativo del disegno di legge”, ed affermava di ritenere “indilazionabile l’approvazione di norme di legge che consolidino l’autonomia delle università, in particolare per quanto riguarda le norme relative alla composizione e all’elezione degli organi di governo degli atenei”.

16. – La discussione in aula iniziava nella seduta del 26 febbraio 2001, con la relazione del vicepresidente della comm. VII, Sergio Soave (beneficiario dell’iniziativa in quanto ricercatore universitario), in sostituzione del relatore Bracco, il quale dopo avere perorato l’ope legis, non mancava di perorare altresì l’approvazione della ”norma cosiddetta “salva statuti” richiesta da molti rettori italiani con l’estensione dell’elettorato attivo dei ricercatori e dei professori di terza fascia”.
Il giorno successivo, 27 febbraio, veniva pubblicato sul Sole 24 Ore, un articolo di Sabino Cassese (“Gli ultimi regali”), con il quale venivano rappresentati i “danni” ed i “guasti” che l’approvazione del disegno di legge sulla terza fascia avrebbe comportato: l’ingovernabilità dei consigli di facoltà e degli altri organi per la pletoricità cha avrebbero avuto e per la divisione dei componenti in corporazioni, l’elezione di rettori e presidi secondo criteri partitici e sindacali, a vantaggio degli agitatori ed in danno di organizzatori e scienziati.
La discussione veniva ripresa nella seduta conclusiva del 6 marzo 2001. Gli intervenuti si dividevano nettamente in due opposti schieramenti. L’alfiere degli oppositori era Lorenzo Acquarone, accompagnato da Vincenzo Cerulli Irelli, Piero Melograni, Ferdinando Targetti, Andrea Guarino, ed altri.
Acquarone rilevava che l’aspetto preoccupante della terza fascia che si voleva istituire non era che (in un paese nel quale “anche i professori di ginnastica qualche volta se fanno la professione forense, hanno il titolo di “prof.-avv.””) i ricercatori potessero fregiarsi del titolo di professore, ma che si andava a creare “un istituto universitario nel quale vi sono tanti generali e non vi sono soldati, non vi sono aspiranti, perché noi attraverso tale previsione in qualche modo consolidiamo delle posizioni di persone non giovani, di persone che fanno poco, di persone che hanno fatto poco e che occupano dei ruoli ed impediscono il rinnovamento”. E più avanti: “La norma in esame in qualche modo favorisce chi c’è già; chi è lì e non fa nulla; chi fa il suo minimo dovere di ricercatore, nel senso che svolge il vecchio ruolo di assistente, e viene “consolidato”. Quella norma quindi fa affievolire il desiderio di avanzare e proseguire ! Né io credo alla serietà di una idoneità concessa dalle facoltà perché l’esperienza (forse ne sono stato partecipe anch’io di una idoneità concessa dalle facoltà) mi insegna che dove c’è il numero chiuso c’è una selezione e invece dove c’è l’idoneità siamo un paese in cui l’idoneità, come il famoso sigaro dei tempi andati, non viene negata a nessuno”. Era evidente, aggiungeva ”il tentativo di introdurre una sanatoria, magari di livello minimo, in vista di future sanatorie, che non sarebbe niente di peggio per la nostra università ed i nostri studi in tutte le discipline”.
Cerulli Irelli si dichiarava contrario alla terza fascia, ponendo l’accento soprattutto sulla composizione che gli organi accademici, con la partecipazione di tutti i ricercatori, avrebbero assunto: “…alcune facoltà acquistano migliaia di componenti del consiglio di facoltà e quelle stesse facoltà che avevano cercato di mantenersi in limiti accettabili si triplicano o si quadruplicano e questo rende assolutamente ingestibile il consiglio”. Ma si dichiarava favorevole alla norma salva statuti, assumendo di volere tutelare l’autonomia statutaria: “una cosa è affidare questa scelta all’autonomia statutaria – possiamo riconoscere tale autonomia statutaria e, quindi, negli atenei che hanno voluto fare questa scelta essa viene riconosciuta e sanzionata dalla legge, nel senso che si prevede tale facoltà -, un’altra cosa è che la legge lo imponga a tutti gli atenei, quelli che lo vogliono e quelli che non lo vogliono”.
Siffatto ragionamento non teneva adeguatamente conto che (facendo un uso scellerato dell’autonomia), nella maggior parte delle università gli statuti avevano previsto la partecipazione di tutti i ricercatori ai consigli di facoltà ed agli altri organi collegiali, determinando quindi le conseguenze in previsione delle quali si era detto contrario alla terza fascia. Non solo. La norma salva statuti era destinata a trovare applicazione nelle università nelle quali gli statuti erano stati impugnati ed i ricorsi erano stati accolti. Una esaltazione dell’autonomia, quindi, spinta sino all’avallo alla violazione della disciplina legislativa della stessa (L. 168/89), e dell’invasione della sfera di attribuzioni del giudice amministrativo.
Targetti e Melograni insistevano negli stessi argomenti, vale a dire la pletoricità dei consigli di facoltà e l’affievolimento della selezione per l’accesso.
Il principale sostenitore della terza fascia era il relatore Fabrizio Felice Bracco, seguito da Gaetano Veneto, Maria Lenti, Ruggero Ruggeri. Con l’immancabile ed attivo appoggio del sottosegretario Guerzoni. Gli argomenti sostenuti erano quelli consueti. La legge che si voleva approvare si sarebbe limitata a riconoscere quello che i ricercatori avevano già per effetto della L. 341/90 che aveva previsto la possibilità di conferire agli stessi supplenze ed affidamenti. Non mancava chi si spingeva ad affermare che “i circa 20.000 ricercatori italiani, naturalmente assieme agli altri (gli associati, i professori di ruolo) “stanno reggendo” l’università italiana perlomeno da venti anni”. E più avanti: “Cosa fanno i nostri ricercatori nelle università? Si limitano alla ricerca, come si direbbe sulla base del loro titolo accademico? No, perché i ricercatori fanno esami, svolgono lezioni, attività didattica ed attività di ricerca, curano pubblicazioni, eccetera. Non si può dire, allora, che essi non facciano nulla, in quanto svolgono un’attività all’interno dell’università che nei fatti è quella propria dei docenti” (Maria Lenti).
E’ agevole osservare che i ricercatori anziani svolgono sì attività didattica, ma quello che non hanno mai fatto è proprio la ricerca. Sennò sarebbero professori.
Conclusa la discussione, e dopo le votazioni sugli emendamenti, posto ai voti l’art. 1 nel testo emendato, la Camera lo respingeva con 191 voto favorevoli, 208 contrari e 13 astenuti.
Il Presidente Violante decideva la sospensione dell’esame del provvedimento affinché la Commissione potesse “valutare il da farsi sulle questioni successive”. In particolare la Commissione veniva invitata a “valutare se e in quali termini possa essere ripreso l’esame dell’articolo 3” (norma salva statuti). Il tentativo compiuto in extremis in commissione VII da alcuni parlamentari di rimodellare la norma salva statuti e portarla all’approvazione dell’aula si rivelava infruttuoso perché frattanto il Parlamento veniva sciolto per la fine della legislatura.
Se il disegno fosse passato, avrebbe segnato in concreto la fine dello stato giuridico del professore nel modo in cui lo abbiamo sempre inteso.
E nel modo in cui lo ha inteso la giurisprudenza della Corte costituzionale e del giudice amministrativo. Quest’ultimo, significativamente anche dopo l’avvento dell’autonomia statutaria e dopo l’approvazione della nuova disciplina dei reclutamenti (L. 210 del 1998), che, come si è rammentato, ha abrogato le disposizioni contenute negli artt. 41, 42 e 54 D.P.R. 382/80. Il Consiglio di Stato, a proposito dello statuto dell’Università di Perugia[49] e , e più recentemente dell’Università “La Sapienza di Roma” [50]ed il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, a proposito dello Statuto dell’Università di Palermo[51], hanno affermato che lo stato giuridico dei professori non è limitato, come sostenevano le difese delle università resistenti, alla libertà di insegnamento e di ricerca, alla titolarità della cattedra, all’inamovibilità, e ad altre minori prerogative, ma abbraccia la materia dell’elettorato attivo e passivo alle cariche accademiche, della partecipazione agli organi collegiali, delle incompatibilità, ecc.

17. – Sebbene sia decaduto per la fine della legislatura non appare superfluo svolgere qualche considerazione in ordine al cennato disegno di legge, collegato ordinamentale alla finanziaria 2000, sullo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari (A.C. 6562).
Nella proposta si riscontrano elementi positivi, come l’eliminazione della distinzione tra tempo pieno e tempo definito, che comporterebbe l’eliminazione delle incompatibilità previste per l’accesso alle cariche universitarie da parte dei professori optanti per il tempo definito. In alcune facoltà tale incompatibilità ha comportato una eccessiva riduzione del numero di coloro i quali possono accedere a tali cariche.
Ma complessivamente prevalgono elementi negativi. Vediamo perché. Ma procedendo in modo molto schematico e per linee essenziali, stante che il cambiamento della maggioranza di governo non lascia di certo prevedere che esso possa essere ripescato. Non è da escludere tuttavia che alcuni dei suoi contenuti possano tornare in ballo.
A) Il disegno sembra animato in primo luogo dalla esaltazione dell’attività didattica rispetto a quella scientifica, risultante pressoché ignorata. In secondo luogo, correlativamente, da un orientamento punitivo nei confronti dei professori universitari.
Riguardo all’attività didattica è agevole osservare che si tratta di un servizio che si rivolge agli studenti. Conseguentemente il dovere che si deve porre a carico del professore è quello di svolgere tale servizio in modo idoneo, dedicando ad esso tutto il tempo che occorre, ma ovviamente non al di là di certi limiti.
Pertanto quello che si dovrebbe fare non è di stabilire, come veniva previsto dal disegno di legge, che il professore deve svolgere 500 ore di attività didattica con almeno 120 ore di attività cosiddetta frontale, lezioni, esercitazioni, ecc. (art. 3, 1° comma, lett. b), ma è di stabilire che il professore deve svolgere tutta l’attività didattica che occorre che svolga in relazione agli insegnamenti che gli vengono affidati. Si dovrebbe aggiungere che tale obbligo non può andare al di là di certi limiti orari.
Deve essere il consiglio della struttura didattica a stabilire quante ore il professore deve dedicare all’insegnamento e quante ore tra queste deve dedicare a lezioni, esercitazioni, ecc., ma è necessario evitare che per sopperire alle necessità dell’insegnamento si finisca per gravare il professore da un carico eccessivo. Le 120 ore dovrebbero costituire il limite massimo che si può imporre al professore, e non il minimo. Limite superabile ovviamente con il consenso dell’interessato.
Si deve conservare la previsione di un limite minimo per l’attività didattica, oggi stabilito dall’art. 10 D.P.R. 382 del 1980 in 250 ore per i professori a tempo definito ed in 350 ore per quelli a tempo pieno. Ma per quanto concerne l’attività c.d. frontale, l’impegno dovrebbe discendere dai compiti assegnati dalla struttura didattica in correlazione con il sistema dei crediti. Che si fonda su calcoli orari di attività dello studente.
E’ agevole osservare che in tanto si può svolgere una certa quantità di attività didattica in quanto essa rientri, secondo le disposizioni che saranno assunte dai consigli delle strutture didattiche, tra i compiti del professore.
Il disegno di legge, evidentemente mosso dall’intento demagogico di fare vedere come il Governo dà addosso a quei fannulloni dei professori universitari, non prevedeva alcun collegamento tra disciplina della didattica e disciplina dello stato giuridico dei professori. Se, con una inammissibile inversione del rapporto, prefigurata dal disegno di legge in oggetto, fosse l’ordinamento didattico modellato sui doveri dei professori e non viceversa, in moltissimi casi si finirebbe per fare gravare sullo studente un onere didattico eccedente quello stabilito in sede di distribuzione dei crediti.
Si consideri che, in base al già citato regolamento (D.M. 509 del 1999), in un anno di studi universitari lo studente deve acquisire 60 crediti, ciascuno dei quali equivale a 25 ore di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, complessivamente 1500 ore. Se togliamo le vacanze, i giorni festivi, i giorni nei quali si fanno esami, possono restare circa due terzi dei giorni dell’anno, 240 giorni, per lezioni, esercitazioni e seminari. Dividendo 1500 ore per 240 giorni si arriva alla conclusione che l’apprendimento impegna lo studente per circa sei ore e mezza al giorno. Delle quali almeno la metà è riservata allo studio individuale. Per l’attività cosiddetta frontale rimangono circa tre ore al giorno.
Se si va a modellare tale attività in base alle 120 ore che si volevano imporre al professore, in molti casi l’apprendimento frontale dello studente supererebbe di gran lunga le tre ore al giorno. Si possono immaginare le conseguenze. Gli studenti che protestano perché questo o quel corso sarebbe eccessivamente diluito in numero di ore.
Rimane sotto ogni profilo confermato che occorre lasciare ai consigli delle strutture didattiche di stabilire, proprio sulla base del calcolo dei crediti, quale deve essere l’impegno orario di ogni professore.
B) Il limite di 1/5 del totale dei componenti delle due fasce, anzi delle tre fasce, previsto per i professori ordinari, non può essere condiviso. Per almeno due ragioni. La prima è che esso è nettamente in contrasto con il principio dell’autonomia dell’università. Una volta disposta l’abolizione della pianta organica ed una volta stabilito che le università utilizzano il budget del quale dispongono autonomamente, è privo di senso prevedere un siffatto limite.
La seconda ragione è che se non in tutti, in molti raggruppamenti disciplinari, tale limite comporta, in concreto, la totale impossibilità che si facciano nuovi professori ordinari nell’arco dei prossimi dieci anni o quindici anni. A questo riguardo non si può dimenticare che è interesse della collettività che la comunità scientifica riceva continuamente stimoli a produrre scientificamente. Donde la necessità che la carriera dei docenti sia articolata in più qualifiche (o fasce) e che sia possibile, per coloro i quali lo meritino, di giungere sino a quella più elevata.
C) Non è condivisibile l’attribuzione ai dipartimenti delle decisioni in ordine alla destinazione dei posti di ruolo, alle chiamate degli idonei, nonché ai trasferimenti relativi ai professori ordinari ed associati. E per diverse ragioni.
In primo luogo è errato perdere una valutazione collegiale che oltrepassi il giudizio più strettamente disciplinare.
In secondo luogo non si può non rilevare che lo spostamento delle decisioni relative alla destinazione dei posti di ruolo, dalla facoltà al dipartimento, nel quale la posizione dei professori ordinari non gode delle prerogative delle quali gode nell’ambito della facoltà, costituisce un ulteriore tentativo di presunta democratizzazione, ma in realtà di lesione dell’autonomia scientifica e didattica dei professori.
In terzo luogo l’attribuzione delle decisioni in ordine alla destinazione dei posti di ruolo ai dipartimenti rende in concreto impossibile lo spostamento di un budget da un ambito disciplinare ad un altro non compreso nello stesso dipartimento, creando un irrigidimento che non consentirebbe operazioni di riequilibrio talvolta necessarie, che possono essere effettuate soltanto in sede di facoltà.
In quarto luogo nei casi non rari in cui lo stesso ambito disciplinare è presente in più dipartimenti, appare incongruo limitare la partecipazione alle decisioni relative alle chiamate degli idonei ed ai trasferimenti agli appartenenti ad un solo dipartimento.
Ciò posto, non va neppure sottovalutata la circostanza che sussistono differenze notevoli tra i diversi settori disciplinari e tra le diverse sedi. Nell’ambito delle discipline scientifiche, quanto meno nelle università più affollate, ci sono dipartimenti ai quali afferiscono svariate decine di professori appartenenti a più aree disciplinari, e per contro i consigli di facoltà sono costituiti da centinaia di componenti. In tali casi la dimensione più idonea per decidere sulle materie predette può essere il dipartimento. Ma ad una diversa conclusione si deve pervenire in relazione ai casi nei quali, per contro, la dimensione dipartimentale si rivela eccessivamente ristretta, e quindi poco idonea allo scopo, mentre si rivela più idonea la facoltà, in grado di valutare con maggiore distacco.
Si dovrebbe pertanto conservare di norma la competenza del consiglio di facoltà, ma lasciando all’autonomia normativa delle università di attribuirla ai dipartimenti nelle ipotesi in cui a questi afferiscano più ambiti disciplinari (si potrebbe prevedere il minimo di tre settori scientifico-disciplinari) ed un certo numero di professori (supponiamo 25 o 30), e sempre che i medesimi ambiti disciplinari non siano presenti anche in altri dipartimenti. Ma in tal caso, in relazione alle decisioni sulla destinazione dei posti di ruolo, la composizione del consiglio di dipartimento non può rimanere allargata anche al personale tecnico amministrativo, e neppure a tutti i ricercatori ed equiparati. Si dovrebbe prevedere che non solo per le delibere che concernono professori, ma anche per le delibere che concernono destinazione di posti ai consigli di dipartimento partecipano solo professori.
D) Non può assolutamente essere condivisa l’ipotesi della estensione dell’elettorato passivo per la carica di preside e di presidente del consiglio di corso di laurea ai professori associati, non fosse altro che per una ragione. Gli stessi non sono componenti di tali organi pleno iure, in quanto devono astenersi dal partecipare alla seduta quando si trattano argomenti concernenti professori ordinari e/o posti di professori ordinari. Chi presiede è per definizione un primus inter pares. L’associato preside sarebbe un primus inter non pares.
E) Anche nel disegno di legge governativo, come si è rammentato, veniva prevista la trasformazione della qualifica di ricercatore in terza fascia del ruolo dei professori. Al riguardo valgono le considerazioni precedentemente espresse. Alle quali è da aggiungere soltanto la seguente. La terza fascia veniva configurata ad esaurimento (art. 12). E’ la più evidente dimostrazione che l’operazione mirava soltanto a soddisfare aspettative di carriera, e non aveva nulla a che vedere con l’interesse degli studi.
Per contro sarebbe scomparsa la qualifica di ricercatore che, diversamente dalla terza fascia, rientra nella fisiologia dell’insegnamento universitario.

18. – La XIV legislatura è iniziata da poco. Il governo Berlusconi non ha ancora manifestato propositi di alcun genere in ordine allo stato giuridico dei professori. Nelle dichiarazioni programmatiche del Ministro Letizia Moratti rese innanzi alle competenti commissioni parlamentari del Senato e della Camera il 18 e 19 luglio 2001, si enunciano linee che riguardano tematiche generali, quali il favorire flussi di finanziamenti privati provenienti dalle fondazioni bancarie e dalle imprese destinati a sostenere cattedre, borse di studio, ecc.
Inoltre il Ministro dimostra di avere compreso quanto sia erronea, quanto meno per le facoltà umanistica, e soprattutto per Giurisprudenza, la riforma del 3 + 2. Ma, dopo avere manifestato il proposito di favorire uno slittamento dell’operatività della riforma, ha dovuto cedere all’evidenza costituita dal fatto che essa è ormai in uno stadio troppo avanzato per tornare indietro[52].
Probabilmente per quanto concerne lo stato giuridico il Ministro non ha ancora le idee chiare. Se è così è una fortuna. Bisognerà temere a partire dal momento in cui incomincerà ad averle chiare, perché se vorrà fare qualcosa difficilmente questo qualcosa sarà per il meglio. L’esperienza ci dice che le innovazioni in materia di stato giuridico solitamente marciano verso un peggioramento perché sono il frutto di spinte corporative, nel senso dell’avanzamento di coloro i quali non si sono distinti per attività scientifica.
Ma vorremmo tanto sbagliarci. E saremmo felici di constatare che il silenzio del Ministro è dovuto, al contrario, al fatto che ha le idee chiare ed ha capito che è meglio lasciare tutto come si trova. Non è l’optimum, ma in parlamento è suscettibile soprattutto di peggioramento.
Frattanto, manco a dirlo, sono cominciate le manovre a favore di provvedimenti del genere ope legis (palese o mascherato). Sono state presentate iniziative parlamentari volte all’inquadramento, a domanda, dei tecnici laureati – nientemeno – nel ruolo ad esaurimento degli assistenti[53], ed all’inquadramento degli assistenti del ruolo ad esaurimento nel ruolo dei professori universitari, fascia degli associati, previo giudizio di idoneità (come se un siffatto beneficio non fosse stato già previsto dagli artt. 50 ss. D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, a favore degli stessi soggetti i quali non superarono nessuna delle due previste tornate)[54]. E’ lecito aspettarsi un terzo disegno di legge per il passaggio da associato ad ordinario, e poi la unificazione in Parlamento dei tre disegni con la previsione del diretto passaggio da tecnico laureato ad ordinario. Insomma, si ricomincia.

* Il presente scritto è destinato agli studi in onore di Elio Casetta.
[1] Sullo stato giuridico dei professori universitari, del quale sovente si occupano, in misura più o meno ampia, anche gli scritti sull’autonomia universitaria (v. nt. 2), U. POTSCHNIG, Insegnare all’università: un mestiere diverso, in Studi in on. di A. Amorth, Milano, Giuffrè, 1982, 495 ss., ora in Scritti scelti, Padova, Cedam, 1999, 835 ss.; G. CORREALE, Professori universitari, in Enc. Dir., XXIV, Roma, 1991; L. MAZZAROLLI, Professori universitari, Università e garanzia costituzionale dell’autonomia universitaria, in Quad. cost., 1997, 77 ss.; Id., Elogio e necrologio del professore universitario, in Dir. amm., 1998, 141; M. STIPO, Le Università degli studi ed il regime giuridico dei docenti di ruolo: aspetti e problemi, in Studi in on. di G. Guarino, III, Padova, Cedam, 1998, 765 ss; C. MIGNONE, L’osservanza delle norme di stato giuridico come limite all’autonomia statutaria delle università, in Dir. amm., 1994, 83 ss. Adde W. GASPARRI, Università degli studi, in Dig. disc. Pubbl., Aggiornamento, Torino, UTET, 2000, 611 ss., con ampio apparato bibliografico.
[2] Sull’art. 33 Cost., e, più ampiamente, sull’autonomia universitaria, la bibliografia è molto ampia. Si ricordano, tra i contributi più significativi, A.M SANDULLI, L’autonomia delle Università statali, in Annali Triestini, 1948, 443 ss. (ora in Scritti giuridici, IV, Napoli, Iovene, 1994, 441 ss.); S. CASSESE e A. MURA, in AA.VV., Rapporti etico-sociali, Commentario della Costituzione a cura di G. Branca, sub. artt. 33 e 34, Bologna-Roma, Zanichelli-Foro italiano, 1976, 210 ss.; F. MODUGNO, Riserva di legge ed autonomia universitaria, in Dir. soc. 1978, 757 ss.; S. FOIS, Università e libertà, ivi, 1978, 355; A. BARETTONI ARLERI, Università e autonomia, in Riv. giur. sc., 1978, 632 ss.; G. CORREALE, L’autonomia universitaria, Napoli, Liguori, 1979; F. BENVENUTI, L’università: autonomia e decentramento, in Universitas, 1980, I, 50 ss.; M. MAZZIOTTI DI CELSO, L’autonomia universitaria nella Costituzione, in Dir. soc., 1980, 229 ss.; L. MAZZAROLLI, L’autonomia delle Università e delle Accademie nella Costituzione italiana, in Studi in on. di A. Amorth, I, Milano, Giuffrè, 1982, 377 ss. (ed in Dir. Soc. 1981, 267 ss.); F. MERLONI, L’autonomia delle Università e degli enti pubblici di ricerca. Alcuni nodi problematici, in Scritti in on. di M.S. Giannini, III, Milano, Giuffrè, 1988, 489; S. CASSESE – F. MERLONI, L’istituzione del ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, in Foro it., 1990, V, 397; N. OCCHIOCUPO, Costituzione e autonomia normativa delle Università, in L’autonomia universitaria (Bologna, 25-26 novembre 1988), relazione al Convegno organizzato dall’Associazione italiana dei costituzionalisti (del quale v. anche gli interventi), Padova, Cedam, 1990, 9 ss; U. POTOTSCHNIG, Autonomia universitaria: strutture di governo e di autogoverno, ivi, 27 ss. (nonché in Giur. cost. 1988, II, 2305 ss., ora in Scritti scelti, cit., 823 ss.); M. VILLONE, Autonomie, Libertà e Politiche della Ricerca, relazione al citato convegno dell’Associazione italiana dei costituzionalisti italiani, 43 ss.; F. MERLONI, Autonomie e libertà nel sistema della ricerca scientifica, Milano, Giuffrè, 1990; S. CASSESE, Discussioni sull’autonomia universitaria, in Foro it., 1990, V, 307 ss.; A. ORSI BATTAGLINI, Libertà scientifica, libertà accademica e valori costituzionali, in Nuove dimensioni nei diritti di libertà. Scritti in on. di P. Barile, Padova, Cedam, 1990, 89 ss.; S. CASSESE, L’Università e le istituzioni autonome nello sviluppo politico dell’Europa, in Riv. trim. dir. pubbl. 1990, 755 F. FENUCCI, Autonomia universitaria e libertà culturali, Milano, Giuffrè, 1991; D’ATENA, Profili costituzionali dell’autonomia universitaria, in Giur. cost., 1991, 2973; S. CASSESE, L’autonomia universitaria all’estero ed i modi per assicurarla in Italia, in D. BALESTRACCI – M. MIRRI (a cura di), Università oggi: l’avvio di una fase costituente, Milano, 1991, 109; E. CASTORINA, Autonomia universitaria e Stato pluriclasse, Milano, Giuffrè, 1992; S. CASSESE., L’autonomia delle Università nel rinnovamento delle istituzioni, in Foro it., 1993, IV, 82 ss.; A. CORPACI, Ambito e contenuti dell’autonomia universitaria alla luce della recente legislazione di riforma, in Foro it., 1993, IV, 102 ss. ed in Studi in on. di V. Ottaviano, I, Milano, 1993, 237 ss.; M. CAMMELLI, Autonomia universitaria. Ovvero: il caso e la necessità, in Dir. pubbl., 1995, 161 ss.; D. SORACE, L’autonomia delle università italiane nel nuovo quadro normativo. Una lettura critica, in AA. VV., Modelli di Università in Europa e la questione dell’autonomia (relazione al Convegno organizzato dalla Fondazione G. Agnelli a Torino il 28 aprile 1995), Torino, 1996, 219 ss.; Id., L’autonomia universitaria degli anni novanta: problemi e prospettive, in Dir. pubbl,. 1996, 139 ss.; A. MATTIONI, L’articolo 33 della Costituzione: due ipotesi di integrazione, in Pol. dir., 1996, 115. .; L. MAZZAROLLI, Il principio costituzionale di autonomia universitaria alla luce della più recente normativa, in Dir. amm., 1997, 1 ss.; R. FINOCCHI, Le Università, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo – Diritto amministrativo speciale, tomo II, Milano, Giuffrè, 2000, 973.
[3] Nel senso del testo, U. POTOSCHNIG, Autonomia universitaria. Strutture di governo e di autogoverno, cit., 29-30.
[4] Cfr. in tal senso, J. SOPPELSEA, L’autonomia delle università, in AA.VV., L’università nel mondo contemporaneo (Nono centenario dell’Università di Bologna), Milano, Bompiani, 1991, 284. Adde P. GROSSI, C’era una volta l’Università italiana, in Quaderni fiorentini, vol. 28 t. II, 1999, 1141, il quale, facendo riferimento alla riforma dell’autonomia didattica voluta dai governi della 13^ legislatura (ministri Berlinguer e Zecchino e sottosegretario Guerzoni), oggetto di accese e condivisibili critiche, afferma che nell’ordinamento che si vuole modificare l’insegnamento universitario è concepito come “trasmissione di un sapere scientifico”, di guisa che la lezione è “la prosecuzione naturale di una avventura di ricerca”, mentre la si vorrebbe degradare ad una “esposizione chiara e armonica di un patrimonio di nozioni”. Ed aggiunge: “All’Università si fa scienza; l’Università o è fucina di scienza e fornitrice di riflessione scientifica, o non è, o è altra e ben diversa cosa”.
[5] Cfr. per tutti, A. CORPACI, Ambito e contenuti dell’autonomia universitaria, etc., cit., 240. Sulla cui scia, W. GASPARRI, Università degli studi, op. loco cit., 679. Sostiene invece la scindibilità tra insegnamento e ricerca, A. ORSI BATTAGLINI, Libertà scientifica, etc., cit. 104.
[6] Corte cost. 9 novembre 1988, n. 1017, in Giur. cost. 1988, 4855.
[7] S. FOIS, Università e libertà, cit., 361.
[8] L. MAZZAROLLI, L’autonomia delle Università e delle Accademie nella Costituzione italiana, op. loco cit., 385.
[9] In tale senso, D. SORACE, Le nuove procedure di reclutamento nelle Università, in Giorn. Dir. amm., 1999, n. 5, 414 ss.; S. RAIMONDI, Gli aggiornamento alla disciplina dei reclutamenti nelle Università, ivi, 2001, n. 1, 11.
[10] Il regolamento, approvato con D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, mantiene ferma tale differenza in relazione alla prove, mentre prevede la valutazione della produzione scientifica in relazione sia ai professori che ai ricercatori. Questo si spiega perché non sussiste alcuna ragione per la quale non si debbano valutare gli eventuali lavori scientifici dei candidati al concorso per ricercatore (art. 4).
[11] In tale senso, C. MIGNONE, L’osservanza delle norma di stato giuridico, etc., op. loco cit., spec. 849 ss.
[12] Corte cost., 25 ottobre 1988, n. 990, in Giur. cost., 1988, 4653.
[13] Sulla L. 168/89, istitutiva del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, F. MERLONI (a cura di), Il Ministero e l’autonomia delle Università e della ricerca, Bologna, Il Mulino, 1989.
[14] M. CAMMELLI, Autonomia universitaria. Ovvero: il caso e la necessità, cit., 174.
[15] Per fare un esempio, nell’Università di Palermo i lavori del S.A.I. sono durati tre anni; il doppio dei lavori dell’Assemblea costituente (si licet parva componere magnis). Ed oltre cinque anni sono durati i lavori per l’approvazione dello Statuto dell’università “La Sapienza” di Roma, che è verosilmente quello che maggiormente viola i limiti all’autonomia statutaria prescritti dalla legge del 1989.
[16] Una raccolta completa degli statuti su cd-rom in R. FINOCCHI – L. FIORENTINO – A. MARI, Gli statuti delle università, Milano, Giuffrè, 2000.
[17] TAR Sicilia, Palermo, 9 giugno 1997, n. 946, in Rass. TAR, 1997, I, 3416, confermata da G.G.A., 16 settembre 1998, n. 506, in Foro it. 1999, III, 367.
[18] In tal senso, esattamente, C. MIGNONE, L’osservanza delle norme di stato giuridico, etc., cit., 149.
[19] Corte cost., 14 maggio 1985, n. 145, in Giur. cost., 1985, 1922; Id., 25 ottobre 1988, n. 990, cit.
[20]Cons. Stato, VI, 23 settembre 1998, n. 1269, sullo statuto dell’Università di Perugia; C.G.A., 16 settembre 1998, n. 506, sullo statuto dell’università di Palermo. La prima può leggersi in Giorn. Dir. amm., n. 12 del 1998, annotata da A. MARI. Entrambe in Foro it., 1999, III, 365 ss., con nota di Alb. ROMANO; C.G.A., 14 ottobre 1999, n. 564, in Cons. Stato, 1999, I, 1772 (che conferma TAR Sicilia, Palermo, I, 13 gennaio 1999, 67, in Rass. TAR, 1999, I, 1158), sullo statuto dell’Università di Palermo. Quest’ultima decisione è molto più interessante della precedente, n. 506/98, cit., la quale si fondava in larga misura sull’atto di controllo ministeriale ampiamente disatteso dal SAI, in quanto si fonda sul parametro normativo costituito dall’art. 16, 4° comma, lett. d), che pone all’autonomia statutaria il limite dell’osservanza delle norme dello stato giuridico del personale docente e ricercatore. L’orientamento è stato recentemente suffragato da Cons. Stato, VI, 20 giugno 2001, n. 3296, in Cons. Stato, 2001, I, 1390 (che conferma TAR Lazio, III, 18 luglio 2000, n. 5975, in Rass. TAR, 2000, I, 3695), sullo statuto dell’Università di Roma “La Sapienza”.
Sulle vicende relative allo statuto dell’Università di Perugia oggetto della citata pronunzia della sez. VI, B. CAVALLO ed altri, Autonomia universitaria e limiti della potestà statutaria: riflessioni a margine delle vicende relative allo statuto perugino, in Rass. Giur. umbra, 1998, 849 ss.
[21] Cons. Stato, VI n. 1269/88, cit. Il C.G.A., nella seconda pronunzia (n. 564/99, cit.), nel recepire pienamente (come aveva già fatto esplicitamente il giudice di primo grado) l’orientamento della VI sez., si è fatto carico di esaminare un ulteriore profilo della questione sollevato dagli appellanti. Questi avevano fatto leva sull’art. 6 D.L. 21 aprile 1995, n. 120, conv. in L. 21 giugno 1995, n. 236, a norma del quale “gli statuti degli atenei stabiliscono anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15%”, per sostenere che la materia della composizione degli organi collegiali doveva ormai ritenersi devoluta all’autonomia statutaria. Ha osservato al riguardo il Consiglio che la richiamata disposizione, “mentre assume una portata sicuramente innovativa con riguardo al principio della rappresentanza studentesca (e relativo limite), non incide di per sé sulla disposizione di cui all’art. 16, comma 4, lett. d), della precedente legge n. 168 del 1989; con la conseguenza che nell’esercizio della propria potestà di determinazione della composizione degli organi collegiali, gli statuti sono tuttora comunque tenuti all’osservanza delle norme di legge (anch’esse non incise dalla riforma legislativa) in materia di stato giuridico del personale docente, ricercatore e non docente”.
Nello stesso senso la più recente pronunzia del Cons. Stato, VI, n. 3296 del 2001 nella quale si legge: “In particolare, il Tar avrebbe omesso di considerare che, ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 341/1990, i ricercatori risulterebbero parificati, quantomeno parzialmente, ai professori, a motivo della “ampia attività di docenza” loro attribuita, e che l’articolo 6 del DL n. 120/ 1995 (conv. in l. n. 236/1995), ha assicurato all’interno degli organi collegiali “la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15%”.
“Il riferimento a questi due dati normativi non giustifica le critiche che l’Università muove alle sentenze impugnate, giacché del tutto correttamente il primo giudice ha riconosciuto l’innovazione introdotta dal menzionato articolo 6 del DL n. 120/1995 in relazione alla “rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15% all’interno degli organi collegiali.
“Il problema sottoposto all’attenzione del Tar era però altro e non riguardava “il coinvolgimento nella gestione degli atenei della componente studentesca”, ma il rispetto di norme di legge sullo stato giuridico dei docenti, nel cui ambito va compresa anche la materia dell’elettorato attivo e passivo alle cariche accademiche (Cs, sez. VI, n. 1269/1998; Cgrs n. 564/1999).
“All’articolo 6, comma 1, del Dl n. 120/1995 non può peraltro essere assegnato un significato che trascende la portata innovativa dello stesso, che è limitata al riconoscimento della partecipazione degli studenti negli organi collegiali nei limiti percentuali previsti, giacché questo articolo, da una parte, richiama la legge n. 168/1989, e, dall’altra, rinvia all’articolo 5 della legge n. 537/1993, il cui comma 9 fa salve le norme vigenti in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori, con la conseguenza che devono intendersi attuali le norme del DPR n. 392/1980 sulla composizione degli organi e sull’elettorato attivo e passivo.
“Quanto all’altro richiamo normativo (articolo 12 della legge n. 341/1990), che avrebbe accentuato notevolmente “compiti e responsabilità di insegnamento in capo ai ricercatori”, per cui sarebbe giustificato un “riconoscimento elettorale”, il Collegio non ha motivo di discostarsi da quanto già statuito in proposito con la decisione di questa Sezione n. 1269/1998, vale a dire che la legge n. 341 del 1990, pur avendo ampliato le attribuzioni del ricercatore confermato, non ne ha mutato lo stato giuridico in tema di elettorato passivo, il quale resta definito “nei termini espressamente previsti” dal DPR n. 382/1980”.
[22] Un quadro relativo alle disposizioni dei diversi statuti concernenti la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà in S. CAPRIOLI, Confronto di statuti, in L’università, Perugia, 1999, n. 1, 9 ss., e nella raccolta di scritti dello stesso autore, Problemi di università, Perugia, 2000, 105 ss.
[23] I dati riportati nel testo, aggiornati al 31 agosto 1999, sono tratti da quelli pubblicati nel sito internet del MIUR, e sono gli ultimi allo stato reperibili.
[24] Nel già citato lavoro di M. CAMMELLI, Autonomia universitaria. Ovvero: il caso e la necessità, si legge (pag. 174): “…va…dato atto ai dirigenti del MURST di avere attivato, almeno fino all’inizio del 1994, una procedura di controllo ad hoc affidata ad autorevoli esperti di estrazione anche non ministeriale che si è mostrata rispettosa, nella forma e nella sostanza, delle garanzie autonomistiche dettate in materia dalla legge 168/1989”.
[25] L. MAZZAROLLI, Professori universitari, Università e garanzia costituzionale dell’autonomia universitaria, op. loco cit., 90.
[26] Sullo schema di testo unico, S. CASSESE, L’autonomia e il testo unico sulle università, in Giorn. dir. amm. 2001, 515.
[27] Disegno di legge A.S. n. 399, d’iniziativa dei Senatori Pagano, Monticone, Occhipinti, Cortiana, Biscardi, Mele, Lombardi Satriani, Donise, Pelella, Rescaglio, Bruno Ganeri e Veltri “Disposizioni sui ricercatori universitari”, comunicato alla Presidenza il 2 luglio 1998; A.S. n. 3477, d’iniziativa dei Senatori Manis, Fumagalli Carulli, Fiorillo, Mundi, Giorgianni, Di Benedetto, Cortelloni, D’Urso e Lauria Baldassare, “Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari”, comunicato alla Presidenza il 29 luglio 1998; A.S. n. 3554, “Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori”, d’iniziativa dei Senatori Bevilacqua, Pace e Marri, comunicato alla Presidenza il 30 settembre 1998; A.S. n. 3644, d’iniziativa dei Senatori Cò, Crippa e Russo Spena, “Provvedimenti per la docenza universitaria”, comunicato alla Presidenza il 12 novembre 1998; A.S. n. 3672, “Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari”, d’iniziativa dei Senatori Ripamonti e Cortiana, comunicato alla Presidenza il 26 novembre 1998.
[28] Su tale disciplina, D. SORACE, Le nuove procedure di reclutamento nelle Università, op. loco cit.; S. RAIMONDI, Gli aggiornamenti alla disciplina del reclutamento nelle Università, op. loco cit.
[29] Il sistema del reclutamento è stato oggetto di critiche molto aspre perché ritenuto assai poco selettivo ed eccessivamente manovrabile a favore del candidato locale. Cfr. T. DETTI, Bandi blindati, N. TRANFAGLIA, Occasioni perdute, R. ROMANELLI, I padri contro i figli, interventi preceduti da una nota redazionale, Concorsi di colpa, in Il Mulino, 1999, n. 4, pag. 707 ss.; P. ROSSI, L’irresistibile ascesa del cretino locale, ivi, 2000, n. 5, 937. Adde, tra gli interventi sulla stampa d’informazione, P. Sylos Labini, in Corriere della sera del l’11 gennaio 2000, e B, JOSSA, in Sole 24ore del 18 febbraio 2000. In una intervista al Sole 24 ore del 24 dicembre 1999 il sottosegretario on Luciano Guerzoni ha riconosciuto che le procedure di “reclutamento” non hanno sortito affatto dei reclutamenti, ma “sono servite per la mobilità interna degli atenei”. Da ultimo, M.C. DE CESARI, Concorsi, l’interno vince facile, in Il Sole 24ore del 20 agosto 2001.
[30] 355ª seduta. L’esame veniva proseguito nelle sedute del 10 febbraio (356ª), e 18 febbraio (364ª).
[31] In Giur. cost. 1999, 1.
[32] In tale senso espressamente l’intervento del relatore Sen. Passigli, nella seduta del 9 febbraio 1999. Sostanzialmente nello stesso senso, e comunque contro il disegno di legge, si pronunziarono altresì i Senatori Villone, Presidente della Commissione, Andreolli, Rotelli, Elia e Fisichella.
Decisamente a favore dell’ope legis gli interventi del Senatore Besostri, il quale, peraltro, non esitava a dichiarare di rivestire “la qualità di ricercatore universitario confermato”.
[33] L’art. 50 aveva previsto l’ammissione al giudizio di idoneità per professore associato, tra gli altri, dei tecnici laureati che “abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, quest’ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime. A tal fine il preside della facoltà rilascia sulla base della documentazione in possesso della facoltà attestazione che l’avente titolo ha effettivamente prestato attività didattica e scientifica”.
[34] Con l’art. 1 L. 3 novembre 1961, n. 1255, al fine di “sopperire alle esigenze funzionali delle Università e degli Istituti d’istruzione universitaria”, veniva istituito, presso il Ministro della pubblica istruzione, tra gli altri, il “ruolo dei tecnici laureati (carriera direttiva)”. Giusta il successivo art. 2, “Al personale di cui al precedente articolo 1,…si applicano, per la immissione in ruolo, lo stato giuridico, lo sviluppo di carriera, le disposizioni che vigono al medesimo titolo per gli impiegati civili dello Stato”.
[35] Con un emendamento introdotto nella L. 19 ottobre 1999, n. 370 (art. 8, 7° comma), il Parlamento ha beneficiato dell’inquadramento nella fascia dei professori associati i tecnici laureati che, non in servizio alla data del D.P.R. 382/80, erano stati ammessi con riserva, per effetto di ordinanze cautelari del giudice amministrativo, al giudizio di idoneità previsto dall’art. 50 dello stesso decreto e lo avevano superato, ma nel merito i ricorso erano stati respinti.
Ad essi si riferisce l’intervento di A. FIGA’ TALAMANCA, La maggioranza attenta alla vita degli atenei, in Repubblica del 28 ottobre 1999, nel quale si legge: “Sembra proprio che la maggioranza parlamentare, che dovrebbe sostenere il Governo, faccia invece di tutto per screditarne l’azione in tema di studi universitari. Come spiegare altrimenti l’introduzione surrettizia di norme di pura natura clientelare in tutti i provvedimenti che il Governo propone per l’università ?/ L’ultimo, nascosto in un comma che è frutto di un emendamento parlamentare ad una legge di iniziativa del Governo, riguarda alcuni “tecnici laureati” super raccomandati , che ottengono per legge la promozione a professore di ruolo. La promozione riguarda alcune decine di persone: mancava poco a che l’emendamento indicasse nomi e cognomi (talvolta illustri)”. “Un episodio che dimostra che la “nomenklatura” degli anni ottanta, nonostante il crollo della cosiddetta “prima Repubblica”, è ancora in grado di proteggere i propri figli, calpestando i principi di diritto e soprattutto il principio di eguaglianza proclamato dalla Costituzione”. L’articolo così si conclude: “Ma l’Italia ha la classe dirigente (o dovrei dire “nomenklatura” ?) che si ritrova, imbevuta di quel “familismo amorale” che è una delle principali ragioni de nostro mancato sviluppo civile”.
[36] In tale senso gli interventi apparsi sulla stampa d’informazione di A. PANEBIANCO, Il caso università, il governo e il Polo. La sanatoria come ideologia, in Corriere della sera, 13 dicembre 1999 (“Aggiungo che, tanto per non farci mancare nulla, tanto perché il disastro sia completo, non solo i ricercatori ma anche i tecnici laureati (figure che operano in Università senza appartenere alla docenza, come è giusto che sia poiché con la docenza nulla dovrebbero avere a che spartire) possiedono i loro bravi santi in Paradiso, i quali stanno attivamente brigando per trasformarli – anche loro – in “professori di terza fascia””), di N. TRANFAGLIA, Atenei in agitazione per la riforma: in azione lobby, corporazioni, interessi privati, in La stampa, 15 dicembre 1999 (“Come se ciò non bastasse (ogni sanatoria ha un sapore sinistro in un Paese come l’Italia nel quale già i concorsi non sono un modello di meritocrazia !) quel progetto di legge contiene una frase ancora più sinistra perché prevede all’articolo 1 che nella sanatoria rientrino “le figure equiparate ai sensi dell’articolo 16 della legge 19 novembre 1990” che in parole povere significa una parte più o meno grande di tecnici laureati”), e di F. ROVERSI MONACO, Orientare il sistema verso la domanda economica e sociale, in Sole 24ore del 28 dicembre 1999 (“Un altro profilo investe le sanatorie e le ruolizzazioni: si tratta di metodi ben collaudati poiché per anni vi hanno lavorato lobby dei partiti di maggioranza e di opposizione: basti pensare alla lobby romana dei tecnici laureati).
[37] Infatti i deputati Castellani, Brancati e Mazzochin, quando il disegno di legge, già approvato dal Senato, era sul punto di passare alla Camera in commissione VII in sede deliberante, presentavano un emendamento volto ad imbarcare anche i tecnici laureati assunti in servizio dopo il 1° agosto 1980, con un triennio di attività scientifica e didattica (cfr. resoconto sedute del 25 novembre e del 1° dicembre 1999).
[38] La Conferenza dei Rettori delle Università è un’associazione di diritto privato alla quale tuttavia la legislazione universitaria attribuisce l’espressione di pareri e proposte in alcune materie, ed inoltre la nomina di rappresentanti nell’ambito del Consiglio Universitario Nazionale ed in altri organi. Sulla sua natura e sulle sue funzioni, A. BARDUSCO, La conferenza dei rettori, in Università notizie (bollettino dell’USPUR), n. 5 del 2000, 15 ss.
[39] Rammenta A. Bardusco nel lavoro citato nella nota precedente che, secondo l’art. 2 dello statuto, la finalità della C.R.U.I. è quella (nientemeno) di “svolgere attività di coordinamento e di indirizzo del sistema universitario nazionale”.
[40] L’art. 32 stabilisce l’attribuzione ai ricercatori di compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento, quali le esercitazioni, l’assistenza agli studenti ai fini dell’elaborazione delle tesi di laurea. Prevede inoltre che possono svolgere, secondo modalità definite dal consiglio d corso di laurea, e d’intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario.
[41] V. la nt. 33.
[42] Dell’appello, sottoscritto, tra gli altri, da Giovanni Conso, Umberto Dianzani, Eva Cantarella, Guido Martinotti, Gian Enrico Rusconi, Paolo Sylos Labini, Nicola Tranfaglia, Vanni Vattimo, Alessandro Figà Talamanca, Chiara Saraceno e Andrea Di Porto, davano notizia, in particolare, il Corriere della sera dell’1 dicembre 1999 (“No a promozioni di massa dei ricercatori universitari”) e Repubblica del 6 dicembre 1999 (“La proposta di legge che istituisce i professori terza fascia sta per passare in Senato per l’OK definitivo. Università, appello contro i ricercatori-docenti. Alcuni nomi noti del mondo accademico firmano un documento: “Sanatoria ingiusta e incostituzionale””).
[43] A. FIGA’ TALAMANCA, Se il ricercatore sale in cattedra, La Repubblica del 3 dicembre 1999; A. PANEBIANCO, Il caso università, il governo e il Polo. La sanatoria come ideologia, Il Corriere della Sera del 3 dicembre 1999; N. TRANFAGLIA, Atenei in agitazione per la riforma: in azione Lobby, corporazioni, interessi privati, La Stampa del 15 dicembre 1999, M HACK, Ricercatori diabolica infornata “ope legis”, La Stampa del 15 dicembre 1999.
[44] Non mancavano, evidentemente sollecitati dalle organizzazioni sindacali dei ricercatori, gli appelli in favore dell’approvazione del disegno di legge, da parte di alcuni organi di università. Sono da ricordare, in proposito, le mozioni del Senato Accademico dell’Università di Bari (16 dicembre 1999), del Consiglio della Facoltà di Medicina della II Università di Napoli (21 dicembre 1999) e del Consiglio di Facoltà di Medicina dell’Università di Roma “Tor Vergata” (16 dicembre 1999).
[45] Atti Camera 938 Poli Bortone, 1048 Poli Bortone, 1058 Poli Bortone, 1061 – ter Poli Bortone, 2360 Cascio, 2683 Lucchese, 2741 Fragalà, 4559 Mazzochin, 5430 Napoli, 5495 Angeloni, 6074 Bastianoni, 6236 Napoli.
[46] La ripresa dei cui lavori veniva accompagnata da altri interventi sulla stampa d’informazione. Contrario all’ope legis per i ricercatori, F. ROVERSI MONACO, Orientare il sistema verso la domanda economica e sociale, cit., il quale osservava che il provvedimento poteva avere una qualche giustificazione “nel vergognoso e patologico ritardo con cui sono stati effettuati dopo il 1980 i concorsi”, ma non ne aveva più nessuno a seguito della introduzione del nuovo sistema di reclutamento. “Ma se ora i ricercatori e gli associati meritevoli hanno la possibilità di accedere a ruoli superiori in tempi rapidi e con concorsi tempestivi per quale motivo si deve istituire, tramite giudizio idoneativo, una terza fascia di docenti ?”. In realtà l’ipotesi del giudizio di idoneità era stata avanzata soltanto in alcune ipotesi di emendamenti ma non era stata recepita né nel disegno di legge sulla terza fascia e neppure in quello governativo. Favorevole invece F. MERLO, Non finirà mai la guerra dei forti contro i deboli ?, in Corriere della sera (inserto Sette) del 2 gennaio 2001, un articolo caratterizzato da errate informazioni (ad es.: “I ricercatori…sono entrati tutti per concorso pubblico…”) e da giudizi del tutto gratuiti (ad es.: “I professori universitari che, come si sa, assegnano le cattedre in base a criteri di spartizione”. E più avanti: “la stragrande maggioranza dei libri degli universitari…vengono stampati con il generoso contributo del ministero…”). Intermedia la posizione di D. ANTISERI, Baroni e ricercatori. La via per la pace, in Il sole 24 ore del 18 gennaio 2000, il quale proponeva di riesumare l’idea originaria del Ministro Berlinguer, della lista aperta di idonei dalla quale le facoltà chiamerebbero coloro ai quali affidare gli insegnamenti.
[47] I professori aggregati, il cui ruolo venne istituito con L. 25 luglio 1966, n. 585, vennero inquadrati ope legis nel ruolo dei professori ordinari, in base all’art. 3 D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, conv. in L. 766 del 1973.
[48] Tale contrarietà veniva espressa a nome del gruppo dall’on. Palumbo nella seduta del 25 gennaio 2001.
[49] VI, 23 settembre 1998, n. 1269, cit. (v. nt. 20 e 22).
[50] VI, 20 giugno 2001, n. 3296, cit. (v. nt. 21 e 22).
[51] 14 ottobre 1999, n. 564, cit. (v. nt. 20 e 21)
[52] Le intenzioni del Ministro di sospendere la riforma, o quanto meno di consentirne la sospensione alle Università, sono state ampiamente riportate dalla stampa d’informazione. Cfr. Il Tempo del 21 settembre 2001, Sole 24ore, La Stampa e La Repubblica del 26 settembre 2001. Con un comunicato stampa del MIUR del 27 settembre il Ministro ha dichiarato che “non si torna indietro”.
[53] Atti Camera, disegno di legge n. 772 presentato dall’on. Angela Napoli (AN) il 12 giugno 2001.
[54] Atti Camera, disegno di legge n. 778 presentato dall’on. Angela Napoli (AN) il 12 giugno 2001.

Redazione

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