Lo stilista o il creatore di alta moda come può tutelare la propria creazione?

di Federico Lione e Giorgia Andriani, presso Studio legale Lione Sarli

Il nostro ordinamento prevede la possibilità di tutelare la propria linea di design garantendole la tutela dal Codice della Proprietà Industriale tramite la registrazione del disegno o modello che presenti le caratteristiche della novità e del carattere individuale (art. 31).

La registrazione ha durata quinquennale e può essere rinnovata cinque volte per una tutela complessiva di 25 anni. Eppure, frequentemente, solo i grandi gruppi registrano il proprio design.

Ma questa forma di tutela non è l’unica. Infatti, lo stilista potrà trovare tutela per le proprie creazioni anche attraverso la legge sul diritto d’autore che all’art. 2 n. 10 ricomprende “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.”

Senza dilungarsi eccessivamente sui concetti di carattere creativo e valore artistico possiamo dire che il primo si concretizza nell’impronta personale e il secondo quel quid estetico che rende il capo di fascia alta e quindi di design.

I due meccanismi di tutela non sono alternativi ma possono essere cumulabili, inoltre, la tutela dal punto di vista della proprietà intellettuale si estende fino a 70 anni dalla morte dell’autore quindi ha una estensione temporale di gran lunga superiore alla tutela industriale.

Il nostro studio ha ottenuto una pronuncia importante avanti al Tribunale di Milano (ordinanza 11.12.2014 di T. Milano, Sez. I, specializzata in proprietà industriale e intellettuale) che ha riconosciuto il diritto d’autore di una sarta creatrice di abiti di alta moda riguardanti alcuni capi pubblicati online.

Esposta la possibilità di tutela dell’abito anche attraverso la legge sul diritto d’autore, e quindi la possibilità di esperire varie azioni giudiziali per far cessare la condotta illecita di chi riproduce illegittimamente le creazioni altrui, è legittimo chiedersi se, al pari delle linee di design registrate, possa esservi tutela anche in sede penale per le opere creative non registrate.

La Suprema Corte con un recente provvedimento, depositato in data 22 gennaio 2018[1], ha ritenuto integrato il reato di cui all’art 517 del codice penale per la riproduzione non autorizzata di opere di design che, prescindendo dalla registrazione afferente la privativa industriale, siano – come sopra esposto –  protette dall’ art. 2, n. 10, legge n. 633 del 1941 (legge sul diritto d’autore).

Nella citata sentenza la Corte di Cassazione ha precisato che il delitto di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale è integrato anche nel caso di opere di design industriale destinate alla produzione seriale, le quali sono tutelabili a norma dell’art. 2, n. 10, della legge n. 633 del 1941 ove ricorrano le condizioni normativamente indicate, date dal carattere creativo e dal contenuto artistico dell’opera

La tutela è applicabile non soltanto quando il modello è utilizzato per realizzare prodotti artigianali o pezzi unica ma anche nell’ipotesi di produzione industriale dell’oggetto del disegno infatti il Giudice delle Leggi ha ribadito che è da osservare come la produzione su larga scala risulti del tutto priva di significato, dal momento che ogni opera di disegno industriale è destinata ad essere sfruttata attraverso processi di fabbricazione seriali.

In sintesi è possibile affermare che il creatore di un capo di abbigliamento, o di qualsiasi disegno industriale, dal carattere creativo e artistico, potrà tutelare la propria opera – destinata anche alla produzione su larga scala – non soltanto attraverso il deposito del disegno ma anche attraverso la legge sul diritto d’autore e questa tutela sarà estesa anche in sede penale con la punizione per chi riproduce senza autorizzazione i modelli altrui.

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[1] http://fulviosarzana.nova100.ilsole24ore.com/2018/01/24/diritto-dautore-marchi-e-brevetti-la-cassazione-riconosce-il-valore-in-se-dellopera-di-design/

Dott. Lione Federico

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