L’obbligatorietà dell’azione penale e i rimedi alla sua violazione

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 “L’azione penale è pubblica e il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitarla in conformità della legge, senza poterne sospendere o ritardare l’esercizio per ragioni di convenienza”[1], affinché “a nessuno sarà venduto, a nessuno sarà negato o ritardato il diritto o la giustizia”[2], in ossequio al principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.

Questa premessa la ritroviamo nell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo “ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole” e negli articoli 112 e 24 (tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi) della nostra Carta Costituzionale.

Pertanto, “l‘obbligatorietà dell’azione penale implica che il p.m. è tenuto a mettere in moto l’attività di indagine ogni volta venga a conoscenza di una notizia di reato ed in qualsiasi modo gli derivi questa conoscenza”[3].

A riscontro, l’art. 73 dell’ordinamento giudiziario dispone che “il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci (…)”, iniziando ed esercitando l’azione penale (ex art. 74 dell’ordinamento giudiziario).

Il pubblico ministero, dunque, una volta espletati tutti gli accertamenti necessari e volti a verificare se vi sia o meno la attendibilità della notitia criminis e l’ascrivibilità della stessa ad un determinato soggetto,  rivolge la propria richiesta al giudice competente, affinché si pronunzi circa la fondatezza della stessa, mediante la proposizione di un formale atto di imputazione contenente l’enunciazione del fatto storico riferito alla condotta dell’imputato, oltre che l’individuazione precisa della norma di legge che si assume violata, oppure in caso contrario, mediante richiesta di archiviazione. In quest’ultimo caso, il giudice potrà disporre che si eseguano ulteriori indagini che possono essere state suggerite dalla persona offesa con l’opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 410 cpp),  o addirittura il giudice potrà disporre l’imputazione coattiva, ossia che il pubblico ministero entro il termine di n. 10 giorni formuli il capo d’imputazione[4].

Quindi, al termine dell’attività investigativa, il pubblico ministero disporrà dell’alternativa tra esercizio dell’azione penale e richiesta di archiviazione, ma in quest’ultima ipotesi,  la persona offesa, che ha richiesto di essere informata, potrà depositare opposizione ex art. 410 cpp, sulla quale il giudice si esprimerà in termini di ammissibilità.

Specificandosi che, “ai fini della ammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve limitarsi a valutare i profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti; ne consegue che è illegittimo il provvedimento di archiviazione emesso “de plano” sulla base di una valutazione di merito degli atti stessi, anche apoditticamente enunciata (come attraverso la mera locuzione “investigazioni irrilevanti”), con la quale si anticipa una prognosi sulla incidenza probatoria delle investigazioni richieste che non può avere ingresso in sede di verifica del diritto della parte offesa al contraddittorio camerale”(Cass. n. 6587/2017).

Qualora non dovessero essere rispettati i termini per presentare l’opposizione, la persona offesa potrà agire con il reclamo ex art. 410bis cpp.

Non solo, l’art. 409 cpp dispone che:Fuori dei casi in cui sia stata presentata l’opposizione prevista dall’articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato” , precisandosi  altresì che ai sensi dell’art. 328 cpp “sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari”

Tutto ciò perché come ha avuto modo di precisare la Corte Costituzionale nel § 3 della sentenza n. 88 del 1991:  «Il principio di obbligatorietà dell’azione penale esige che nulla venga sottratto al controllo di legalità effettuato dal giudice: ed in esso è insito, perciò, quello che in dottrina viene definito favor actionis.» .

Quindi, secondo la Consulta nulla dev’essere «sottratto al controllo di legalità effettuato dal giudice», pertanto spetta al Giudice (GIP- GUP) verificare l’effettiva sussistenza della fattispecie delittuosa, al fine di evitare il rischio di archiviazioni arbitrarie e incontrollate [5].

Tale ratio sopra annunciata trova, altresì, riscontro nel nostro codice di rito, per mezzo del combinato disposto degli artt. 178 e 179 c.p.p, dal quale si evince che costituiscono nullità assolute generali quelle concernenti:
– Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per la costituzione dei collegi;
– Quelle attinenti all’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale,  rientrandovi in tale casistica: la violazione delle norme sull’atto di promuovimento dell’azione penale (mancanza ed invalidità, art. 405 cpp), oltre a quelle sull’imputazione coatta  ex art.409, comma 5 cpp, sulla contestazione in udienza del reato connesso e del fatto nuovo (art. 423 cpp) e sulla citazione diretta a giudizio (art. art. 550 del c.p.p.)[6];
– Quelle derivanti dall’omessa citazione dell’imputato o dell’assenza del difensore negli specifici casi in cui ne è prescritta l’obbligatoria presenza.[7]
Evidenziandosi che, tutte le nullità assolute sono insanabili e dedotte dalle parti o rilevabili d’ufficio,  in ogni stato e grado del procedimento (ex art. 179, comma 2 cpp), precisandosi che  la dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato e grado in cui è stato compiuto l’atto nullo (art. 185, comma 3 cpp).

Avendo cura di tenere presente che, la sentenza Corte EDU, 2 marzo 2017, Talpis c. Italia, § 128, ha rilevato che :  «il semplice passare del tempo può nuocere all’inchiesta, ma anche compromettere definitivamente le possibilità che questa sia portata a termine» perché «il passare del tempo intacca inevitabilmente la quantità e la qualità delle prove disponibili», inoltre  «l’apparenza di una mancanza di diligenza porta a dubitare della buona fede con cui vengono condotte le indagini e fa perdurare lo stato di prostrazione cui sono sottoposti i denuncianti» .

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Note:

[1]    art. 8 della relazione redatta da Piero Calamandrei per la II sottocommissione -sul potere giudiziario- della Commissione per la Costituzione

[2]    sono le parole della Magna Charta Libertatum di re Giovanni Senza Terra del 1215 riportate nel Discorso di insediamento pronunciato dal Presidente Eugenio Campbell 22 novembre 1976

[3]    https://www.brocardi.it/costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-ii/art112.html#:~:text=L’obbligatoriet%C3%A0%20dell’azione%20penale,modo%20gli%20derivi%20questa%20conoscenza.

[4]   Azione penale di Mariaivana Romano – Diritto on line (2014)

[5]    “Esercizio obbligatorio dell’azione penale nell’era della “pan-penalizzazione” di Paolo Borgna
procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Torino

[6]    https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-secondo/titolo-vii/art179.html

[7]    https://www.studiolegaledelalla.it/nullita-atti-processo/

Samantha Martorana

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